Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4855 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10152/2008 proposto da:

P.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

26/11/20071, n. 52828/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. P.R. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso dinanzi al Pretore del lavoro di Benevento (più tardi, Tribunale di Benevento) con ricorso depositato il 13 febbraio 1995, nei confronti del Ministero dell’Interno, per sentirlo condannare al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle provvidenze economiche dovutegli quale invalido civile e corrisposte in ritardo: processo, definito con sentenza 17 aprile 2001.

La Corte d’appello di Roma con decreto emesso il 7 aprile 2003 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma complessiva di Euro 760,00, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, incentrato sulla insufficienza dell’indennizzo liquidato, questa Corte, con sentenza 24 marzo 2006, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale era stato liquidato in misura difforme dai parametri giurisprudenziali consolidati, senza adeguata motivazione.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 12 novembre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.170,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il P., deducendo la violazione dei minimi tariffar inderogabili, nonchè il difetto di motivazione, nella liquidazione delle spese relative ai vari gradi di giudizio, omettendo altresì il rimborso le spese generali.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che le spese del giudizio di merito devono essere liquidate sulla base delle tariffe vigenti per il giudizio di cognizione dinanzi alla corte d’appello, e non per i procedimenti in camera di consiglio, si osserva che la loro concreta determinazione non rispetta,in effetti, i parametri legali inderogabili.

In carenza della necessità accertamenti di merito, cassato il decreto in parte qua, si può procedere alla decisione nel merito, liquidando le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

 

 

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