Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4845 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/02/2017, (ud. 20/10/2016, dep.24/02/2017),  n. 4845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18162-2012 proposto da:

OCALP SNC di PUPPO BRUNO E C., – P.I. (OMISSIS) – IN PERSONA DEL SUO

AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA

GLENDI, CESARE FEDERICO GLENDI;

– ricorrente –

contro

TERMEX SRL, – P.I. (OMISSIS) – IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO E

LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLONIA 7,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO BARTOCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA VIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Coglitore Emanuele con delega depositata in udienza

dell’Avv. Luigi Manzi difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Viani Andrea difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2003 OMP s.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di Euro 9.820,80 a favore di OCALP s.n.c. di P.B. e C., a titolo di corrispettivo della vendita di un tamburo in acciaio saldato e di cinque supporti ad anello, contestando vizi relativamente a parte della merce e l’avvenuto pagamento della merce non viziata.

1.1. – Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata in data 15 novembre 2007, revocò il decreto e, dedotto l’importo già corrisposto, condannò l’opponente OMP al pagamento del residuo, oltre interessi legali e spese di lite.

2. – La Corte d’appello, con sentenza depositata il 28 dicembre 2011 e notificata il 17 maggio 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da OMP srl, rilevando che all’epoca la società risultava cancellata dal registro delle imprese dopo che era stata incorporata da Termex s.p.a. nel 2005, ed ha accolto l’appello proposto dalla predetta Termex, ritenendo che la denuncia dei vizi della merce fosse stata tempestiva e richiamando l’accertamento del CTU circa la natura e consistenza degli stessi.

3. – Per la cassazione della sentenza OCALP snc di P.B. e C. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Termex s.r.l. (già Termex spa). Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c. e art. 358 c.p.c., e si contesta la tardività dell’appello proposto da Termex spa, con atto notificato in data 22 dicembre 2008, oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dal precedente appello, proposto dalla incorporata OMP in data 3 ottobre 2008, e dichiarato inammissibile. La ricorrente evidenzia l’erronea ricognizione della fattispecie successoria intervenuta tra OMP e Termex, e in particolare l’affermazione secondo cui sussisteva alterità soggettiva tra le due società.

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 325 e 326 c.p.c., assumendosi l’avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado come conseguenza della già denunciata tardività dell’appello proposto da Termex.

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 355 e 354 c.p.c., e si lamenta che l’appello proposto da Termex non conteneva domande di merito, in quanto limitato alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.

4. – Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., nonchè vizio di motivazione sulla questione della tempestività della denuncia dei vizi della merce, costituita da prodotti di carpenteria al grezzo, e si contesta che si trattava di vizi agevolmente riconoscibili al momento dell’invio a OMP, e cioè prima che OMP li inviasse ad altre società per trattamenti successivi.

4.1. – La doglianza prospettata con il primo motivo di ricorso è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, la fusione per incorporazione successiva al D.Lgs. n. 6 del 2003 dà luogo ad un fenomeno di carattere evolutivo-modificativo della stessa società, la quale, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (ex plurimis, Sez. U, sent. n. 19698 del 2010).

Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, l’assenza di alterità tra le due società ha comportato che la notifica del primo appello, proposto dalla incorporata OMP e dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello, fosse idoneo a dimostrare la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, con la conseguenza che la notifica da parte dell’incorporante Termex del nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità del primo, avrebbe dovuto essere effettuata nel termine breve decorrente dalla data del primo appello (principio da ultimo affermato da Cass., Sez. U, sent. n. 12084 del 2016; in precedenza, Cass., sez. 3, sent. 9265 del 2010).

5. – La rilevata tardività dell’appello notificato da Termex in data 22 dicembre 2008, che comporta la declaratoria di inammissibilità dello stesso e quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, assorbe ogni altra doglianza.

PQM

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello. Condanna Termex srl al pagamento delle spesedel giudizio, che liquida, per il grado di appello, in Euro 3.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, e per il giudizio di legittimità, in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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