Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4850 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4850 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 20878-2011 proposto da:
CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (p.i. 01480880934),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI
5, presso l’avvocato TULLIO RIZZO, rappresentato e

Data pubblicazione: 11/03/2016

difeso dall’avvocato MAURIZIO RIZZO, giusta procura a

2016

margine del ricorso;
– rd.corrente-

340
contro

BENVEGNA ANTONINO, SINDONI GIOVANNA, BENVEGNA EUGENIO,
BENVEGNA SALVATORE, SCILIPOTI PAOLA, R.F.I. RETE

1

FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
– intimati Nonché da:
BENVEGNA ANTONINO

(c.f. BNVNNN27R22A638D), SINDONI

GIOVANNA (c.f. SNDGNN35C70A638C), elettivamente
in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239,

presso l’avvocato EUGENIO ANTONINO BENVEGNA, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE, BENVEGNA EUGENIO,
BENVEGNA SALVATORE, SCILIPOTI PAOLA, R.F.I. RETE
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
– intimati –

Nonché da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (c.f. 01585570581),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113,
presso l’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e

domiciliati

difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– contraricorrente e ricorrente incidentale contro

CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE, BENVEGNA ANTONINO,
SINDONI

GIOVANNA,

BENVEGNA

EUGENIO,

BENVEGNA

2

SALVATORE, SCILIPOTI PAOLA;

intimati

avverso il provvedimento n. 359/2010 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositato il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIETRO LAMORGESE;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali
BENVENGA +1, l’Avvocato BENVENGA EUGENIO ANTONINO che
ha chiesto il rigetto (e deposita copia ricevuta invio
memoria ex art. 378);
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale R.F.I., l’Avvocato POMPEI ANGELO, con
delega, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
raccoglimento di tutti i ricorsi.

udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO

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Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 25 luglio 1989, Benvegna
Antonino, Benvegna Eugenio, Benvegna Salvatore, Sindoni
Giovanna e Scilipoti Paola convennero in giudizio l’ATI
Raggruppamento Costanzo

(concessionaria),

rappresentata

dalla capogruppo F.11i Costanzo spa, e le Ferrovie dello
Stato (FS-concedente), sulla base della convenzione n.
90/1984 e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni
I
per l’occupazione acquisitiva di un terreno di loro
proprietà, sito in Contrada S. Antonio di Barcellona,
occupato in una parte (della particella 380, al foglio 14,
del catasto) il 29 novembre 1985, per l’esecuzione dei
lavori di raddoppio della rete ferroviaria Messina-Palermo
ed espropriato con decreto emesso il 18 novembre 1989.
Il Tribunale adito condannò i convenuti, in solido, al
risarcimento dei danni.
La

Nino

Ferrari-Impresa

Costruzioni

Generali

srl,

subentrata nei rapporti derivanti dalla convenzione con le
FS, per effetto di cessione di ramo d’azienda della F.11i
Costanzo, in amministrazione straordinaria, propose appello
in proprio, in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana (RFT, già FS), la quale non si costituì nel
giudizio di appello. Nel corso di detto giudizio, propose
intervento adesivo nei confronti dell’appellante il
Consorzio Stabile Infrastrutture, qualificatosi, a sua

4

.

volta, cessionario del ramo d’azienda della F.11i Costanzo
spa e nuovo concessionario di RFT.
La Corte d’appello, con sentenza 10 giugno 2010, ha
ritenuto la Nino Ferrari-Impresa Costruzioni Generali
legittimata al gravame, in quanto successore a titolo

particolare della F.11i Costanzo e destinataria della
condanna emessa dal Tribunale, ma non legittimata ad agire
in nome e per conto della concedente RFT, essendo rimasta
estranea alla convenzione

inter alios

(tra FS e ATI

Raggruppamento Costanzo), con la conseguenza che il capo,
non impugnato, della decisione nei confronti della RFT era
divenuto cosa giudicata. Nel merito, la Corte ha condiviso
la valutazione del primo giudice di illegittimità
dell’occupazione, considerata usurpativa, a causa della
mancata notifica del decreto di occupazione e dell’atto
contenente la dichiarazione di pubblica utilità ai reali
proprietari; ha determinato in e 4.531,80 il valore venale
dell’area occupata, sulla base del criterio di stima
sintetico-comparativo, e in C 511.609,74 la diminuzione di
valore della parte residua; in conclusione, ha condannato
il Consorzio Stabile Infrastrutture “in proprio e n.q.”
(intervenuto nel giudizio in via adesiva all’appellante
Nino Ferrari-Impresa Costruzioni Generali) a corrispondere
le predette somme agli attori; ha rigettato l’appello
principale della Nino Ferrari-Impresa Costruzioni Generali,
in quanto priva di legittimazione attiva quale
5

4,\

concessionario della RFT e l’ha condannata alle spese del
grado.
Avverso questa sentenza il Consorzio Stabile Infrastrutture

“in proprio e nella qualità di nuovo concessionario della
RFT spa, già Ferrovie dello Stato spa” ha proposto ricorso

Bevegna Antonino e Sindoni Giovanna, i quali hanno proposto
un ricorso incidentale affidato a un motivo. Si è
costituita la RFT che ha proposto ricorso incidentale
affidato a un motivo. Gli altri attori originari non si
sono costituiti.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo del ricorso principale, che denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della
legge n. 2248/1865, 13 della legge n. 2359/1865, 10 e 13
della legge n. 861/1971, nonché vizio di motivazione, si
imputa alla Corte d’appello di avere errato nel ritenere
illegittima e usurpativa l’occupazione, per essere stato il
relativo decreto e l’atto contenente la dichiarazione di
pubblica utilità notificati al proprietario di una
particella (n. 366) diversa da quella (n. 380) soggetta
realmente alla procedura espropriativa, e di avere emesso
inutiliter

il successivo decreto di espropriazione.

L’indicazione della particella 366, in realtà, era frutto
di un

mero

errore materiale che non aveva compromesso

l’esatta identificazione del terreno e che, quindi, non
6

per cassazione affidato a tre motivi, cui si sono opposti

inficiava la procedura espropriativa, che era fondata su
una legittima dichiarazione di p.u. e si era conclusa con
un decreto di esproprio correttamente e tempestivamente
emesso nei confronti degli effettivi proprietari
(appellati) della particella n. 380. Inoltre, l’occupazione

piano particellare e alla dichiarazione di pubblica
utilità) proprio la particella n. 380 degli attori e non la
n. 366, erroneamente menzionata e mai occupata né
espropriata.
Il motivo è ammissibile, in quanto proposto da un soggetto
(il Consorzio Stabile Infrastrutture) legittimato, essendo
stato condannato, anche in proprio, con statuizione non
specificamente impugnata dai privati (i quali hanno
censurato, in via incidentale, la diversa statuizione
concernente le FS-RFT).
Il motivo è anche fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l’ente espropriante
fosse privo del relativo potere, per avere notificato il
decreto di occupazione e la dichiarazione di pubblica
utilità al proprietario di un terreno (part. 366) diverso
da quello costituente oggetto della procedura di esproprio
(part. 380). La Corte d’appello ne ha fatto discendere il
carattere usurpativo della procedura e la disapplicazione
del decreto di espropriazione. E’ una decisione non
condivisibile.
7

aveva avuto ad oggetto sin dall’inizio (in conformità al

Il decreto di occupazione è un provvedimento formalmente e
sostanzialmente
espropriazione,

autonomo

rispetto

a

quello
inficianti

sicché eventuali vizi

di
la

validità del primo non incidono sulla legittimità del
secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla
di

pubblica

utilità,

deve

ritenersi

validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del
termine di occupazione legittima (v. Cass. n. 1387/1999).
Ne consegue che l’erronea notifica del decreto di
occupazione ad un soggetto diverso dal proprietario del
bene da espropriare non è causa di invalidità del decreto
di esproprio, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica
utilità contenga un’esatta identificazione fisica del bene
da espropriare, come

nella fattispecie in esame, in cui

l’occupazione effettiva e l’espropriazione hanno avuto ad
oggetto il terreno degli attori (identificato con la part.
380), nonostante l’erronea indicazione di una particella
diversa (n. 366, appartenente ad un altro soggetto) nel
piano particellare allegato al decreto di occupazione.
Si deve considerare che, la mancata notificazione della
dichiarazione di pubblica utilità non costituisce vizio di
legittimità ma influisce soltanto sul decorso dei termini
per l’impugnazione

(v. Cons. di Stato,

sez. VI,

n.

1170/2011); inoltre, l’inesatta indicazione degli estremi
degli immobili oggetto di espropriazione, quando non generi
incertezze (come nel caso in esame), dà luogo al più ad
8

dichiarazione

errori materiali che possono essere rettificati in ogni
momento (v. Cons. Stato, sez. II, 264/1990).
In conseguenza dell’accoglimento del predetto motivo, che
evidenza la ragione più liquida della decisione, gli altri
motivi sono assorbiti: il primo motivo del ricorso

concernenti la legittimazione dell’appellante Nino FerratiImpresa Costruzioni Generali e del Consorzio Stabile
Infrastrutture ad agire per conto della concedente RFT; il
terzo motivo del ricorso principale, che denuncia
violazione di legge in ordine alla quantificazione del
danno risarcibile; l’unico motivo del ricorso incidentale
degli attori, relativo al capo della decisione concernente
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
limitatamente alle FS.
Pertanto, in relazione al motivo accolto, la sentenza
impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti
di fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito
con il rigetto della domanda di risarcimento dei danni
proposta dagli attori (e accolta in appello nei soli
confronti del Consorzio “in proprio e n.q.”), in relazione
ad una procedura espropriativa legittimamente iniziata
sulla base di una legittima dichiarazione di pubblica
utilità e conclusa con un decreto di esproprio emesso nei
termini (ed erroneamente disapplicato).

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principale e l’unico motivo del ricorso incidentale di RFT,

Le spese possono essere integralmente compensate, in
considerazione della complessità delle vicende riguardanti
le cessioni d’azienda che hanno interessato la
concessionaria ATI Raggruppamento Costanzo nel rapporto con
la concedente (FS-RFT).

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale,
assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali; cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le
domande attoree; compensa le spese dell’intero giudizio.
Roma, 12 febbraio 2016.

P.Q.M.

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