Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4845 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4845 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 9569 – 2017 R.G. proposto da:
TAGLIENTE FRANCESCO – c.f. TGLFNC34A03L049D – ANDRIOLO GIUSEPPA – c.f.
NDRGPP42R60E133R – rappresentati e difesi giusta procura speciale su foglio
allegato al ricorso per regolamento di competenza dall’avvocato Vincenzo Di
Ponzio ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Monte Zerbio, n. 19, presso
lo studio dell’avvocato Martinelli.
RICORRENTI
contro
CONDOMINIO di via Dante, nn. 234/236, Taranto, in persona dell’amministratore
pro tempore.
INTIMATO
avverso l’ordinanza del giudice unico del tribunale di Taranto del 7.3.2017,
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2017 del
consigliere dott. Luigi Abete,

1

Data pubblicazione: 01/03/2018

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Gianfranco Servello, che ha chiesto rigettarsi il ricorso per
regolamento di competenza,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto notificato 1’11.10.2016 i coniugi Francesco Tagliente e Giuseppa

stabile in Taranto, alla via Dante, nn. 234/236.
Chiedevano dichiararsi la nullità ovvero pronunciarsi l’annullamento delle
delibere assunte dall’assemblea condominiale del 6.6.2016.
Si costituiva il condominio.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con ordinanza in data 25.1.2017 il giudice invitava le parti a dedurre in
ordine alla competenza per valore dell’adito tribunale.
Con ordinanza in data 7.3.2017 il giudice dichiarava l’incompetenza per
valore del tribunale di Taranto e la competenza per valore del giudice di pace di
Taranto; condannava gli attori a rimborsare alla controparte le spese di lite.
Evidenziava il tribunale che dal tenore dell’atto introduttivo si desumeva
agevolmente che gli attori avevano prospettato l’invalidità delle deliberazioni
assembleari assunte il 6.6.2016 unicamente con riferimento alla loro inclusione
nel piano di riparto delle spese per il consumo di combustibile e per la
manutenzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
Evidenziava dunque che gli attori avevano inteso contestare esclusivamente
che la quota di spese ad essi ascritta non era dovuta.

2

Andriolo citavano a comparire innanzi al tribunale di Taranto il condominio dello

Evidenziava pertanto che in considerazione del

quantum di siffatta quota

doveva opinarsi per la competenza per valore del giudice di pace ai sensi dell’art.
7 cod. proc. civ..
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento necessario di
competenza Francesco Tagliente e Giuseppa Andriolo; hanno chiesto dichiararsi

l’impugnata ordinanza nella parte in cui reca condanna di essi ricorrenti alle
spese; con il favore delle spese tutte di lite e con condanna del condominio ai
sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
Il condominio dello stabile di Taranto, via Dante, nn. 234/236, non ha svolto
difese.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato
conclusioni scritte.
Col ricorso a questa Corte di legittimità Francesco Tagliente e Giuseppa
Andriolo prospettano la violazione degli artt. 10 e 9 cod. proc. civ.
Deducono che con l’iniziale atto di citazione hanno inteso altresì impugnare le
delibere, del pari assunte nel corso dell’assemblea del 6.6.2016, aventi ad
oggetto l’osservanza del dec. leg. n. 102/2014 e la discussione in ordine alla
relazione prodotta nel loro interesse a giustificazione della validità del distacco
dall’impianto centralizzato di riscaldamento, domande quest’ultime senza dubbio
di valore indeterminabile.
Deducono quindi che il cumulo delle domande vale senz’altro ad escludere la
competenza per valore del giudice di pace.
Deducono inoltre che ha errato il tribunale a condannarli alle spese; che
invero il condominio convenuto non ha per nulla eccepito in comparsa di

la competenza per valore del tribunale di Taranto ed in ogni caso annullarsi

costituzione, in conformità al disposto dell’art. 38 cod. proc. civ., l’incompetenza
per valore dell’adito tribunale; che perciò ben si sarebbe giustificata la
compensazione delle spese di lite, viepiù giacché controparte è venuta meno al
dovere di lealtà e probità.

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

Ovvero che, ai fini della determinazione della competenza per valore in
relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata
dall’assemblea di condominio, ove il condomino deduca, per qualsiasi titolo,
l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in
base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia
sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità (cfr. Cass. 22.1.2010, n.
1201).
Ebbene nel caso di specie i coniugi Tagliente – Andriolo hanno esattamente
prospettato che “le delibere assunte il 6 giugno sono nulle o comunque
certamente annullabili in quanto consuntivo e preventivo risultano addebitare ai
deducenti spese per il consumo di combustibile nonché spese ordinarie
dell’impianto termico centralizzato nonostante che la unità immobiliare di
proprietà dei medesimi da svariati anni non è collegata al detto impianto termico
centralizzato” (così atto di citazione, pag. 5).

Al contempo il “valore” di siffatta domanda emerge univocamente dal punto
3) delle conclusioni rassegnate nello stesso atto di citazione. Quivi i coniugi attori
hanno formulato esplicita “riserva di richiedere con separato giudizio la
restituzione della somma di C 1.430,98 pagata da giugno 2013” (così atto di
citazione, pag. 9).

Questa Corte non può che reiterare in premessa il proprio insegnamento.

Non si disconosce in verità che i coniugi Tagliente – Andriolo hanno
impugnato anche le delibere assunte dall’assemblea condominiale del 6.6.2016 e
relative ai punti n. 4 (“osservanza D.L. 102/14 e adeguamento impianti termici”)
e n. 5 (“relazione tecnica ing. Panio su commissione dr. Tagliente all’ordine del
giorno.

punto n. 4 dell’o.d.g., “l’assemblea ha rinviato ogni decisione”

(così atto di

citazione, pag. 6) e, circa l’argomento al punto n. 5 dell’o.d.g., che il medesimo
argomento “è stato completamente ignorato dall’assemblea”

(così atto di

citazione, pag. 4).
E’ innegabile perciò che nell’ “economia” dell’impugnazione esperita con l’atto
di citazione notificato 1’11.10.2016 la sollecitata declaratoria di nullità – pronuncia
di annullamento delle delibere dall’assemblea condominiale relative ai punti n. 4
e n. 5 dell’o.d.g. ha una valenza del tutto marginale.
Infatti, questa Corte spiega che, ai fini della competenza per valore il cumulo
delle domande, ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., concerne soltanto l’ipotesi di
più domande intese come pretese ben distinte tra loro, aventi ciascuna una
propria individualità, mentre rimangono assorbite tutte quelle richieste che
essendo formalmente proposte in via separata sono prive di autonomia, in
quanto hanno carattere accessorio, conseguenziale o strumentale (cfr. Cass.

19.7.1999, n. 7695; Cass. 3.3.1994, n. 2106).
Va dunque dichiarata la competenza per valore del giudice di pace di Taranto,
dinanzi al quale le parti vanno rimesse.
Ineccepibile è stata la condanna alle spese dei coniugi attori.
In primo luogo, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la
soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di

Tuttavia sono gli stessi attori – ricorrenti a riferire che, circa l’argomento al

carattere processuale tra cui l’incompetenza del giudice adito; cosicché deve
pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a
conoscere della controversia (cfr. Cass. 7.8.2001, n. 10911).
In secondo luogo, la soccombenza, costituendo un’applicazione del principio
di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo

prescinde dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal
fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso
dall’avere il giudice esercitato [siccome nella fattispecie: art. 38, 3° co., cod.

proc. civ.] i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. 15.7.2008, n. 19456).
Non sussistono ovviamente i presupposti perché questa Corte si pronunci a
norma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il condominio dello stabile in Taranto, alla via Dante, nn. 234/236, non ha in
questa sede svolto difese.
Nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del presente
giudizio.
Si dà atto che il ricorso per regolamento di competenza è datato 31.3.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la
competenza del giudice di pace di Taranto, dinanzi al quale rimette le parti; ai
sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,

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comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

H della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

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