Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4853 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28268-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura notarile Notaio R.C. in (OMISSIS)

rep. (OMISSIS) del (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FARSETTI per delega scritta

dell’Avvocato CANONACO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

P.A. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio di (OMISSIS) in relazione all’operazione di compravendita di un immobile sito a (OMISSIS) registrata in data 10.6.2005. La CTP di Genova, con sentenza n. 4/2010, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava privo di ogni effetto giuridico il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, confermando per il resto l’avviso di accertamento impugnato.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello cui resisteva l’Agenzia delle Entrate proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione al profilo sanzionatorio per il quale era rimasta soccombente.

Con sentenza 582/2013 la CTR di Genova confermava la decisione in punto di accertamento e la riformava in ordine all’aspetto sanzionatorio.

Rilevava, in particolare, che la mancata a legazione del processo verbale di contestazione di cui si era lamentato il contribuente non era idonea ad inficiare la validità del provvedimento impugnato nel caso, come nella specie, in cui il predetto contribuente aveva provveduto a predisporre nel dettaglio la propria strategia difensiva.

Riteneva poi che l’Ufficio aveva provveduto ad assolvere all’obbligo motivazionale con l’indicazione dei presupposti sui quali era stata fondata la pretesa tributaria nonchè delle ragioni poste a base dell’avviso di liquidazione. Relativamente alla contestata inesistenza del vincolo di solidarietà fra il P. e la moglie osservava che la cessione doveva ritenersi unica risultando trasferito in capo ad entrambi i soggetti l’intero bene sicchè gli stessi dovevano rispondere solidalmente.

Riteneva infine legittime le sanzioni irrogate in sede di accertamento, configurandosi il comportamento tenuto dal contribuente una palese violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 72, giacchè risultava occultata una parte del corrispettivo pattuito nel contratto di compravendita.

Avverso tale sentenza P.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

Con il primo motivo il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7, comma 1, lett c), in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il ricorrente critica la decisione nella parte cui ha ritenuto non configurabile il vizio di legittimità dell’avviso per la mancata allegazione del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza dal quale è derivata la motivazione dell’atto di liquidazione dell’imposta complementare.

Sostiene infatti che in base alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, in tema di motivazione per relationem, non sarebbe sufficiente la mera conoscibilità dell’atto occorrendo l’allegazione del provvedimento richiamato dalla motivazione.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 131, del 1986, artt. 20 e 72, in relazione all’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sulla questione di merito nonchè la carente e contraddittoria motivazione.

Lamenta che la CTR, nel confermare la legittimità dell’avviso, avrebbe erroneamente considerato l’esistenza di un collegamento fra preliminare di vendita del 23.11.2004 ed il rogito del 17.5.2005 in realtà non sussistente alla luce degli elementi acquisiti in causa che avevano dimostrato l’assenza di un legame fra le due operazioni per la diversità dei soggetti e dell’oggetto.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole delle violazioni del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 6, anche in ordine alla carente e contraddittoria motivazione.

Contesta infatti l’impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’esistenza di un vincolo di solidarietà fra P. e la signora F. sulla base di presupposti non corretti.

Afferma che l’operazione non avrebbe potuto essere considerata unica per il solo fatto che i diversi contratti erano contenuti nella medesima scrittura.

Osserva poi che nel caso in esame non avrebbe potuto sostenere che entrambi i contraenti avessero acquisito l’intera proprietà dell’immobile, essendo indiscusso che l’odierno ricorrente aveva acquistato la nuda proprietà e la moglie l’usufrutto.

Con l’ultimo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2,9 e 16, in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, art. 5, nonchè la carente e contraddittoria motivazione.

Lamenta in particolare che la CTR avrebbe ritenuto corretta l’applicazione delle sanzioni pur in mancanza di una idonea motivazione richiesta a pena di nullità dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16.

Il primo motivo è infondato.

Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione e quindi di consentire al contribuente di poter approntare una idonea linea difensiva.

Detto obbligo può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 13110/2012).

Peraltro, questa Corte ha precisato che se a motivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essere allegato all’atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass. 25 marzo 2011, n. 6914; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032).

Condivisibile in questo quadro la decisione assunta dalla CTR la quale ha rilevato che l’adeguata predisposizione di una linea difensiva dimostrava la piena comprensione delle ragioni sulle quali si fondava la pretesa tributaria. Occorre peraltro sottolineare come il processo verbale di constatazione fosse stato notificato alla società di cui la F., moglie del ricorrente, era titolare sicchè è da presumere che, stante il legame di coniugio, detto documento fosse stato portato a conoscenza dell’odierno ricorrente.

Relativamente agli ulteriori motivi va osservato che, al di là dell’intestazione formale, nella sostanza essi esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di causa, ed invocano quindi un diverso apprezzamento di merito delle stesse. Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (Cass. n. 3415/2019).

Diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 6064/2008).

Nello specifico il ricorrente propone una diversa valutazione degli elementi sulla base dei quali è stata rilevata la sussistenza di un collegamento fra i contratti (secondo motivo) ed è stato ritenuto incongruo, in base ad un apprezzamento in fatto, il valore dichiarato (terzo motivo del ricorso).

Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo alla censura che investe il vincolo di solidarietà per il quale il ricorrente oppone una diversa valutazione di merito delle risultanze di causa non censurabile in sede di legittimità.

Da ultimo, con riguardo alla contestazione sollevata in merito alla sanzione irrogata dal giudice di appello, la sentenza si sottrae alla critica che le viene mossa.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 72, stabilisce una sanzione amministrativa nei casi, come quello in esame, in cui sia stato accertato l’occultamento di una parte del corrispettivo pattuito in sede di registrazione dell’atto di vendita. L’applicazione della misura afflittiva è l’effetto che consegue all’illecito amministrativo, sicchè correttamente la CTR ha ritenuto legittimamente applicata la sanzione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese relative alla fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a corrispondere in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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