Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4851 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. un., 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 35400-2019 proposto da:

U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dagli avv. Gian Michele Gentile,

gianmichelegentile.ordineavvocatiroma.org e Marco Gentile, elett.

dom. presso il loro studio in Roma, via G.G. Belli n. 96, come da

procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Vincenzo De Michele,

demichele.vincenzo.avvocatifoggia.legalmail.it, elett. dom. presso

il suo studio in Foggia, via Ricciardi n. 42, come da procura su

foglio spillato in calce all’atto;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

C.G.P., R.P., CA.LU.,

S.M., L.P., rappr. e dif. dall’avv. L.P.

leozappa.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso il suo studio in

Roma, via Giovanni Antonelli, n. 15, come da procure in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Vincenzo De Michele,

demichele.vincenzo.avvocatifoqgia.legalmail.it, elett. dom. presso

il suo studio in Foggia, via Ricciardi n. 42, come da procura su

foglio spillato in calce all’atto;

– controricorrente-

sui regolamenti di giurisdizione sollevati dai due ricorrenti nel

procedimento promosso da FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione avanti

al Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, in R.G. 9388/2019;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, il quale chiede che la

Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., dichiari la

giurisdizione del giudice amministrativo, e conseguentemente che il

TAR Lazio ha giurisdizione in ordine alla trattazione del

procedimento indicato in epigrafe;

viste le memorie per il ricorrente FOGGIA e per il controricorrente

SALERNITANA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12.1.2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l. (SALERNITANA), nonchè C.G.P., R.P., CA.LU., S.M., L.P. propongono distinti ricorsi per regolamento di giurisdizione nel procedimento n. 9388/2019 promosso da FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione (FOGGIA) avanti al Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, con ricorso 6.9.2019, introdotto ex art. 414 c.p.c. per la declaratoria incidentale di annullamento dei provvedimenti di esclusione della società dal campionato di calcio serie B (OMISSIS) e serie C (OMISSIS), nonchè dell’intero giudizio sportivo disciplinare promosso dalla Procura federale della FIGC il 15.5.2018, culminato nella penalizzazione di punteggio nel campionato di calcio di serie B) (stagione (OMISSIS)), nonchè l’esclusione, a seguito della retrocessione in serie C), dalla partecipazione alla stessa serie B) per il successivo campionato (stagione (OMISSIS)), con richiesta di danni; in via ulteriore l’annullamento è stato domandato per una serie di decisioni di organi disciplinari dell’ordinamento federale, la classifica finale del primo campionato, altre decisioni rese in punto di penalizzazioni e play out, il sistema di licenze nazionali adottato per l’ammissione al secondo campionato ((OMISSIS), in serie C); i medesimi atti risultano essere stati impugnati in via diretta nell’ambito di altro giudizio, parimenti introdotto da FOGGIA, pendente avanti al TAR Roma (R.G. 8658/2019);

2. davanti al citato giudice ordinario veniva invocata, di conseguenza, la responsabilità da illecito extracontrattuale, tra gli altri, di SALERNITANA, per irregolarità societarie e di bilancio rilevanti nell’ordinamento sportivo, nonchè C.G.P., R.P., CA.LU., S.M., L.P., per le condotte assunte nella veste di giudici federali nell’ordinamento sportivo, con la condanna ai relativi danni da perdita del valore di mercato dei tesserati, mancati introiti dei contributi federali e diritti televisivi, flessione di valore degli assets societari e danni morali;

3. con i ricorsi è chiesta la declaratoria della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, TAR Lazio; resiste ai ricorsi la società FOGGIA con distinti controricorsi, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, per come adito; la stessa società ha depositato memoria nella quale, tra l’altro, comunica la sua avvenuta dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Foggia; anche la società SALERNITANA ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. premette il Collegio che il dichiarato sopraggiungere della sentenza di fallimento della società ricorrente non condiziona la procedibilità del presente giudizio, dominato dal principio officioso, nonostante l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”; ne deriva che “non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge” (Cass. 27413/2017, 21153/2010);

2. nei controricorsi la società FOGGIA assume di aver agito: a) nei confronti delle persone fisiche ricorrenti, benchè componenti un organo di giustizia federale sportiva (i collegi autori delle decisioni impugnate), ma quali soggetti privati; b) contro la società SALERNITANA, controinteressata nel parallelo giudizio avanti al TAR Lazio per la caducazione di atti degli organi della giustizia sportiva, parimenti chiamata a rispondere di illecito extracontrattuale (collegamento societario con altra società calcistica, S.S. Lazio s.p.a., falso inserimento in bilancio di posta attiva supervalutata) passibile di sanzione del codice di giustizia sportiva FIGC, ma mai accertato dalle istituzioni sportive competenti;

3. entrambi i ricorsi a loro volta chiedono pronunciarsi declaratoria sulla giurisdizione, essendo contestata quella adita, propria del giudice ordinario;

essendo stato posto il Collegio in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, deve provvedersi alla loro riunione, con trattazione congiunta;

4. osservano queste Sezioni Unite che, dolendosi avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Foggia della invalidità, da accertare in via incidentale, di una serie di atti adottati dagli organi dell’ordinamento sportivo e delle relative istituzioni di giustizia e, per la Salernitana, di condotte comunque sfociate, attraverso i propri adempimenti, in assetti organizzativi passibili di illecito sportivo, la riunificazione in giudizio risarcitorio a valle non mostra per giustificarsi in termini di corretto radicamento in punto di giurisdizione avanti al giudice ordinario – alcun autonomo sviluppo o allegazione di estraneità o anche solo interferenza dall’esterno rispetto alle attività rispettivamente provvedimentali ovvero preparatorie comunque interne a quelle di diretta rilevanza partecipativa al sistema e alle competizioni sportive organizzate nel contesto delle Federazioni in ambito CONI;

5. va considerato invero che, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., “la decisione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avente riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall’istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge” (Cass. s.u. 1622/2005, 6850/2010);

6. la stretta dipendenza dalle riepilogate condotte della dedotta responsabilità da illecito extracontrattuale asseconda così, già per questa via, la richiesta di dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, TAR Lazio, ai sensi del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3, comma 1 convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280; non basta invero allegare la natura privata del soggetto chiamato in responsabilità, se non viene almeno dedotta, tra i fatti costitutivi del diritto che si chiede di affermare, la estraneità sostanziale della relativa azione rispetto all’organizzazione definita dall’ordinamento sportivo e dunque la deviazione dal ruolo in essa assunto ovvero dai comportamenti tenuti in diretta esplicazione di attività da quella istituzionalmente recepite e coordinate; in questi casi e come precisato dalle Sezioni Unite nelle sentenze 23598 del 2010 e 21577 del 2011, la pretesa risarcitoria, per inerire ciononostante alla giurisdizione del giudice ordinario, dovrebbe emanciparsi già in via logica da un titolo poggiante sulla mera non legittimità in sè dell’atto censurato ed invece, almeno aggiuntivamente, prospettare un rapporto diretto diverso dalla relazione, la sola in realtà nella specie descritta, tra il pregiudizio lamentato e la supposta illegittimità dei vari provvedimenti ovvero atti e far assumere a quello, piuttosto, il valore di indicata causa autonoma ed esterna; in tal modo potrebbe allora dirsi integrare “la domanda di risarcimento del danno… una controversia fra soggetti privati, devoluta al giudice ordinario”; nella vicenda, invece, risulta enunciata una situazione che, come nei precedenti richiamati e nel loro antecedente storico (così Cass. s.u. 26286/2009), “è il rapporto diretto tra danno lamentato e supposta illegittimità del provvedimento… E’ tale illegittima (iscrizione) la causa immediata del danno subito dagli attori, mentre gli illeciti comportamenti, che tale illegittima (iscrizione) avrebbero indotto, ascritti ai soggetti privati convenuti in giudizio sono solo la causa mediata del danno… Quindi la pretesa risarcitoria trova titolo, diretto ed immediato, nel provvedimento, ritenuto illegittimo”; laddove nella presente causa si ha – per identità di ratio decidendi rispetto alle prime pronunce menzionate e cui dare continuità – una non decisiva inversione di mera fattispecie (non iscrizione al campionato);

7. il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, riconosciuto quale “articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” è stato declinato dal D.L. n. 220 del 2003, art. 1 anche per i “rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica”, con salvezza dei “casi di rilevanza” per il secondo “di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1), così che l’art. 2 ha fissato il perimetro della riserva, attribuendo “all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (comma 1); l’accesso regolatorio dei conflitti risulta conseguentemente canalizzato ove si impone alle società, associazioni, affiliati e tesserati “l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, artt. 15 e 16 gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo” (comma 2);

8. l’art. 3 del citato decreto legge disciplina infine il rapporto con la giurisdizione, distribuendo attribuzioni fra giudice ordinario e amministrativo e assicurando, da ultimo con la modifica introdotta con la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 647, un assetto di autonomia ed efficacia alla giustizia sportiva; esso così prevede, per quanto qui di specifico interesse, che una volta “esauriti i gradi della giustizia sportiva”, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario su “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”, mentre “ogni altra controversia” con oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non oggetto di riserva ai sensi dell’art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo; la norma consente allora un’ulteriore valutazione sulla fondatezza dei regolamenti di giurisdizione, con riguardo ai limiti contenutistici che attengono allo stesso perimetro d’intervento del giudice amministrativo; essi, anche dopo la modifica del 2018 (qui non rilevante), non appaiono infatti mutati rispetto alla rilevazione già effettuata da queste Sezioni Unite con sentenza n. 33536 del 2018, non essendo stato inciso il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1 (c.p.A.), quanto alla giurisdizione esclusiva (sub lettere z e z-septies);

9. ha così ricordato Cass. s.u. 33536 del 2018 che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, ritenendo non fondata la questione di costituzionalità sollevata per la riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione del sindacato al giudice amministrativo, ha “interpretato il sistema nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa (e debba) essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”; ne consegue che il citato speciale perimetro della giurisdizione esclusiva facente capo al giudice amministrativo, “nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva”, permette di conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, cioè della loro illegittimità ma senza poterle modificare o sostituire, allo scopo di rendere una pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta da società, associazione o atleti che ne siano i destinatari; per tali vicende, si è concluso, “l’esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – consente infatti di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante”;

10. la lettura riportata è aggiornabile traendo indicazioni convergenti dalla successiva sentenza Corte Cost. n. 160 del 2019 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 220 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 ha espresso continuità con l’analoga pronuncia n. 49 del 2011, su cui il sistema delle relazioni fra ordinamenti – anche nel quadro delle relazioni della giustizia sportiva con la giurisdizione – era stato ricostruito dal citato precedente di queste Sezioni Unite del 2018 (ripreso da ultimo da Cass. s.u. 29654/2020); va allora ribadito che nelle controversie con oggetto sanzioni disciplinari sportive che incidano su situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statuale la proponibilità della domanda risarcitoria avanti al giudice amministrativo in via esclusiva continua a negare a quella giurisdizione lo svolgimento di una tutela diretta di annullamento, in conformità alla più ampia “previsione di una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi”; ma al contempo le conferisce il potere di esplicazione di una forma di “tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo” che risulta “in ogni caso idonea… a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo… frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. -… che lo ha indotto… ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia”;

11. si è dunque al cospetto di una mera vicenda culminata nella definizione, ospitante il diritto vivente, della giurisdizione amministrativa sulla tutela risarcitoria da illecito ove la questione disciplinare sia stata decisa in violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi, pertanto realizzandosi secondo un indirizzo consolidato – il programmatico bilanciamento fra ordinamenti; esso appare qui allestito mediante l’adozione della sola tutela per equivalente, immune da dubbi di compatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. (oltre che art. 24 Cost., come già per Corte Cost. n. 49 del 2011), potendosi rammentare, in tema, come lo scrupolo sul preteso astratto carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi sia stato respinto proprio da Corte Cost. n. 160 del 2019, così orientato in termini selettivi il campo interpretativo della giurisdizione amministrativa;

12. va conclusivamente dichiarata, con la fondatezza dei ricorsi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, TAR Lazio, cui le parti vanno rimesse e al quale giudice va altresì deferita la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, TAR Lazio, cui le parti sono rimesse, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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