Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4851 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 15/02/2022), n.4851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6346-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II n. 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO CIARALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4251/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di R.M.C., di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in (OMISSIS), ha rigettato l’appello dell’Agenzia.

La CTR ha ritenuto, in base alla normativa vigente, che le caratteristiche per la classificazione di un immobile nella categoria A/1 devono comprendere quattro requisiti, che, in base alla documentazione prodotta in atti (perizia, materiale fotografico, comparazione con altri immobili presenti nella zona) non sussistono nella fattispecie, da ricomprendere nella cat. catastale A/2, non potendo l’immobile, per la sola ubicazione nella zona (OMISSIS), essere per ciò stesso considerato di lusso, come erroneamente preteso dall’Ufficio. Ha pertanto confermato la sentenza di primo grado.

La contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8, e dei principi in materia di classamento degli immobili, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR deciso sulla base di una normativa estranea a quella contenuta nel R.D.L. n. 652 del 1939, art. 8, ed avendo peraltro l’unità immobiliare oggetto del giudizio caratteristiche signorili come altre appartenenti allo stesso fabbricato.

2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR correttamente richiamato la normativa applicabile alla fattispecie, e congruamente motivato sulla base dell’esame delle prove offerte in giudizio, che non ha ritenuto efficacemente contrastate dall’Ufficio. Con il presente motivo si tende in realtà ad un riesame delle risultanze in fatto, inammissibile in sede di legittimità.

3. Va sul punto ribadito che va dichiarata inammissibile la censura che, appuntandosi sull’apprezzamento e sul convincimento del giudice sui fatti di causa, rivelatosi difforme da quello auspicato dalla ricorrente, mira a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. E’ pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex multis Cass. n. 8758 del 04/04/2017).

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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