Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4849 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 4849 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 14165-2012 proposto da:
CATALANO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VAL D’ALA 10, presso lo studio dell’avvocato
DELL’ERBA FRANCO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCARFO’ CLEMENTINA, per delega
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 27/02/2013

- ricorrente contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in
persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 111, presso

e difesa dall’avvocato BARRESI DOMENICO, per delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
uditi gli avvocati Franco DELL’ERBA, Domenico BARRESI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la
giurisdizione del giudice ordinario.

lo studio dell’avvocato CATIZONE MARIO, rappresentata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria Teresa Catalano, premesso di aver lavorato dal
1963 al 1990 alle dipendenze della Fiera di Reggio Calabria, successivamente Ente Autonomo Fiera
di Reggio, con le mansioni di fatto di dirigente dell’ufficio primo, assumeva che con delibera del 4-

speciale mensile in attesa del riconoscimento e dell’assegnazione al livello commisurato alle
mansioni dirigenziali effettive; aggiungeva che a decorrere dal 1-6-1990 era stato disposto il suo
trasferimento, previo comando, presso la Provincia di Reggio Calabria, e che a partire dal 1998 era
entrata nel ruolo della Provincia.

La ricorrente esponeva che con verbale di conciliazione del 6-5-2005 ai sensi dell’art. 66 D. L. vo n.
165 del 2001 l’Ente Autonomo della Fiera di Reggio Calabria le aveva riconosciuto l’inquadramento
nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dal 1-1-1983, ma che la Provincia non si era adeguata
alla transazione, e deduceva che, a causa di tale mancato corretto inquadramento quale dirigente,
le erano state erogate somme inferiori a quelle dovute per tutta la durata del rapporto e che in
particolare, per il periodo compreso tra il 1-7-1998 (data di spostamento della giurisdizione in
materia) ed Il 31-8-2007 (data di cessazione dal servizio) ella aveva accumulato un credito
retributivo di euro 514.017,53; chiedeva quindi, previo accertamento delle mansioni superiori, che
venisse dichiarato il suo diritto all’inquadramento a decorrere dal 1-6-1990 nella qualifica
dirigenziale presso la Provincia, con condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze
retributive, con interessi e rivalutazione, ed al versamento della maggiore contribuzione.

Resisteva in giudizio la Provincia di Reggio Calabria chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la
nullità del suddetto verbale di conciliazione e la condanna della controparte al risarcimento dei
danni ex art. 96 c.p.c.
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9-1980 la Commissione nominata dalla Giunta Regionale Calabria le aveva concesso una indennità

Con sentenza del 5-3-2009 il Tribunale adito dichiarava la propria carenza di giurisdizione in favore
del giudice amministrativo, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e rigettava la
domanda di risarcimento danni per lite temeraria.

Proposta impugnazione da parte della Catalano cui resisteva la Provincia di Reggio Calabria la

gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la Catalano ha proposto un ricorso basato su tre motivi cui la
Provincia di Reggio Calabria ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 45
comma 17 del D. LGS. 31-3-1998 n. 80 trasfuso nell’art. 69 comma 7 del D. LGS. 30-3-2001 n. 165,
premesso il discrimine temporale del 30-6-1998 ai fini nel riparto della giurisdizione tra giudice
amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego contrattualizzato, rileva che la
domanda proposta era circoscritta al riconoscimento degli effetti di una transazione intervenuta
tra il precedente datore di lavoro e l’esponente; quindi nella fattispecie non era in contestazione il
rapporto di lavoro tra la Catalano e l’Ente Fiera, né il fatto che la ricorrente avesse svolto mansioni
meritevoli di riconoscimento prima del comando alla Provincia, ma la conciliazione intervenuta nel

2005 tra la lavoratrice e l’Ente Fiera regolarmente comunicata alla Provincia di Reggio Calabria e
da questa non contestata nelle forme di legge, ed il rifiuto da parte di quest’ultima di dare
applicazione a tale transazione e di riconoscere gli effetti economici da essa derivanti fino al 31-82007, data della cessazione dal servizio dell’esponente; da tali premesse discendeva pertanto la
giurisdizione del giudice ordinario, considerato che il diritto azionato nasceva dal provvedimento

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Corte di Appello di Reggio Calabria — Sezione Lavoro con sentenza del 14-6-2011 ha rigettato il

di diniego emesso dalla controparte, a nulla rilevando che le pretese riguardassero un periodo
antecedente al 30-6-1998.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha rilevato che il titolo in base al quale l’appellante poteva eventualmente

esauritasi nel corso del rapporto con l’Ente Autonomo Fiera di Reggio, e dunque antecedente al 17-1998 – giorno da cui come è noto in materia di pubblico impiego è subentrata alla giurisdizione
del giudice amministrativo la giurisdizione del giudice ordinario – e che la transazione invocata
dalla Catalano non aveva valore novativo.

Tale convincimento non può essere condiviso.

Premesso che la Catalano ha fatto valere nel presente giudizio un atto di conciliazione intervenuto
nel 2005 con l’Ente Fiera, si rileva che, anche se il credito retributivo regolato con tale atto risale in
parte ad un periodo di tempo anteriore al 1-7-1998 (data di spostamento della giurisdizione in
materia di pubblico impiego), le conseguenze sul piano della giurisdizione non subiscono alcun
mutamento; infatti secondo il recente orientamento di questa Corte in tema di pubblico impiego
contrattualizzato la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo regolata dall’art.
69 settimo comma del D. LGS. n. 165 del 2001 costituisce, nelle intenzioni del legislatore, una
ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale,
quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della
fattispecie oltre il discrimine temporale del 30-6-1998 radica la giurisdizione presso il giudice
ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo
rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una

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pretendere l’inquadramento e le differenze retributive era dato da una situazione interamente

stessa istanza di giustizia (Cass. S.U. 1-3-2012 n. 3183; Cass. S.U. 29-5-2012 n. 8520; Cass. S.U. 8-82012 n. 14257).

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo difetto di motivazione, afferma che la sentenza
impugnata, nel confermare il diniego della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda

decadenza del 15-9-2000 per la proposizione delle questioni di residuale competenza del giudice
amministrativo; né d’altra parte l’esponente avrebbe potuto proporre la domanda giudiziale nei
confronti della controparte nel suddetto termine in quanto, finché non fosse stata definita la
pendenza con l’Ente Fiera, non esisteva alcun diritto azionabile nei confronti della Provincia di
Reggio Calabria.

Con il terzo motivo la Catalano, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del D.P.R.
n. 347/1983, censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’esponente avrebbe potuto
semmai far valere il proprio diritto a mantenere l’inquadramento in forza del diritto maturato nei
confronti dell’Ente Fiera e poi della Provincia, siccome discendente, nella sua ricostruzione,
dall’articolo menzionato, fin dalla data di entrata in vigore di tale norma; la ricorrente sostiene che
proprio in applicazione del citato articolo 40 le era stata riconosciuta dall’Ente Fiera la qualifica
dirigenziale, venendo così meno l’eccezione della Provincia di Reggio Calabria sulla regola del
concorso per l’accesso alla dirigenza.

Tali motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

A seguito di tale accoglimento deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata
anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, quale giudice di appello (vedi al riguardo
Cass. S.U. 19-4-2012 n. 6102), alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.
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proposta, non ha considerato che l’art. 69 comma 7 del D. LGS. 30-3-2001 n. 165 pone il termine di

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il primo motivo di ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, dichiara
assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa

diversa composizione.

Così deciso in Roma il 29-1-2013

Il Consigliere estensore

anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in

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