Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4847 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. un., 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21603-2020 proposto da:

P.D., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

DE BENEDETTI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 17/07/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2021 dal Presidente Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato P.D. ricorre, con atto notificato il 24/07/2020 ed articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 127 del 17/07/2020 del Consiglio Nazionale Forense, notificata in pari data, con cui è stato respinto il suo appello alla condanna alla sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, irrogatagli dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza con decisione depositata il 03/11/2014.

2. A seguito di esposto di Z.F. del 21/11/2011, nei confronti del P. era stata formulata l’incolpazione di violazione degli artt. 6, 7 e 43 codice deontologico per aver promosso senza apparente necessità almeno tre cause nell’interesse di F.A.M. per il risarcimento dei danni conseguenti ad un medesimo sinistro, occorsole il (OMISSIS), per poi chiedere, mancata ai vivi la cliente, al suo coerede la quota del compenso reclamato, pari ad Euro 4.984 e così un compenso sproporzionato rispetto all’attività svolta e comunque necessaria per la gestione dell’incarico ricevuto.

3. Il Consiglio dell’Ordine, acquisita documentazione e la testimonianza dell’esponente, reputò provata una proliferazione di giudizi sostanzialmente sovrapponibili per un contenzioso relativo ad un sinistro stradale con prognosi originaria di quindici giorni e, pure alla luce della quantificazione del compenso operata dal Tribunale di Monza in misura palesemente ridotta, quantificò la sanzione in ragione delle caratteristiche del caso di specie e per la precedente irrogazione all’avv. P. di altre sanzioni disciplinari definitive.

4. L’appello dell’incolpato (basato, secondo quanto risulta dalla qui gravata sentenza, sulle censure di nullità del capo di incolpazione per genericità conseguente ad erronea ricostruzione dei fatti da parte del COA, di mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, di intervenuta prescrizione dell’illecito, di inesistenza di qualsiasi sproporzione tra il compenso e l’attività svolta), è stato respinto dal Consiglio Nazionale Forense, che ha reputato preciso – sull’unicità del sinistro, l’esistenza dei tre procedimenti bene identificati e l’entità del compenso – il capo di incolpazione, inutile – a fronte degli elementi già conseguiti – la prova orale non ammessa, non elasso – di fronte al reputato carattere pacifico della circostanza della formulazione della richiesta nel 2010 – il termine prescrizionale quinquennale, provata la sproporzione tra compenso richiesto e dovuto, congruamente determinata la sanzione per l’eccessività manifesta della somma chiesta e per i precedenti disciplinari.

5. Nessuno degli intimati resiste ed il ricorso è discusso alla pubblica udienza del 12/01/2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula quattro motivi, ad essi premettendo una rubrica discorsiva ed una sintesi, del seguente letterale tenore:

– primo motivo: “prescrizione”; oggetto della seguente sintesi a pag. 1 del ricorso: “il fatto è prescritto, sia con riguardo all’attività contestata, sia con riguardo alla sproporzione della richiesta”; la F.A.M. è deceduta il (OMISSIS) e l’attività prestata è anteriore; la decisione del COA Monza è stata assunta il 16 luglio 2014 e depositata il 12 novembre 2014, a prescrizione già compiuta”;

– secondo motivo: “mancata ammissione dei testi a discarico”; oggetto della seguente sintesi a pag. 1 del ricorso: “se il procedimento doveva e poteva essere deciso sulla base dei documenti, per quale ragione fu ammesso l’esponente, erede di F.A.M., quale teste a carico, ma non gli altri eredi di F.A.M. quali testimoni a discarico?”;

– terzo motivo: “fatto inesistente e nullità del capo di incolpazione”; oggetto della seguente sintesi a pag. 2 del ricorso: “genericità del capo di incolpazione ma soprattutto l’insussistenza del fatto; non esiste alcuna sproporzione della richiesta, non rispetto al tariffario e le cause non sono state affatto moltiplicate, se non per fatto imputabile ad un giudice”;

– quarto motivo: “la determinazione della pena”; oggetto della seguente sintesi a pag. 2 del ricorso: “l’ipotesi prevista dal comma 4 dell’art. 29 CDF ha una sanzione tipizzata, che consiste nella censura, non nella sospensione disciplinare. Una tipica violazione di legge, in dispregio al favor rei”.

2. Tanto premesso, va preliminarmente osservato che, pervenuta l’impugnazione alla decisione nel merito, non vi è più luogo a provvedere sull’istanza di sospensione.

3. Ciò posto, per nessuna delle censure è indicato in quale atto dei pregressi gradi ed in quali esatti termini ciascuna delle questioni rese oggetto della discorsiva impugnazione di ognuno dei mezzi di censura (nessuno dei quali, oltretutto, ricondotto alla specifica previsione di una delle fattispecie regolate dall’art. 360 c.p.c.) siano state sottoposte ai rispettivi giudicanti le relative questioni: il tutto riducendosi a frammentari, disorganici, discorsivi, atecnici, incompleti e complessivamente confusi richiami ad uno o ad altro di atti evidentemente presupposti, con impossibilità di verificare l’ammissibilità delle doglianze anche per non novità delle medesime nella presente sede di legittimità.

4. Quanto meno con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, va riscontrata la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: per soddisfare il requisito imposto dal quale il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (in tali espressi termini, v. Cass., ord. 03/02/2015, n. 1926; in precedenza, v., tra molte: Cass. 04/04/2006, n. 7825; Cass. 20/08/2004, n. 16360; Cass. 21/11/2001, n. 14728).

5. Occorre poi, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, che essa avvenga con caratteristiche tali da rendere quanto meno intelligibile le coordinate e le caratteristiche della controversia agitata nei gradi di merito e poi decisa con il provvedimento gravato, escludendo che possa o debba questa Corte sceverare dal coacervo indistinto delle allegazioni e dei contenuti del ricorso i presupposti delle censure mosse e quindi l’esatto ambito del giudizio ad essa richiesto (in materia di ricorsi avverso sentenze del Consiglio Nazionale Forense, in particolare, v. in tali espressi sensi Cass. Sez. U. ord. 30/01/2020, n. 2089).

6. Inoltre (tra le più recenti, in riaffermazione di un principio a dir poco consolidato, v. Cass. Sez. U. 27/12/2019. n. 34469), in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

7. E, nella specie, non è adeguatamente riportato in ricorso il contenuto dell’esposto e degli atti ivi presupposti e di quelli successivi del procedimento disciplinare, con le circostanze indispensabili ai fini della decisione: quanto alla prima questione, non vi risulta alcunchè sulla data delle richieste, posta con ogni evidenza dalla qui gravata sentenza a fondamento, una volta individuata nel 2010 quella oggetto di non contestazione, del rigetto della relativa eccezione, come pure sul tenore delle contestazioni in concreto sviluppate dall’incolpato a confutazione della carenza di quelle che la qui gravata sentenza ha posto a base della reiezione del motivo di gravame; quanto alla seconda questione, vi manca la trascrizione dei capitoli sui quali la prova testimoniale sarebbe stata negata, sicchè è impossibile verificarne la rilevanza o l’effettiva inconferenza rispetto al materiale istruttorio già acquisito; quanto alla terza questione, è carente la specifica e chiara indicazione degli oggetti dei singoli giudizi e dei loro sviluppi con quella dei relativi atti, accompagnata dall’analitica indicazione del compenso ritenuto congruo in comparazione con quello di volta in volta richiesto, atteso che è stata la sproporzione di questo rispetto al primo a fondare la responsabilità professionale.

8. Del resto, l’ultima di quelle è manifestamente infondata, poichè la sanzione è stata in concreto determinata in modo conforme alla previsione dell’art. 22, comma 2, lett. b) codice deontologico e quindi in relazione non già alla fattispecie tipica aggravata dell’art. 29, commi dal 6 all’8 ma a quella dei primi commi, tra cui appunto il quarto, con l’aggravante generica per ipotesi di gravità in concreto, tale evidentemente ritenuta sussistente per la motivazione sul punto esplicitata.

9. L’inammissibilità dei primi tre motivi e comunque l’infondatezza dell’ultimo impone il rigetto del ricorso; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità per la mancanza di attività difensiva delle controparti.

10. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le molte altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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