Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4855 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 23/02/2021), n.4855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23011-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MESSINA;

– ricorrenti –

Contro

A.R., rapp.to e difeso dall’avvocato GIORGIO PAGLIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1723/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/7/2017 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. B.M. in relazione alla pronunzia Trib. Modena 2/8/2011, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta nell’ambito della procedura esecutiva promossa dal figlio sig. A.R. fondata su sentenza di 1 grado provvisoriamente esecutiva successivamente annullata dal giudice dell’appello; nonchè di rigetto della proposta domanda di risarcimento dei danni lamentati ex art. 96 c.p.c.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso l’ A..

Con conclusioni scritte del 28/1/2020 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi 2 motivi la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omesso esame”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, pur a fronte della sua mancata rinuncia a far accertare l’inesistenza del debito per aver già pagato il debito anteriormente alla notifica del precetto.

Lamenta non essersi considerato che “il precetto non può essere azionato per chiedere somme diverse, che nel caso di specie neppure risultavano dovute”, quali la “spettanza di compensi legali”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorchè l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito (v. Cass., 23/12/2010, n. 26005).

Si è per altro verso posto in rilievo che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (v. Cass., 19/5/2011, n. 11021; Cass., 9/7/2001, n. 9293), in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (v. Cass., 13/7/2011, n. 15363; Cass., 29/11/2004, n. 22430).

Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

Atteso che la vicenda attiene ad esecuzione promossa per il pagamento di somma a titolo di spese giudiziali di cui l’odierno controricorrente ha preteso il pagamento sulla base di sentenza di 1 grado provvisoriamente esecutiva (che l’odierna ricorrente deduce di aver pagato prima ancora della notifica del precetto) successivamente riformata in sede di gravame, va osservato che nell’impugnata sentenza, dopo aver dato espressamente atto – da un canto – che l’odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso “un precetto, ad essa notificato dal figlio A.R., fondato su una sentenza di primo Grado provvisoriamente esecutiva in relazione alla quale essa assume di aver pagato il quantum cui è stata condannata ancor prima della notifica del precetto”, e – per altro verso – che “nelle more del giudizio di opposizione il titolo è stato annullato con sentenza della Corte di Appello di Bologna”, erroneamente la corte di merito ha invero affermato che il giudice dell’opposizione di prime cure avesse “correttamente ritenuto che non sussistessero più ragioni di contrasto”, e considerato “ineccepibile” la “decisione del Primo giudice… in quanto il venir meno del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione all’esecuzione rende del tutto inutile qualsiasi decisione sulla validità ab origine del precetto”, a fortiori avendo “in realtà” pronunziato “anche sulla validità originaria del precetto” e ritenuto che “l’esecuzione sia stata promossa su un precetto solo parzialmente inefficace”.

Del pari erronea, oltre che del tutto illogica nonchè intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittoria, si appalesa altresì l’affermazione della corte di merito secondo cui, pur essendo nella specie il precetto e l’intrapresa esecuzione forzata illegittimi sin dall’origine, talune voci contenute nel suddetto precetto siano legittime (“correttamente il Tribunale ha dichiarato che: “Legittima appare invece la richiesta di rimborso delle spese, competenze e onorari per la richiesta di copie con formula esecutiva, la notifica della sentenza, l’esame della relata di notifica della sentenza e le restanti voci relative alle competenze per il precetto, tenuto conto che l’attrice ha provveduto al pagamento delle spese di lite solo dopo la notifica della decisione del Tribunale””).

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 3 motivo (con il quale la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali pur se totalmente vittoriosa), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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