Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4849 del 01/03/2010
Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24952/2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
I.P.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
12/09/2007, n. 1251/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La Corte:
Fatto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
il Ministero dell’Economia e delle Finanze. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Napoli, depositato in data 12.9.07 con cui veniva riconosciuta a I.P. la somma di Euro 7.100,00 a titolo di equa riparazione per danni non patrimoniali causati dall’eccessiva durata di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania che aveva ecceduto di anni sette e mesi uno alla durata ragionevole.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Con i tre motivi di ricorso l’Amministrazione deduce che la Corte d’appello ha erroneamente determinato il risarcimento del danno patrimoniale senza avere tenuto conto del fatto che l’ I. non aveva proposto istanza sollecitatoria del giudizio,che quest’ultimo era di carattere collettivo e senza avere in alcun modo preso in esame le proprie deduzioni in proposito.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati nonchè per certi versi inammissibili.
Anzitutto,la Corte d’appello ha certamente preso in esame le argomentazioni difensive dell’Amministrazione poichè espressamente nel decreto è affermato “avuto riguardo a tutti gli elementi di valutazione emergenti dalle obiettive connotazioni oggettive e soggettive del caso di specie, alla stregua dei rilievi svolti e della documentazione in atti si stima equo…..”.
Nè la Corte di merito era tenuta a dare specifico conto di ciascuna delle deduzioni delle parti. La determinazione dell’equo indennizzo si basa, infatti, su una valutazione discrezionale del giudice che può oscillare nell’ambito dei parametri stabiliti dalla CEDU in relazione alla stima effettuata caso per caso della sofferenza psicologica indotta nella parte dell’eccesivo protrarsi del processo.
In tal senso la determinazione appare correttamente effettuata in quanto la stessa di è attestata sul limite minimo di indennizzo (mille Euro per anno) stabilito dalla CEDU, evidentemente valutando anche la mancanza di presentazione della istanza di prelievo e il carattere collettivo del ricorso.
Quest’ultimo va quindi respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010