Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4846 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4846 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 15111 – 2017 R.G. proposto da:
MONTANARO CRISTINA – c.f. MNTCST56S44H501M – elettivamente domiciliata
in Roma, alla via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Raniero Valle
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per
regolamento di competenza.
RICORRENTE
contro
ROMA CAPITALE – c.f. 02438750586 – in persona del sindaco pro tempore,
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla scrittura difensiva

ex

art. 47, u.c., cod. proc. civ., dall’avvocato Domenico Rossi ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici
dell’avvocatura capitolina.
RESISTENTE
e
EQUITALIA SERVIZI di RISCOSSIONE s.p.a.

1

Data pubblicazione: 01/03/2018

INTIMATA
e
PREFETTURA di ROMA
INTIMATA
avverso la sentenza dei N11.5.2017 del giudice di pace di Roma,

dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
per regolamento di competenza,

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 14.12.2016 Cristina Montanaro citava a comparire
innanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a., Roma
Capitale e la Prefettura di Roma.
Proponeva in tal guisa opposizione avverso l’intimazione n. 097 2016
9059224273000 con la quale le era stato ingiunto il pagamento sulla scorta di un
cospicuo numero di cartelle, tra l’altro, della somma di euro 162.293,30 a titolo
di sanzioni amministrative.
Chiedeva dichiararsi l’inesistenza del credito

ex adverso preteso nonché

l’insussistenza del diritto di agire in via esecutiva.
Non si costituivano “Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a., Roma Capitale e
la Prefettura di Roma.
Con sentenza dei 8/11.5.2017 il giudice di pace di Roma dichiarava la propria
incompetenza e la competenza per valore del tribunale di Roma.

2

udita la relazione nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 del consigliere

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza
Cristina Montanaro; ha chiesto dichiararsi la competenza per valore del giudice di
pace di Roma, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore
anticipatario.
Roma Capitale ha depositato scrittura difensiva.

statuizione in tema di spese.
“Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a. e la Prefettura di Roma non hanno
svolto difese.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
La ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 6 del dec.
Igs. n. 150/2011 e dell’art. 22 bis della legge n. 689/1981.
Deduce che le somme sono pretese a titolo di sanzioni amministrative, sicché
opera la competenza funzionale del giudice di pace; che d’altra parte si configura
la competenza del tribunale allorché la singola sanzione è superiore ad euro
15.493,00, non già allorché la somma delle sanzioni supera tale importo.
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte di legittimità, alla cui
stregua, anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione
con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia
natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza [è i/
caso di specie], non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può
essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 28.1.2014, n. 1812; Cass. 12.11.2010, n. 22959,

Ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente

secondo cui la sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di
pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46 cod. proc. civ.)
e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito
dall’art. 113, cpv., cod. proc. civ., è appellabile davanti al tribunale, la cui
sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va
condannata a rimborsare a Roma Capitale le spese del presente giudizio.
La liquidazione segue come da dispositivo.
“Equitalia Servizi di Riscossione” s.p.a. e la Prefettura di Roma non hanno
svolto difese.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta nei loro
confronti.
Si dà atto che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato il
6.6.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;
condanna la ricorrente, Cristina Montanaro, a rimborsare alla resistente, Roma
Capitale, le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in
euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi

4

regolamento necessario di competenza; Cass. (ord.) 29.5.2008, n. 14185).

dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, Cristina Montanaro,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

Il presidente
dott. Pasquale D’Ascola

H della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2017.

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