Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4850 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. un., 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 31223-2019 proposto da:

FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione, in persona dei liquidatori

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Vincenzo De Michele,

demichele.vincenzo.avvocatifoogia.legalmail.it, elett. dom. presso

il suo studio in Roma, via Liberiana n. 17, come da procura su

foglio spillato in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del

presidente, rappr. e dif. dagli avv. Luigi Medugno,

Iuigi.medugno.pec.it, Letizia Mazzarelli, letizia.mazzarelli.pec.

it, Giancarlo Viglione, legalepec.studiolegaleviglione.it, elett.

dom. presso lo studio dei primi due in Roma, via Panama n. 58, come

da procura su foglio spillato in calce all’atto;

– controricorrente –

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, in persona del presidente,

rappr. e dif. dall’avv. Guido Valori

guidovalori.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso il suo studio

in Roma, viale delle Milizie n. 106, come da procura su foglio

spillato in calce all’atto;

– controricorrente –

U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dagli avv. Gian Michele Gentile,

gianmichelecientile.ordineavvocatiroma.org e Marco Gentile, elett.

dom. presso il loro studio in Roma, via G.G. Belli n. 96, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrente –

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO C.O.N.I., U.S. CITTA’ DI PALERMO

S.P.A.;

– intimati –

sul regolamento di giurisdizione sollevato dal ricorrente nel

procedimento avanti al TAR Lazio – sede di Roma – I Sezione ter, in

R.G. 8658/2019;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, il quale chiede che la

Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., voglia dichiarare

che vi è difetto assoluto di giurisdizione del giudice

amministrativo sulle controversie riguardanti i comportamenti

rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione

delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell’autonomia

dell’ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva e che,

per l’effetto, il TAR Lazio non ha giurisdizione in ordine alla

controversia indicata in epigrafe;

viste le memorie per il ricorrente FOGGIA CALCIO e la

controricorrente FIGC;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12.1.2021 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. FOGGIA CALCIO s.r.l. in liquidazione (FOGGIA) propone ricorso per regolamento di giurisdizione nel procedimento n. 8658/2019 avanti al TAR Lazio e contro F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LEGA B), U.S. SALERNITANA 1919 s.r.l. (SALERNITANA), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO C.O.N. I. (CONI), U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. (PALERMO), introdotto per la declaratoria di annullamento dell’intero giudizio sportivo disciplinare promosso dalla Procura federale della FIGC il 15.5.2018, culminato nella penalizzazione di punteggio nel campionato di calcio di serie B) (stagione (OMISSIS)), nonchè l’esclusione, a seguito della retrocessione in serie C), dalla partecipazione alla stessa serie B) per il successivo campionato (stagione (OMISSIS)), con richiesta di danni; conseguentemente l’annullamento era domandato per una serie di decisioni di organi disciplinari dell’ordinamento federale, la classifica finale del primo campionato, altre decisioni rese in punto di minori penalizzazioni a carico della società PALERMO, il sistema di licenze nazionali adottato per l’ammissione al secondo campionato ((OMISSIS), in serie C), lo svincolo dei tesserati;

2. ha precisato la ricorrente che: a) avanti al Tribunale di Foggia aveva instaurato giudizio ex art. 414 c.p.c. per far accertare in via incidentale la invalidità degli atti che avevano pregiudicato la citata partecipazione alle attività sportive; b) con altro ricorso (n. 54/2019) avanti a TAR Lazio è stata impugnata la decisione del Consiglio Direttivo Lega serie B) laddove ha negato farsi luogo ai play out per il campionato (OMISSIS), ivi conseguendo Decreto Presidenziale 23 maggio 2019 di accoglimento, senza ottemperanza da parte della Lega serie B);

3. la stessa ricorrente ha premesso che le citate contestazioni vertevano su: a) rideterminazione della sanzione di sei punti di penalizzazione, da parte della corte federale d’appello – sezioni unite FIGC e in sede di giudizio di rinvio, oltre due mesi dalla pubblicazione del dispositivo dell’atto impugnato, in apparente violazione del ripristinato precetto, già introdotto con il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, art. 1, comma 3 non convertito in legge, per effetto della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 647; b) illegittima estromissione dai play out del campionato serie B) (OMISSIS), fatti disputare a due diverse società; c) illegittimità della decisione del Collegio di garanzia-CONI-sezioni unite 6.9.2019 di non impugnabilità avanti al G.A. della non ammissione ai campionati del FOGGIA, laddove oggetto era la decisione della corte federale d’appello, in giudizio disciplinare asseritamente chiuso a terzi, relativa al Palermo;

4. è dunque invocata la declaratoria di sussistenza originaria della giurisdizione amministrativa quanto al controllo di legittimità dei ‘provvedimenti amministrativi pubblicisticì nei quali si sostanziano le decisioni degli organi di giustizia delle Federazioni sportive del CONI, con riguardo all’impugnata decisione di esclusione del Palermo, incidendo quella pronuncia – benchè disciplinare – su diritti soggettivi rilevanti per l’ordinamento statuale, secondo la configurazione condizionante la partecipazione a competizioni professionistiche; pari giurisdizione è di invocata spettanza del TAR Lazio, e non della giustizia sportiva, ancorchè nella forma prodromica introdotta con il citato L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 647 relativamente all’intero processo subito dalla società e con l’esito di penalizzazione, sanzione che ha provocato in modo diretto la sua esclusione dal campionato;

5. resistono al ricorso FIGC, LEGA B, SALERNITANA, con controricorso; la società FOGGIA ha depositato memoria nella quale, tra l’altro, comunica la sua avvenuta dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Foggia; anche la FIGC ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. premette il Collegio che il dichiarato sopraggiungere della sentenza di fallimento della società ricorrente non condiziona la procedibilità del presente giudizio, dominato dal principio officioso, nonostante l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41 nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”; ne deriva che “non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge” (Cass. 27413/2017, 21153/2010);

2. va preliminarmente rilevato che il ricorso, pur enunciando di voler cumulare le impugnative di plurime delibere della federazione sportiva FIGC, del CONI, della Lega Nazionale Professionisti di serie B), della Lega Pro B e di decisioni degli organi di giustizia sportiva, focalizza la essenziale richiesta di annullamento avverso tutti gli atti connotativi del giudizio disciplinare subito dalla società calcistica Foggia, nonchè di quello concluso a carico di altra società (Palermo);

3. il promuovimento del regolamento di giurisdizione viene così declinato nella finale richiesta di attribuzione della ‘competenza esclusivà del giudice amministrativo rispetto alle attività decisorie degli organi della giustizia sportiva; tuttavia non risulta allegata alcuna contestazione, ad opera delle altre parti chiamate nel giudizio avanti al TAR Lazio, circa la spettanza a quel giudice della giurisdizione, per come chiamata al controllo di legittimità degli atti e provvedimenti già in vario modo avversati o non condivisi nell’ordinamento sportivo; la disputa concerne infatti e piuttosto la latitudine dei poteri d’intervento del giudice amministrativo, adito proprio dal ricorrente e del quale le Sezioni Unite dovrebbero affermare una potestà di censura ovvero sostituzione degli atti impugnati, mentre le altre parti delimitano i confini della giurisdizione, che non è contestata, al più stretto ambito provvedimentale risarcitorio, in presenza dei relativi presupposti di merito;

4. da ciò consegue un primo limite contenutistico di ammissibilità del ricorso, per difetto di interesse processuale, poichè tutti gli atti impugnati ed appartenenti alle due categorie che si è qui tentato di riassumere appaiono pacificamente devoluti alla giurisdizione cognitiva del giudice amministrativo, investito anche dell’apprezzamento degli eventuali errori di giudizio riferibili agli enti ed organi dell’ordinamento sportivo e ciò pur quando i secondi avessero adottato pronunce in luogo della predetta giurisdizione statale; va così manifestata continuità al principio, denegativo per tale ipotesi di una questione di riparto, per cui “le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie nè sotto il profilo dell’istituzione di una giurisdizione speciale nè sotto quello dell’introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi pregiudiziale all’azione giudiziaria, l’una e l’altro potendo essere disciplinati soltanto per legge, ma possono eventualmente introdurre solo una questione di competenza… come tale non proponibile in sede di regolamento di giurisdizione” (Cass. s.u. 7132/1998, 1531/1983); a questa prima conclusione si perviene considerando che, ai sensi dell’art. 386 c.p.c., “la decisione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, che è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avente riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall’istante), bensì sulla base del c. d. petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge” (Cass. s.u. 1622/2005, 6850/2010);

5. per altro profilo, va riconosciuto che sussiste in materia il difetto assoluto di giurisdizione statuale rispetto alle prerogative degli organi della giustizia sportiva, in continuità con l’indirizzo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 33536 del 2018, secondo cui “in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire ai sensi del D.L. n. 220 del 2003, conv. in L. n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare”; il principio, in particolare, può essere ribadito con le integrazioni derivanti dall’intervento legislativo che ha investito il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3 convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, per come modificato dapprima con il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115, art. 1, comma 3 (non convertito in legge) e poi, come anticipato, per effetto della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 647 vigente in formulazione definitiva dal 1 gennaio 2019, ma applicabile anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, come disposto dal relativo comma 650 ancora dell’art. l citato;

6. il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, riconosciuto quale “articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” è stato declinato dal D.L. n. 220 del 2003, art. 1 anche per i “rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica”, con salvezza dei “casi di rilevanza” per il secondo “di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1), così che l’art. 2 ha fissato il perimetro della riserva, attribuendo “all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (comma 1); l’accesso regolatorio dei conflitti risulta conseguentemente canalizzato ove si impone alle società, associazioni, affiliati e tesserati “l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, artt. 15 e 16 gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo” (comma 2);

7. l’art. 3 D.L. cit. disciplina infine il rapporto con la giurisdizione, distribuendo attribuzioni fra giudice ordinario e amministrativo e assicurando, proprio con la menzionata modifica introdotta nel 2018, un assetto di autonomia ed efficacia alla giustizia sportiva; esso così prevede che: a) una volta “esauriti i gradi della giustizia sportiva”, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario su “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”, mentre “ogni altra controversia” con oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non oggetto di riserva ai sensi dell’art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo; b) viene però fatto salvo “quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti” del CONI e delle Federazioni, nonchè quelle inserite nei contratti di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 4; c) infine, per ciò che qui specialmente rileva, restano “in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile” del TAR – Roma, “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche” per le quali è sì “esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva”, ma “fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, artt. 15 e 16 prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’art. 2, comma 2,… decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all’organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l’eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi” al TAR Lazio;

8. la norma, nella proposizione principale riportata al superiore punto 7, sub c), dà ulteriormente conto della valutazione di inammissibilità sopra esplicitata relativamente al primo profilo dell’istanza di regolamento di giurisdizione, mentre per la proposizione subordinata rinvia ai limiti, ancora una volta contenutistici, che attengono allo stesso perimetro d’intervento del giudice amministrativo; essi, nonostante la modifica della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 647 e 647 non appaiono mutati rispetto alla rilevazione già effettuata da queste Sezioni Unite con sentenza n. 33536 del 2018, non essendo stato inciso il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1 (e art. 135, comma 1) (c.p.A.), quanto alla giurisdizione esclusiva, nè sul punto in cui esso l’assegna per le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (lett. z), nè su quello, meramente riproduttivo della sopra trascritta disposizione del 2018, in cui si menzionano, appunto, le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione alle relative competizioni (art. 133, comma 1, lett. z-septies, e art. 135, comma 1, lett. q-sexies, c.p.A.);

9. ha così ricordato Cass. s.u. 33536 del 2018 che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2011, già aveva ritenuto la non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata per la riserva agli organi di giustizia sportiva della competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, con sottrazione del sindacato al giudice amministrativo, ma ha “interpretato il sistema nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, possa (e debba) essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”; ne consegue che il citato perimetro della giurisdizione esclusiva facente capo al giudice amministrativo, “nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva”, qui ribadita, permette di conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari allo scopo di rendere una pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta da società, associazione o atleti che ne siano i destinatari; per tali vicende, si è concluso, “l’esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – consente infatti di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante”;

10. la condivisa lettura riportata è aggiornabile traendo indicazioni convergenti dalla successiva sentenza Corte Cost. n. 160 del 2019 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 220 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 ha espresso continuità con l’analoga pronuncia n. 49 del 2011, su cui il sistema delle relazioni fra ordinamenti anche nel quadro delle relazioni della giustizia sportiva con la giurisdizione era stato ricostruito dal citato precedente di queste Sezioni Unite; va allora espressa conferma al principio per cui nelle controversie con oggetto – com’è nella specie – sanzioni disciplinari sportive che incidano su situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statuale la proponibilità della domanda risarcitoria avanti al giudice amministrativo in via esclusiva continua a negare a quella giurisdizione lo svolgimento di una tutela diretta di annullamento, in conformità alla più ampia “previsione di una diversificata modalità di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi”; si tratta di una forma di “tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo” che risulta “in ogni caso idonea… a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo… frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. -… che lo ha indotto… ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia”;

11. si può allora precisare che, per effetto della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 647 la disciplina legislativa attinente ai meccanismi di collegamento fra ordinamento sportivo e ordinamento statale si è solo arricchita di un’ulteriore ipotesi, con l’assegnazione alla giurisdizione amministrativa degli inediti casi di cui al cit. art. 133 c.p.A., comma 1, lett. z-septies cioè le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione alle corrispondenti competizioni; nemmeno tale inserzione, tuttavia e come accaduto per i comportamenti – D.L. n. 220 del 2003, ex art. 2, comma 1, lett. b) – rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (con riguardo al profilo risarcitorio, secondo l’interpretazione adeguatrice di Corte Cost. n. 49 del 2011), appare essere stata congegnata come deroga assoluta all’autonomia dell’ordinamento sportivo;

12. di quelle controversie se ne possono infatti occupare tuttora i relativi organi di giustizia rispettivamente istituiti secondo statuto e regolamenti del CONI e poi delle Federazioni sportive; la normativa è invero articolata in primo luogo replicando l’ulteriore vincolo pregiudiziale di necessaria procedibilità e poi, con complessa attribuzione ad essi di decisioni anche nel merito, unico grado di pronuncia, da emettere entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato e conseguentemente fissando la giurisdizione amministrativa, nonostante l’enfatica enunciazione del precetto, quale circoscritta, sussistendo i citati requisiti organizzativi di quella sportiva, ad una prerogativa di tendenziale competenza impugnatoria; a differenza della vicenda culminata nella definizione, ospitante il diritto vivente, della giurisdizione amministrativa sulla tutela risarcitoria da illecito ove la questione disciplinare sia stata decisa in violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi, nella nuova rivista fattispecie, di natura non disciplinare, il bilanciamento fra ordinamenti è allestito mediante una diretta previsione normativa che, a regime, individua due possibili fasi giustiziali, la prima propria dell’attività degli organi sportivi, la seconda in capo al TAR Lazio in funzione di controllo con tutela anche caducatoria sull’atto degli organi dell’ordinamento sportivo; si tratta di una scelta che, non adottando la sola tutela per equivalente (come nel primo, più generale, ambito), appare a maggior ragione immune da dubbi di compatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost., potendosi qui rammentare come lo scrupolo sul preteso astratto carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi sia stato respinto proprio da Corte Cost. n. 160 del 2019, secondo un insegnamento che è utile riprendere al fine precipuo di orientare in termini selettivi il perimetro interpretativo di tale seconda sussistenza della giurisdizione amministrativa;

13. il presente regolamento di giurisdizione è pertanto inammissibile ove impropriamente – e nonostante l’affastellamento delle censure – invochi una diversa tutela di tipo demolitorio in capo al giudice amministrativo, avendo riguardo agli esiti del procedimento disciplinare comunque inteso, cioè sia con riguardo agli atti degli organi di giustizia sportiva disciplinare adottati al culmine delle vicende direttamente attinenti alla società ricorrente, sia per quelli afferenti ad altra società; invero è palese che la nozione di provvedimenti “comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, secondo il testo del D.L. n. 220 del 2003, art. 3 (ora art. 133, comma 1, lett. z-septies c.p.A), va interpretata ricercando la più logica vicinanza alla positiva nozione di “provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche”, quale complessiva materia aperta ma nettamente comunque diversa rispetto a quella disciplinare, indicata come espresso oggetto di riserva all’ordinamento sportivo nell’art. 2, comma 1, lett. b) D.L. cit.; in tal modo, è evitato che la codificata connotazione di tipicità delle condotte e dei conseguenti atti a valenza disciplinare diretta venga spostata, in sede di controllo giustiziale, solo in virtù delle mere conseguenze effettuali, sull’accesso alle competizioni, che le relative sanzioni possano comunque assumere, ma che non per questo fanno perdere identità alla fattispecie da cui scaturiscono; concorre invero a siffatta lettura selettiva la più generale costruzione del rapporto duale fra ordinamenti, all’insegna dell’immutato riconoscimento di autonomia di quello sportivo, così determinandosi l’impossibilità di ricomprendere tra i provvedimenti che incidono sulla partecipazione alle competizioni altresì tutti quelli da cui comunque derivino (su di esse) meri effetti indiretti, come nel caso delle decisioni della giustizia disciplinare sportiva che, nella presente vicenda, hanno condotto la società Foggia, con le penalizzazioni in classifica riportate, alla retrocessione dapprima nella serie C calcistica o altra società a rimanervi; nè può esservi dubbio, come ricordato più di recente da Cass. s.u. 29654/2020, della “inesistenza della giurisdizione statuale, comprendendo il giudizio sulla irrogazione della sanzione anche quello sul procedimento che vi conduce, ivi compresa l’individuazione degli organi competenti”;

14. il contesto normativo relativamente recente nel quale la controversia appare introdotta esclude infine la sussistenza di una comprovata responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c., non potendosi affermare che sia mancato del tutto, nel ricorrente, il riscontro preventivo – nell’esercizio sia pur minimo di elementare diligenza – dell’erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza (Cass. s.u. 3057/2009);

15. va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso; vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate – in favore di ciascun controricorrente – in Euro 8.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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