Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4854 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10150/2008 proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SICILIA 23 5, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

12/11/2007, n. 52072/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 settembre 2001 la signora C.E. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per il riconoscimento delle differenze retributive illegittimamente non corrisposte dal comune di Telese nel periodo di congedo straordinario obbligatorio per gravidanza e puerperio, ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 9, (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente): processo tuttora pendente, nonostante più istanze di prelievo depositate per sollecitarne la trattazione.

Con decreto 31 marzo 2003 la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda per difetto di prova del pregiudizio subito, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 16 marzo 2006, cassava la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, pur non essendo in re ipsa doveva ritenersi presunto, per l’ansia e il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo, anche nei casi in cui la posta in gioco forse modesta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 12 novembre 2007 condannava la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 11.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio a titolo di indennizzo per gli 11 anni di ritardo accertati.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la signora C., deducendo la violazione dei minimi tariffari inderogabili, nonchè il difetto di motivazione, nella liquidazione delle spese relative ai vari gradi di giudizio, omettendo altresì il rimborso delle spese generali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che le spese del giudizio di merito devono essere liquidate sulla base delle tariffe vigenti per il giudizio di cognizione dinanzi alla corte d’appello, e non per i procedimenti in camera di consiglio, si osserva che la loro concreta determinazione non rispetta,in effetti, i parametri legali inderogabili.

In carenza della necessità accertamenti di merito, cassato il decreto in parte qua, si può procedere alla decisione nel merito, liquidando le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 850,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 850,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti; oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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