Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 485 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorse 21308/2014 proposto da:

EDILTREELLE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., (già EDILTREELLE

COSTREZIONI GENERALI S.P.A.) C.F. (OMISSIS), 1r persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARCELLO SPARANO, UMBERTO SPARANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BERTOLONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMANDO ROCCELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1454/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/03/2014 r.g.n. 2584/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/16 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

E’ comparso l’Avvocato VALENSISE CAROLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 6/3/2014, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accolse la domanda avanzata da N.R. nei confronti di Edlitrelle Costruzioni Generali s.p.a., dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al predetto il 31 gennaio 2007 per inidoneità allo svolgimento delle mansioni affidategli, in asserita pendenza del periodo di prova previsto dall’art. 43 CCNL. La ricorrente aveva esposto che il N. era stato assunto a seguito di alcuni colloqui telefonici e di colloquio preassuntivo in azienda, nel corso del quale gli era stato fatto presente che sarebbe stato assoggettato al periodo di prova previsto dal CCNL di tre mesi. Tali condizioni erano state trasfuse nel contratto di lavoro redatto il 30 ottobre. Era accaduto, però, che in data 2 novembre 2006, in sede di redazione del contratto definitivo – affidata alla Cestedil s.r.l., della cui opera la società datrice si avvaleva da tempo per la gestione del proprio personale – la clausola relativa alla durata del periodo di prova era stata indicata in due mesi, con rinvio al CCNL applicato, pur non essendo stata concordata alcuna riduzione del periodo di prova.

2. La Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto alla decisione del giudice di primo grado, aveva rilevato che la tesi difensiva della società non avrebbe potuto essere accolta in mancanza di una domanda diretta all’annullamento del patto, non potendosi ravvisare l’ipotesi di mero errore materiale. Osservava che il contratto di lavoro con clausola di prova, costituendo una fattispecie negoziale unitaria, non poteva che essere stipulato uno actu; che nel caso in esame la lettera preassuntiva, ancorchè firmata per accettazione dal lavoratore, risultava superata dalla successiva lettera in data 2 novembre 2006, recante tutti gli elementi del rapporto di lavoro, oltre alla sottoscrizione di entrambe le parti e alla precisa indicazione di “un periodo di prova di 2 mesi come previsto dal CCNL applicato che scadrà quindi il giorno 1/1/2007”. Osservava che tale pattuizione non era in contrasto con la previsione del CCNL, il quale all’art. 43 prevedeva un periodo di prova non superiore a tre mesi.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto dettate in tema di errore (ex art. 1427 3 c.c. e ss) e in particolare del disposto dell’art. 1433 c.c. – erronea e contraddittoria motivazione su un punto essenziale: la qualificazione dell’errore materiale. Rileva che si è in presenza di un errore materiale, il quale presuppone la concorde volontà delle parti, erroneamente contraddetta dalla formale manifestazione trasferita nel testo contrattuale. In base a tale ricostruzione la reale volontà delle parti, come rinvenibile aliunde, prevale, senza necessità di una impugnativa del contratto per ottenerne l’annullamento, in ragione dell’esigenza di conservazione dell’atto medesimo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’immotivata violazione di detto consolidato principio da parte del giudice d’appello.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dell’intima connessione. Gli stessi sono infondati in ragione della corretta ricostruzione operata dalla Corte d’appello. Quest’ultima, infatti, nell’esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, ha escluso che potesse ravvisarsi un errore materiale, dando conto delle ragioni che inducevano a ritenere superata la prima manifestazione di consenso intercorsa tra le parti, intervenuta con la lettera preassuntiva del 30/10/2006, a seguito della sottoscrizione della successiva lettera del 2/11/2006, nella quale era indicato un periodo di prova di due mesi, per di più con l’esatta previsione della data di scadenza del medesimo. La Corte ha rilevato, altresì, come la suddetta indicazione non si pone in contrasto con l’art. 43 del CCNL, il quale contempla un periodo di prova non superiore a tre mesi, comprensivo, pertanto, del periodo di due mesi indicato nella lettera di assunzione.

Correttamente, di conseguenza, e con congrua motivazione la Corte d’appello ha ritenuto che l’ipotesi esulasse dall’ambito dell’errore materiale, non potendosi evincere dalla ricostruzione emergente dalle risultanze istruttorie una concorde volontà delle parti contraria a quella manifestata, così da poter ravvisare un mero errore di trascrizione. Ne discende che nella fattispecie non può ritenersi operante il principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8745 del 15/04/2011, Rv. 617756, secondo cui “qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle parti, sia che l’erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorchè tale discordanza non emerga a prima vista, ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell’errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell’annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” (in senso conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8745 del 15/04/2011, Rv. 617756).

4. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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