Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4853 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26245-2015 proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

K.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’Avvocato CORRADO

MARINELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

DAVIDE AMBRASSA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 del tribunale di CUNEO, depositata il

29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.

2. La Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile, con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il gravame avverso la decisione del primo giudice che aveva annullato l’avviso di addebito per il pagamento dei contributi, per il periodo luglio 2007 – dicembre 2011, relativi alla disposta iscrizione alla gestione commercianti e confermato l’insussistenza dell’obbligazione contributiva per K.T.A., socia accomandataria della s.a.s. Immobiluno di Testa Masha & C.

3. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione nella predetta Gestione, atteso che la mera attività di riscossione dei canoni di locazione era inerente al godimento dei beni immobili e non configurava esercizio di attività commerciale.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, anche quale mandatario della con un solo motivo.

5. La parte intimata ha resistito con controricorso.

6. Con unico motivo del ricorso l’Inps denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; contesta che l’attività svolta dall’intimata fosse esclusa da elude per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società, della quale la parte intimata era l’unico socio accomandatario; inoltre, quest’ultima aveva solo allegato, senza darne prova, circostanze idonee ad escludere la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale da parte di società non costituita come società semplice.

7. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità e dei principi affermati, da ultimo, da Cass. un. 17370 e 17643 del 2016, la cui motivazione si riproduce integralmente.

8. Invero, la difesa dell’istituto previdenziale pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della intimata, essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuoterei canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti.

9. In concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione.

10. Il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.

11. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

12. Quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v., in tal senso, Cass. sei. 6 – lav., Ordinanza n. 3145 del 2013, richiamata da Cass. 17643/2016 cit.).

13. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di immobili concessi in locazione.

14. Da ultimo, sulla specifica attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato si è da ultimo ribadito che: “l’attività di meta riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. 19 gennaio 2010, n. 845). Ciò in quanto l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti” (così Cass. nn. 17370, 17643, 23360, 23439 del 2016).

15. In definitiva, il ricorso va rigettato.

16. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nell’interpretazione del progressivo assetto legislativo.

17. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quarer, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive con formi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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