Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4848 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. I, 01/03/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 01/03/2010), n.4848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 505/2005 proposto da:

VISA INFISSI S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 145, presso l’avvocato LOMBARDI ROBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE CATERINA PIERDOMENICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO EDILTERMOCHIMICA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. D.F.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA C. NERAZZINI 5, presso l’avvocato

BOCCHINI DILETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato LANNI MARIA,

giusta procura speciale per Notaio Avv. GIOVANNI IANNELLA di

BENEVENTO – Rep.n. 31725 del 07.10.09;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2597/2 004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7 febbraio 2003, il Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda proposta dalla curatela del Fallimento Ediltermochimica srl nei confronti della Visa Infissi s.n.c. di Carbone Antonio, di revoca dei pagamenti eseguiti nell’anno anteriore al fallimento dalla società in bonis in favore della convenuta, condannò quest’ultima al pagamento di Euro 14.673,26, oltre agli accessori. La Visa Infissi s.n.c. propose appello, contestando la sussistenza della scientia decoctionis in capo al C., assolto per gli stessi fatti dal GUP presso il Tribunale di Benevento, e deducendo che il contratto del 1994 stipulato tra le due società, e in forza del quale le erano state accreditate somme incassate dalla Ediltermochimica srl su mandato dell’appellante, aveva data certa desumibile alla documentazione prodotta dal curatore.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 31 agosto 2004, respinse il gravame. La corte osservò:

– che, ad escludere la scientia decoctionis, accertata in primo grado per l’instaurazione di una procedura prefallimentare in danno della Ediltermochimica srl e per l’intervenuta revoca degli affidamenti, fatti conosciuti dal C., in quanto legale rappresentante della società fallita oltre che socio della società Visa Infissi s.n.c., non valeva, a norma dell’art. 654 c.p.c., la sentenza penale invocata, pronunciata a norma dell’art. 425 c.p.c., non all’esito del dibattimento, bensì dell’udienza preliminare, provvedimento revocabile a differenza della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento;

– che il contratto invocato non era opponibile alla curatela, non avendo data certa, nè l’appellante aveva indicato fatti specifici dai quali desumere l’anteriorità della formazione della scrittura;

e che non vi era prova dell’assunto che l’operazione contabile in questione non fosse il pagamento di un debito della fallita nei confronti del suo fornitore, bensì l’accredito alla stessa Visa di somme incassate da debitori di questa.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 26 ottobre 2004, ricorre la Visa Infissi s.n.c. di Carbone Antonio, con atto notificato il 22 dicembre 2004, affidato a due mezzi.

Resiste il fallimento con controricorso notificato il 28 gennaio 2005, e con memoria depositata dal nuovo difensore nominato dal giudice delegato, con procura del curatore conferita per anno notarile e depositata presso la cancelleria di questa corte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia vizi della motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dall’appellante. Questi aveva dedotto che la supposta conoscenza da parte del creditore dello stato d’insolvenza della società poi fallita contrastava con la sentenza penale del GIP dello stesso tribunale, di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta per i medesimi fatti posti a fondamento della revocatoria fallimentare, e al riguardo non aveva invocato un giudicato, ma aveva fatto proprie le motivazioni ed argomentazioni contenute in essa, in contrapposizione alla sentenza di primo grado.

Il motivo è del tutto generico, non riportando il ricorrente le motivazioni e gli argomenti contenuti nella sentenza penale e utilizzati in appello, ai quali si dovrebbe attribuire nel presente giudizio una rilevanza decisiva per escludere che l’amministratore della società, poi fallita, ne conoscesse lo stato d’insolvenza.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione sui punti decisivi della stipulazione tra le due società, nel 1994, del contratto del quale era stata negata la data certa, e dell’omessa dimostrazione, da parte dell’appellante, che l’operazione contabile non costituisse pagamento di un debito. Sul primo punto l’appellante aveva richiamato l’attenzione della corte territoriale sul fatto che, nell’esposizione contenuta nello stesso atto di citazione, con riferimento a quanto accertato dal curatore relativamente alla Vita infissi s.n.c. si affermava che quest’ultima aveva intrattenuto un rapporto di rappresentanza con la società fallita in virtù di un regolare formale contratto dell’anno 1994. Sul secondo punto si osserva che l’onere della prova della revocabilità dell’atto è a carico della curatela.

Il motivo è inammissibile sul primo punto, infondato sul secondo. La decisività dell’elemento offerto dall’appellante e trascurato dalla corte territoriale postulava che fossero illustrate le ragioni per le quali l’affermazione contenuta in citazione, circa il contratto del 1994 sul “rapporto di rappresentanza” intrattenuto dalla Visa Infissi s.n.c. con la società fallita, dovesse essere riferito al mandato invocato dall’odierna ricorrente (il cui contenuto, nella parte rilevante per la decisione richiesta, neppure è riprodotto nel ricorso). Quanto all’onere della prova della scientia decoctionis, incombente sulla curatela, nella sentenza impugnata si afferma che in primo grado era stato dimostrato che l’importo del pagamento revocato corrispondeva, secondo la documentazione prodotta dal curatore, ad una fornitura della Visa s.n.c. e tale affermazione non è stata censurata.

in conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.2 00,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese processuali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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