Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4850 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4850 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 16205-2010 proposto da:
QUINZI PIERLUIGI C.F. QNZPLG73E28G674Y, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORDANO FRANCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3421

contro

SIRIO – SICUREZZA INDUSTRIALE S.C.P.A., già SIRIO CONSORZIO PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE C.F.
05325740016, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

Data pubblicazione: 28/02/2014

CAVOUR 19, presso lo STUDIO dell’avvocato DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE (STUDIO TOFFOLETTO-DE LUCA TAMAJO),
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BONAMICO FRANCO e ROPOLO LUCA, giusta delega in atti;
– controricorrentli-

di TORINO, depositata il 20/01/2010r.g.n. 649/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato SALIMBENI MARIA TERESA per delega DE
LUCA TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto.

avverso la sentenza n. 32/2010 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 14/1 – 20/1/2010 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Quinzi Pierluigi avverso la
sentenza emessa il 23/2/2009 dal giudice del lavoro del Tribunale dello stesso

Il primo giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore
del Tribunale di Roma, sulla domanda svolta dal Quinzi per la condanna della Sirio.
SicurezzaIndustriale s.c.p.a al risarcimento del danno, nella misura di € 1440,00,
ricondotto alla mancata fruizione del servizio mensa nel periodo 2002 — 2006 per
effetto della violazione dell’accordo sindacale dell’11.4.2000 da parte della datrice
di lavoro.
La Corte d’appello torinese ha spiegato che la ragione dell’inammissibilità del
gravame, proposto nelle forme ordinarie dal Quinzi, risiedeva nel fatto che l’unico
rimedio che quest’ultimo avrebbe potuto esperire avverso la decisione di prime
cure dichiarativa dell’incompetenza per territorio era quello del regolamento
necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Quinzi con due motivi.
Resiste con controricorso la Sino — Sicurezza Industriale S.c.p.A.
Entrambe le pari depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente denunzia l’omessa motivazione circa un punto
decisivo della controversia assumendo che, malgrado fosse stata sottoposta
all’attenzione della Corte d’appello una serie di documenti che consentivano di
risolvere la questione preliminare di fatto riguardante il luogo ove era sorto il
rapporto di lavoro, vale a dire Torino e non Roma, la stessa Corte aveva ignorato
.

l’importanza di tale accertamento affermando che il giudice di prime cure aveva
deciso unicamente sulla questione della competenza territoriale e rilevando che

capoluogo.

rispetto a tale statuizione l’unico rimedio di gravame esperibile era quello del
regolamento necessario di competenza.
Sostiene il ricorrente che il primo giudice torinese, nel pervenire al convincimento
della sua incompetenza territoriale, aveva accertato in via preventiva, seppur in

cui corretto esame sarebbe dovuta, invece, discendere una diversa statuizione
sulla competenza. Ne conseguiva, secondo tale assunto, che la questione non
poteva ritenersi delimitata a quella della sola competenza, in quanto il tema della
decisione devoluto alla Corte d’appello investiva anche il problema degli elementi
costitutivi del rapporto di lavoro intercorso con la Sirio, senza il cui accertamento
era impossibile stabilire la competenza territoriale che, nella fattispecie, era stata
indicata come quella connessa al luogo in cui era sorto il rapporto stesso, vale a
dire la sede di Torino e non quella di Roma. Invero, aggiunge il ricorrente, la
semplice lettura dei documenti di assunzione, il cui esame era stato omesso,
avrebbe inevitabilmente condotto alla diversa decisione di affermazione della
competenza territoriale del foro del luogo di nascita del rapporto di lavoro.
Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione delle disposizioni di cui agli
artt. 42 e 43 c.p.c. in quanto ritiene che se, per un verso, la individuazione della
competenza territoriale non poteva prescindere dal previo accertamento del luogo
in cui era sorto il rapporto di lavoro, d’altro canto quest’ultima operazione era,
comunque, autonoma rispetto alla decisione sulla competenza, per cui la relativa
valutazione non si sottraeva al rimedio ordinario di impugnazione.
Osserva la Corte che l’identità della questione sottesa ad entrambi i motivi di
censura ne autorizza la trattazione unitaria.
Ebbene, il ricorso è infondato.
Invero, è priva di pregio la tesi del ricorrente secondo il quale la disamina dei
presupposti di fatto attinenti alla vicenda contrattuale di cui ci si occupa, con
particolare riferimento all’esatta individuazione del luogo di nascita del rapporto,

modo erroneo, l’esistenza di una fattispecie che non corrispondeva alla realtà, dal

rappresentava un’autonoma questione di merito svincolata dalla decisione sulla
questione della competenza territoriale, tale da poter essere suscettibile di
impugnazione ordinaria.
Infatti, è agevole rilevare che la disamina degli elementi di fatto strettamente

parti era propedeutica alla soluzione della questione della competenza territoriale
trattata nell’apposita sede preliminare del giudizio di primo grado, ove la stessa
era stata sollevata, prima di ogni altra questione di merito.
In pratica, il merito della vicenda ancorato al giudizio di fondatezza o meno della
domanda del lavoratore non poteva che restar fuori da quel tipo di statuizione che,
in quella precisa fase preliminare del giudizio, era mirata esclusivamente alla
individuazione del giudice naturale che avrebbe dovuto trattare la controversia in
tutti i suoi aspetti.
In effetti, ai fini dell’esperibilità del regolamento di competenza, potendo
l’impugnazione – ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. – riguardare unicamente
la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza che sia stata
oggetto della pronuncia, per “decisione di merito” deve intendersi non solo una
pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di
questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari
di merito – diverse da quella sulla competenza. (v. in tal senso Cass. Sez. 6 — 3
Ord. n. 21507 del 19-9-2013)
Orbene, nel caso in esame la questione di fatto sorta in ordine alla individuazione
del luogo di insorgenza e di svolgimento del rapporto lavorativo era, in quella fase
del giudizio di primo grado, strumentalmente connessa e finalizzata alla soluzione
della questione preliminare di competenza per territorio, per cui non rappresentava
.

un’autonoma decisione di merito della controversia idonea ad essere impugnata
nel modo ordinario.

connessi alla nascita ed allo svolgimento del rapporto di lavoro instauratosi tra le

Pertanto, è corretto il giudizio della Corte d’appello secondo la quale la decisione
adottata in primo grado vedeva esclusivamente sulla questione della competenza
territoriale. A conforto di tale decisione la Corte di merito ha rilevato, altresì, che
non era stata proposta alcuna impugnazione sul capo della sentenza riguardante

nelle forme ordinarie.
In definitiva è esatto il rilievo della Corte d’appello in base al quale la sola
statuizione sulla competenza poteva essere impugnata esclusivamente attraverso
il regolamento di competenza di cui all’ad. 42 del codice di rito.
Il presente ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 2000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27.11.2013

la regolamentazione delle spese in guisa tale da far ritenere radicato un gravame

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