Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4848 del 01/03/2018


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 4848 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

DECRETO

sul ricorso 22685-2017 proposto da:
CABRINI UGOLINA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE n. 13,
presso lo studio dell’avvocato CAROLINA
VALENSISE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI MARZI;

ricorrente

contro

CHIANTORE

ALBERTO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA n.
26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
JOUVENAL LONG, che lo rappresenta e difende
2018
25

unitamente all’avvocato MARCO GAY;
– controricorrente-

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 1605/2017 della
CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

18/07/2017.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOTTOSEZIONE SECONDA

DECRETO
Roma, 12/2/2018

RG 22685117

CABRINI UGOLINA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi MARZI e Carolina VALENS1SE, presso
quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, giusta procura in calce al
ricorso;
RICORRENTE
contro:
CHIANTORE ALBERTO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco GAY e Daniela JOUVENAL LONG
presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma Piazza Di Pietra n. 26, giusta procura speciale in calce
al controricorso:
CONTRORICORRENTE
avverso:
sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1605/2017 depositata in data 18/07/17.

IL PRESIDENTE

letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente;
vista la accettazione notificata a mezzo PEC all’Avvocato del ricorrente che ne attesta la conformità;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16;
ritenuto che le spese devono essere compensateb\-1.

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P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Coordinatore

sul ricorso proposto da:

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