Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4845 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4845 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8450-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VERSACE RAFFAELE;
– intimato –

Nonché da:
VERSACE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA
CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato SAVI

Data pubblicazione: 28/02/2014

FIORELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;
– controricorrente con ricorso incidentale
condizionato contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri, in subordine inammissibilità.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.L’Agenzia delle entrate di Roma notificava a Versace Raffaele una cartella di pagamento relativa
ad IRPEF per l’anno 2000.
2.11 contribuente impugnava l’atto deducendone la carenza di motivazione, l’infondatezza e la
tardività.
3.11 giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza gravata di appello
dall’Agenzia delle entrate e di appello incidentale dal contribuente.

impugnata ed accoglieva l’appello incidentale.
4.1 Secondo la CTR l’appello era inammissibile in quanto l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova
del lamentato omesso versamento effettuato dal contribuente, per come già evidenziato dal giudice
di primo grado.
5-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, al quale ha resistito
il contribuente con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. Il contribuente
avanzava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono ai sensi del
d.l.n.98/11, art.39 comma 12.
MOTIVI DELLAL DECISIONE
6. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha dedotto la nullità della sentenza per violazione
dell’art.36 comma 2 n.4 d.lgs.n.546/92 e 111 Cost. , in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c.
Lamenta che la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento ai contenuti minimi previsti
dall’art.36 ult.cit., non avendo la CTR precisato sulla base di quali elementi poteva dirsi effettuato il
versamento dell’imposta da parte del contribuente. Ne’ si comprendeva per quali ragioni
l’amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova del mancato versamento, avendo l’Ufficio
effettuato un mero riscontro aritmetico fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dallo stesso
precedentemente versato. La totale omissione di motivazione sul punto rendeva quindi nulla la
decisione.
7. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, in via alternativa e subordinata rispetto al
primo motivo, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – costituito
dall’avvenuto pagamento delle imposte dovute dal contribuente- , in relazione all’art.360 comma 1
n.5 c.p.c. La ricorrente prospetta le medesime censure alla decisione impugnata già esposte nel
primo motivo sotto il profilo della nullità della sentenza per totale assenza di motivazione,
ribadendo che in caso di controllo ex art.36 bis DPR n.600/73 l’onere probatorio dell’ufficio si
limitava alla evidenziazione dello scostamento fra quanto dichiarato e quanto pagato sulla base di
verifiche automatizzate.

4. La CTR del Lazio, con sentenza n.6/3/09, depositata il 27 gennaio 2009, confermava la decisione

8.Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio- costituito dall’avvenuto pagamento delle imposte- , in
relazione all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c. La ricorrente, in via subordinata rispetto al secondo motivo
e nel caso in cui questa Corte non dovesse ravvisare la sussistenza di una omessa motivazione,
deduce il carattere comunque insufficiente della motivazione, non fornendo alcun elemento dal
quale comprendere le ragioni in fatto e in diritto che sorreggevano l’affermazione principale posta a
sostegno della decisione.

n.600173, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 CPC. Lamenta che il giudice di appello aveva
erroneamente interpretato e violato l’art.36 bis cit., posto che a fronte del riscontrato scostamento
fra quanto dichiarato e quanto versato, era onere del contribuente dimostrare o l’avvenuto
pagamento integrale o la non degenza di quanto ulteriormente richiestogli.
10. Con il quinto motivo l’Agenzia ha dedotto il vizio della nullità della sentenza per violazione
dell’art.100 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., rilevando che erroneamente la CTR
aveva nella parte dispositiva, accolto l’appello incidentale proposto dalla parte contribuente, avendo
confermato integralmente la sentenza di primo grado, favorevole alla stessa parte e non risultando la
medesima legittimata a proporre l’impugnazione incidentale.
11. Il contribuente, nel controricorso, ha dedotto in via preliminare l’inammissibilità e
improcedibilità del ricorso che, limitandosi a chiedere la cassazione con o senza rinvio della
sentenza impugnata ed occupandosi solo della fase rescindente del giudizio, era privo delle
domande che erano state rigettate dal giudice di appello. Ciò che impediva alla Corte di decidere nel
merito la causa, alla stregua dell’art.112 c.p.c.
11.1 Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto esposto, la ricorrente non aveva chiesto la condanna
della parte contribuente al pagamento delle somme originariamente richieste con la cartella.
11.2 Aggiungeva, sempre in rito, che la ricorrente non aveva specificato se l’Agenzia ricorrente
fosse quella centrale o rappresentasse l’ufficio delle entrate di Roma 3. Peraltro la generica
indicazione del direttore pro tempore dell’Agenzia contrastava con le indicazioni fornite dall’art.75
c.p.c., con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
11.3 Nel ricorso, peraltro, erano stati indicati in modo estremamente succinto i fatti e rendevano
non autosufficiente il ricorso.
11.4 Passando all’esame dei singoli motivi, la parte contribuente rilevava l’inammissibilità del primo
motivo e comunque la sua infondatezza.
11.5 La motivazione non poteva affatto dirsi insussistente o carente, in quanto l’Agenzia, nel corso
del giudizio, non aveva fornito alcun elemento per chiarire la genesi della pretesa fiscale. Peraltro,
l’Agenzia non aveva impugnato in fase di appello la statuizione relativa alla questione della prova

9.Con il quarto motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.36 bis DPR

che l’ufficio avrebbe dovuto fornire in ordine agli omessi versamenti della contribuente.Nè il
quesito di diritto si attagliava al caso concreto.
11.6 Anche il secondo motivo era inammissibile, non riferendosi il quesito a quanto dedotto nella
censura. La censura era nel merito infondata in relazione alle omissioni probatorie in cui era incorsa
l’Agenzia.
11.7 Il terzo motivo era inammissibile in quanto contraddittorio rispetto alla due precedenti censure
esposte dalla ricorrente.

denunziata la violazione di norme di diritto.Anche a volere considerare che la censura fosse rivolta
a contestare un vizio di violazione di legge, lo stesso era inammissibile per avere contestato tanto la
falsa applicazione che la violazione di legge.
11.9 La censura era infondata nel merito, essendo passata in giudicato la questione relativa all’onere
della prova.
11.10 Anche il quinto motivo era inammissibile, irrilevante ed infondato.La CTR avrebbe
comunque confermato la sentenza di prime cure anche dichiarando inammissibile l’appello
incidentale.I1 quesito di diritto,peraltro non riguardava la nullità della sentenza ma la violazione di
legge. Inoltre, l’appello incidentale era stato formulato solo per non incorrere in decadenze e
preclusioni.
12-Occorre preliminarmente esaminare la dedotta inammissibilità del ricorso per cassazione
formulata dalla parte contribuente per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado che non sarebbe stato rilevato dal giudice di appello e che, per l’effetto, determinerebbe
l’inammissibilità del ricorso per Cassazione.
12.1 Tale prospettazione è fondata.
12.2 Ed invero, l’Agenzia non risulta avere esplicitamente impugnato l’argomento utilizzato dal
primo giudice, a cui tenore “l’Ufficio finanziario non ha fornito alcuna prova circa i presunti omessi
versamenti per i quali è stato omesso l’atto impugnato” e sulla base del quale la CTP aveva ritenuto
illegittima la pretesa tributaria- il passo è riportato a pag.4 del controricorso-.
Ed è ben chiaro che rispetto a tale questione la censura che avrebbe dovuto proporre l’Agenzia, in
fase di appello, era appunto quella analoga al motivo 4 del ricorso per cassazione, nel quale
l’Agenzia contesta, rispetto alla sentenza di appello, la violazione dell’art.36 bis d.pr.n.600/73 sulla
base dell’orientamento a cui tenore nell’ipotesi di cartella esattoriale emessa all’esito della
liquidazione automatica ex artt. 36 bis d.p.r. 600/73 e 54 bis d.p.r. 633/72 vige il principio che la
pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte
determinate nella dichiarazione del contribuente spettando, eventualmente, a quest’ultimo, in
relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in

11.8 Anche il quarto motivo era inammissibile, riguardando l’omessa motivazione ancorché fosse

Ai

MATEiUÌ TRIBUTARIA,
tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione- Cass. 27140/11;
Cass. 9224/11, Cass. 26671109;Cass.n.27098/13-.
Tale censura l’Agenzia non risulta avere formulato in appello allorché venne prospettata, per stessa
ammissione dell’Agenzia e per come risulta dall’atto di appello prodotto, l’errata applicazione
dell’art.9 1.n.289/2002-v.pag.2 ricorso principale- ma non la questione relativa all’assenza di
elementi idonei a dimostrare la legittimità della pretesa fiscale.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso proposto dall’Agenzia è pertanto inammissibile, essendosi

decidendi — da sola capace di sorreggere la decisione di accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente – sulla quale si è fondata la decisione di accoglimento del ricorso.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte contribuente come da
dispositivo
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali che
liquida in favore della parte contribuente in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 27 gennaio 2014 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

ormai formato il giudicato interno non avendo la ricorrente impugnato in appello l’autonoma ratio

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