Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4846 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 24/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 14071/13) proposto da:

– Comune di Ronchi dei Legionari, (c.f.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’avv. S. Gaggioli e dall’avv. E. Squarcia, con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Paolo Mercuri n. 8;

– ricorrente –

contro

– S.r.l. GRANULATI CALCAREI INERTI REDIPUGLIA, (c.f.: (OMISSIS))

rappresentata e difesa dall’avv. Franco Zambelli e dall’avv. Mario

Ettore Verino; con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via

Barnaba Tortolini n. 13;

– controricorrente –

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza 543/2011, depositata il 26 marzo 2013 e notificata il 15 aprile successivo ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’impugnazione contro la sentenza del tribunale di Gorizia pubblicata il 13 settembre 2011;

che è stato proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c. contro la sentenza del Tribunale, con atto avviato per la notifica il 24 maggio 2013 che non risulta in atti – essendo contenuto nel fascicolo di ufficio di appello, chiesto ma non pervenuto – il biglietto di cancelleria attestante la comunicazione della ordinanza di inammissibilità;

che sono state depositate le copie autentiche dei due provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello: che l’ordinanza di inammissibilità reca la notifica alla controparte in data successiva a quella di riferita comunicazione a cura della Cancelleria.

RITENUTO IN DIRITTO

Che occorre acquisire il fascicolo di ufficio della Corte di Appello per accertare la data di comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità al fine della verifica della tempestività del presente ricorso.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria di sollecitare la Corte di Appello di Trieste affinchè trasmetta il fascicolo di ufficio della causa. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA