Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4850 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4850 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 20540-2017 proposto da:
VISCONTI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIANESE;
– ricorrente contro
DEL BALZO ALESSANDRA;
– intimata avverso la sentenza n. 19642/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
()RICCHI O.

Data pubblicazione: 01/03/2018

Rilevato che :
è stata

i

depositata istanza di correzione della

sentenza n. 19642/2017 di questa Corte;
L’avv.

Antonio

Chianese,

difensore

della

parte

controricorrente nel citato giudizio iscritto a ruolo generale

dispositivo in cui è omesso di attribuirgli i compensi e le
spese di causa con i relativi accessori quale procuratore del
controricorrente”.
Non ha svolto attività alcuna l’altra parte in giudizio.
Considerato che :
1.-

L’istante adduce di aver richiesto l’attribuzione delle

dette spese e compensi avendo svolta apposita domanda.
1.1- L’istanza è fondata in quanto nelle conclusioni del
controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c. l’odierno
istante svolgeva istanza di condanna della parte avversaria
al pagamento delle spese di lite con attribuzione e sé.
2.- L’istanza va, quindi, accolta con conseguente correzione.
P.Q.M.

accoglie l’istanza e dispone la correzione del dispositivo della
sentenza n. 19642/2017 di questa Corte disponendosi
l’attribuzione delle spese come liquidate in detta sentenza in
favore dell’avv. Antonio Chianese quale procuratore del
controricorrente.

nel 2013, ha chiesto la succitata correzione “nella parte del

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

15 febbraio 2018.

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