Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 485 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18957-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBLISS DI MAZZOCCHETTI MORENA & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 934/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’8.5.08, depositata il 04/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata del 4 agosto 2008 con cui la Corte d’appello di l’Aquila, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda dell’Inps intesa al pagamento da parte della Publiss di Mazzocchetti Morena & snc dei contributi previdenziali dovuti per il lavoratore C.P.L., come da verbale ispettivo. Affermava la Corte territoriale non essere emersa la prova della subordinazione giacchè il C. aveva stipulato un contratto di lavoro autonomo, aveva lavorato come cuoco del pub gestito dalla società per circa un anno, essendo obbligato solo a rispettare l’orario di apertura dell’esercizio, preparando i piatti secondo le richieste dei clienti e ricevendo solo direttive di massima senza essere sottoposto al potere disciplinare del datore.

Ciò era emerso dalle concordanti deposizioni testimoniali, mentre non erano attendibili quelle rese dal C. che era ovviamente interessato all’esito del giudizio;

Letto il ricorso dell’Inps mentre la società è rimasta intimata;

Rilevato che con l’unico motivo di ricorso l’Inps sostiene che la prova del fatto negativo, ossia la inesistenza della subordinazione, era a carico della società attuale intimata.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso sul rilievo che non è qui in questione il principio sull’onere della prova nelle cause di accertamento negativo; non si tratta infatti di accertamento negativo chiesto dalla società, ma di onere della prova sulla esistenza del fatto costitutivo concernente la pretesa dell’Inps alla contribuzione richiesta nel presente giudizio, fatto costitutivo da dimostrare da parte dell’Istituto che riguarda la subordinazione caratterizzante il rapporto di lavoro.

Rilevato che in tal senso è la giurisprudenza consolidata di legittimità espressasi in relazione a diverse fattispecie. E’ stato infatti affermato a partire da Cass. n. 996 del 14/03/1975 che “L’istituto della previdenza sociale che pretende il pagamento dei contributi dovuti per il personale dipendente e tenuto a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che il rapporto e inquadrabile nello schema dell’apprendistato, la prova che esso si svolge in concreto con le caratteristiche proprie dell’apprendistato ed, in particolare, la previsione di un insegnamento tecnico professionale nell’interesse del dipendente ed il diritto di questo a riceverlo”.

Ed ancora, in relazione al lavoro svolto da socio di cooperativa, si è affermato (Cass. n. 13278 del 06/06/2007) che “In tema di obbligo contributivo delle società cooperative e di oneri probatori, nel regime della L. n. 142 del 2001 e della decisione delle Sezioni unite n. 13967 del 2004, poichè la contribuzione è rapportata direttamente alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), è questo il fatto costituivo che l’ente previdenziale deve provare, come in ogni altra ipotesi in cui si discuta della natura autonoma o subordinata del rapporto”.

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, onde il ricorso deve essere rigettato e che non si deve provvedere sulle spese perchè la società non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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