Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4850 del 15/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 15/02/2022), n.4850
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., iscritto
al n. 9365/2021 RG e proposto da:
R.H., alias H., rappresentato e difeso, giusta
procura in calce al ricorso, dall’avv. Ennio Cerio presso il cui
studio, in Campobasso, via Mazzini 112, è elettivamente domiciliato
p.e.c. avvenniocerio.cnfpec.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili Immigrazione e
Asilo – Unità Dublino;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Roma del 9 febbraio 2021 emesso
nel procedimento n. 71138/2018 RG;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte
di Cassazione che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la
dichiarazione di competenza del Tribunale di Campobasso – Sezione
Specializzata in materia di immigrazione;
sentita la relazione in Camera di consiglio del Presidente Giacinto
Bisogni.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il ricorso proposto dal sig. R.H. avverso il provvedimento dell’Unità Dublino con il quale era stato disposto il suo trasferimento fuori dei confini dell’Italia, ritenendo la Danimarca paese competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, e non sussistenti i motivi previsti dal Reg. Dublino, art. 17.1, per assumere la competenza da parte dell’Italia;
Il Tribunale di Roma, con il decreto menzionato in epigrafe, ha ritenuto che nel caso in cui il ricorrente si trovi in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri la competenza a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino sia della sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso il quale è ospitato il ricorrente e non invece la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ricade l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato;
Contro il decreto del Tribunale di Roma ricorre per regolamento di competenza il sig. R.H. richiamando le tre ordinanze gemelle della Corte di Cassazione (Cass. n. 18755 del 2019, Cass. n. 18756 del 2019, Cass. n. 18757 del 2019) che hanno ritenuto la competenza del Tribunale di Roma, in quanto sede giudiziaria in cui ricade la unica (per ora) sede nazionale della Unità Dublino, secondo il criterio generale di competenza dettato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1.
Diritto
RITENUTO
che:
Con l’attuale orientamento giurisprudenziale, ribadito ormai costantemente da questa Corte (Corte di Cassazione, sez. VI-1 n. 31127 del 28.11.2019, e, fra le molte pronunce successive, Cass. civ. sez. VI-2 n. 11873 del 12.6.2020, sez. VI-3 n. 23108 del 22.10.2020, sez VI-1 nn. 5092 e 5097 del 25.2.2021), si è ritenuto di dover adottare una interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13, art. 3, comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, alla luce dell’art. 24 della Carta costituzionale e in funzione dell’attuazione del diritto di difesa. Interpretazione che tiene conto della posizione svantaggiata del cittadino straniero che abbia proposto domanda di protezione internazionale e si trovi in una situazione di limitata o di nessuna libertà di circolazione nel nostro paese;
Questo Collegio condivide l’orientamento più recente appena citato cui va pertanto data continuità riaffermando che “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14;
Il ricorso deve pertanto essere respinto con dichiarazione della competenza della sezione specializzata del Tribunale di Campobasso.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022