Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4853 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4853 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19074-2010 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. OBERDAN DI
TREVIGLIO in persona del DIRIGENTE SCOLASTICO pro
tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
2013
3591

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrenti contro

GIANPAPA STEFANIA;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 559/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/01/2010 R.G.N. 204/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’ANTONIO;

RG n 19074/2013

Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca / Giampapa Stefania

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 13/1/2010 la Corte d’Appello di Brescia , in riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo ,ha riconosciuto a Stefania Giampapa, già dipendente della Provincia di
Bergamo con inquadramento nella categoria C3 del CCNL degli Enti Locali quale istruttore
amministrativo contabile transitata dall’1/1/2000 presso il comparto scuola nel profilo di assistente
amministrativo categoria B del CCNL Scuola, il diritto all’inquadramento nel profilo C/I del CCN L

area C e l’inquadramento in area B , comprensivo degli elementi aggiuntivi percepiti , a titolo di
risarcimento del danno ; nonché condanna del Ministero al pagamento dell’80% della differenza di
retribuzione fra quanto spettante al DGSA( direttore dei servizi generali e amministrativi ) e
l’inquadramento in area C con decorrenza dall’immissione in ruolo dei partecipanti al primo
concorso a cui avrebbe potuto partecipare l’appellante medesima tino alla data della presente t’
sentenza, a titolo di risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha esaminato le declaratorie delle categorie B e C del contratto collettivo degli
enti locali e di quello della scuola , sottolineando il diverso livello di autonomia e responsabilità
caratterizzanti i w-ari p rofili e r ilevando c he in erntrambi i c ontratti c ollettivi I e due e ategorie s i
distinguevano per il diverso grado di autonomia, di responsabilità e conoscenze teoriche richieste e
concludeva , pertanto, ravvisando la corrispondenza della categoria C degli Enti locali con la
categoria C della scuola.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione il Ministero dell’Università e l’Istituto Tecnico
Commerciale G. Oberdan di Treviglio formulando sei motivi.
La Giampapa è rimasta intimata.

Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art 8
della L n 124/1999 in combinato con l’accordo sindacale del 20/7/2000 e del DM 504/2001 di
recepimento dello stesso. Censurano la sentenza in quanto il riconoscimento alla lavoratrice della
categoria C viola le disposizioni dell’accordo Aran del 20/7/00 sui criteri di inquadramento del
personale nonché il DM di recepirnento in base ai quali l’inquadramento definitivo nei profili
professionali della scuola doveva essere disposto in base alla tabella A di equiparazione . In base a
questo, il profilo professionale C della scuola ( responsabile amministrativo) corrispondeva alla
categoria D , direttore amministrativo, e il profilo professionale dell’istruttore amministrativo ed

scuola con condanna del Ministero a corrisponderle le differenze retributive tra l’inquadramento in

amministrativo contabile , categoria C degli Enti Locali, corrispondeva a quello di assistente
amministrativo della scuola, categoria B.
Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art 8 L n 124/1999 e dell’art 52 del dlgs
n 165/2001 . L’art 8 attribuisce al Ministero il compito di determinare con decreto i tempi e le
modalità del trasferimentob conseguentemente il trasferimento doveva avvenire con le modalità
stabilite nel DM . Il diverso inquadramento stabilito dalla Corte era in violazione delle diverse
norme dettate dal Ministero . Il criterio da applicare era quello del riferimento al precedente

base alla citata tabella
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art 52 del dlgs n 165/2001.
La Corte d’appello ha riconosciuto alla dipendente mansioni diverse rispetto a quelle per le quali
era stata assunta o a quelle da considerarsi equivalenti nell’ambito dello specifico inquadramento .
Con il quarto motivo denunciano ancora violazione dell’art 52 del dlgs n 165/2001.
Negli enti locali la ricorrente svolgeva mansioni subordinate rispetto al responsabile
amministrativo e dunque il riconoscimento alla stessa del livello C significava attribuirle un
inquadramento pari al profilo professionale rispetto al quale espletava funzioni sotto ordinate e di
sostituzione.
Con il quinto motivo denunciano vizio di motivazione. Censurano la sentenza in quanto la
Corte si era limitata ad affermare, circa la sostituzione del dirigente affermata dalla lavoratrice, che
la circostanza che il CCNL della scuola non la prevedeva espressamente per la categoria C non
significava che non fosse compresa in queste mansioni I considerato che il collaboratore
amministrativo era immediatamente sottordinato al direttore amministrativo inquadrato in D.
Lamentano che la Corte non aveva esaminato la diversa questione sollevata dal Ministero con
riferimento all’affermazione della ricorrente di aver sostituito la figura del DSGA .
Deducehe aveva’tccepito che quest’ultima figura era stata creata solo nel 2000 e che la Giampapa
aveva sostituto il responsabile amministrativo — categoria C scuola , qualifica alla quale , ora, la
sentenza della Corte territoriale l’aveva equiparata.
La sentenza è contraddittoria in quanto riconosce l’inquadramento superiore ma afferma anche che
la ricorrente sostituiva il responsabile amministrativo che però godeva del suo medesimo
inquadramento.
Con il sesto motivo denuncieulteriormente vizio di motivazione. Osservacon riferimento
alla parte della sentenza oche ravvisa una conferma della correttezza dell’interpretazione proposta
nella circostanza che l’accordo dell’8/2/02 prevedeva un profilo C- coordinatore amministrativo -da riconoscere automaticamente al personale dei servizi amministrativi proveniente dai ruoli degli
2

inquadramento nell’ ente di provenienza da rapportarsi alle categorie dell’ente di destinazione in

enti locali già inquadrato in categoria C , che detto accordo non prevedeva alcun automatismo ma
soltanto la possibilità di istituire un nuovo profilo C nel quale avrebbero potuto essere collocati i
dipendenti già inquadrati in sesta qualifica funzionale
Le censure, congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse, sono infondate .
Questa Corte ha già esaminato la questione oggetto del presente giudizio in fattispecie del tutto
analoga ( cfi- Cass. n 7321/2013) relativa ad altra sentenza della stessa Corte d’appello di Brescia.
Si è, in detta pronuncia, in primo luogo , osservato che non sono pertinenti i numerosi richiami

fattispecie in esame.
Come più volte affermato da questa Corte ( cfr Cass. n 27887/2009) il dipendente pubblico,
assegnato, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni
corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta lha diritto, anche in relazione a
tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost.,
a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella
loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte
le responsabilità conciate ad esse. Si è , tuttavia, precisato che non è configurabile un diritto del
dipendente a pretendere che il datore di lavoro gli conferisca la qualifica superiore ( cfr Cass n
4367/2009 secondo cui “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni
rientranti in una qualifica superiore, pur non avendo effetto ai fini dell’inquadramento del
lavoratore, rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (da ultimo, art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le
mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo
essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art.
36 Cost..).
Si è, altresì, precisato ( cfr Cass. n 11405/2010) che l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nel sancire il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad
altre equivalenti, ha recepito un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della
contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal
giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano
essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione
collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
Nella specie il diritto della lavoratrice alla superiore qualifica è stato affermato dalla Corte
d’appello non già in applicazione dell’art 52 citato ( ciò che non avrebbe potuto fare secondo la
giurisprudenza appena richiamata ed invocata dall’Avvocatura dello Stato) ma in ragione della
3

effettuati dai ricorrenti all’art 52 del dlgs n 165/2001 che sebbene corretti non rilevano nella

speciale disciplina di settore del passaggio del personale ATA ( amministrativo, tecnico , ausiliario)
dagli enti locali all’amministrazione dello stato .
La disciplina di settore è da ravvisare nell’art 8 della L.n 124/1999 , che ha regolamentato il
trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, il cui secondo comma
è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera del comma 218 dell’art I della L. n 266/2005 .
Rilevano, inoltre, il Decreto interministeriale 23/7/1999, n 184 , e il DM 504/2001 , di recepimento

sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto
scuola.
L’art 8 cit. pone la prescrizione di carattere generale dettando il criterio della corrispondenza ( o
equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei
ruoli de I p ersonale de ll’amministrazione de llo Stato. P rescrive infatti e he il p ersonale AT A di
ruolo, dipendente degli enti locali , in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata
in vigore della L n 124 del 1999 è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili .
Alla garanzia della corrispondenza ( o equivalenza) delle mansioni si accompagna una
corrispondente e parallela garanzia a livello retributivo in ordine alla quale questa Corte ( Cass. n
20980/2011) , in sintonia con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (
sentenza 6/9/2011, C-108-10), ha affermato , in riferimento all’art 8 , comma 2, legge n 124 del
1999 c it, che il I egislatore de ve “impedire c he i 1 avoratori coinvolti in un t rasferimento s iano
collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” ( direttiva
77/I87/CEE) sicché, all’atto del trasferimento , non può verificarsi un peggioramento della
condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente
prima del trasferimento stesso .Analogamente non è possibile che vi sia un peggioramento ” nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali”.
La corrispondenza tra qualifiche funzionali e profili professionali di provenienza e quelli di
destinazione costituisce oggetto della più dettagliata disciplina regolamentare dettata dal Decreto
Interministeriale 23/7/99 n 184 e dal DM 5/4/2001, di recepimento dell’accordo Aran —
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali e confederazioni sindacali in data 20/7/2000, sui
criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto
scuola.

dell’accordo Aran — rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali del 20/7/2000 ,

, II citato Decreto Interministeriale ha demandato ad un successivo decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, previa contrattazione collettiva , la definizione dei criteri di inquadramento ,
nell’ambito del comparto scuola , finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale
in questione a quelli del comparto medesimo , con riferimento alla retribuzione stipendiale , ai
trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici , nonché dell’incidenza sulle
rispettive gestioni previdenziali , dell’anzianità maturata presso gli enti.

confederazioni sindacali in data 20/7/2000, sui criteri di inquadramento del personale già
dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola , al quale ‘ha fatto seguito il DM
5/4//2001.
In particolare l’art 3 di tale ultimo decreto ha previsto l’inquadramento professionale e retributivo
prescrivendo a e che l’inquadramento definitivo nei profili professionali della scuola
sarebbe dovuto avvenire” tenendo conto” della tabella A di equiparazione allegata.
In questa tabella al profilo professionale di ,istruttore amministrativo contabile categoria C3 CCNL
enti locali corrisponde un inquadramento in area B CCNL scuola come assistente amministrativo.
Questa corrispondenza tabellare fissata con accordo sindacale e recepita nel citato decreto
ministeriale , della quale occorre tenere conto va poi verificata in concreto perché sia rispettato il
criterio dell’equivalenza posto dall’art 8 cit. ; disposizione questa che infatti considera anche
l’ipotesi in cui tale equivalenza ( quella tabellare) non risulti allorché la qualifica ed il profilo di
provenienza non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale . In tale evenienza è
innanzi tutto consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre me-5
dalla data di entrata in vigore della legge n 124/1999. Ma in mancanza di tale opzione , ovvero
quando questa opzione non sia più esercitabile, occorre comunque che ci sia una corrispondenza in
concreto tra la posizione lavorativa di provenienza e quella di destinazione dovendo escludersi che
dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa.
Il difetto di corrispondenza tabellare è quindi un’evenienza possibile e, ove non venga esercitata
l’opzione suddetta, occorre ricercare nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale
della scuola quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attagli alla posizione di provenienza
tenendo conto delle mansioni ad essa corrispondenti.

5

E’ quindi intervenuto l’accordo Aran —Rappresentanti delle organizzazioni sindacali e

Nella specie a difficoltà di inquadrare gli istruttori amministrativi contabili nella categoria B del
ti
personale della scuola ha trovato indiretto riscontro —come ricorda la stessa Avvocatura di Stato — in
un successivo accordo sindacale dell’81312002 con cui veniva istituita la figura del coordinatore
amministrativo ; accordo questo che però non ha avuto seguito.
Ciò premesso nella fattispecie in esame la Corte d’appello è partita dalla considerazione che le
mansioni svolte dalla Giampapa , rientranti nella categoria C del personale degli enti locali , non

particolare la Corte ha rilevato il livello di autonomia e responsabilità della dipendente t la quale era
responsabile di procedimento per tutto ciò che concerneva il calcolo e la liquidazione degli stipendi
del personale docente e non docente , nonché dei compensi accessori e di indennità varie ; si
occupava inoltre del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali , previdenziali e assistenziali ,
nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali, delle pratiche
per l’immissione in ruolo quali ricostruzione della carriera, dichiarazione dei servizi ai fini
dell’attestazione dello stato di servizio e pratiche di pensionamento ; della formazione del
personale amministrativo e contabile di nuova nomina; sostituiva il direttore dei servizi
amministrativi ( DSGA) con potere di firma e gestione del personale . Questa ricognizione di tali
elementi di fatto appartiene alla valutazione di merito della Corte d’appello , non censurabile in
sede di legittimità perché sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria ; non senza
considerare che l’Amministrazione non ha sostanzialmente contestato questi dati di fatto.
L’autonomia e la responsabilità nella direzione del procedimento amministrativo hanno costituito il
dato tipico e differenziale per il riconosciuto inquadramento della lavoratrice nella categoria C e nel
profilo Cl di responsabile amministrativo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Nulla per spese del presente giudizio di
cassazione non avendo la Giampapa svolto attività difensiva .
PQM
La Corte , rigetta il ricorso; nulla per spese del presente giudizio .
Roma 10/12/2013

corrispondevano affatto alla categoria B del personale della scuola dell’amministrazione statale. In

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA