Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4844 del 28/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4844 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 23783-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2014
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FRATELLI BRUNO SPA;
– intimati –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
25/06/2007;
n.
di LATINA,
349/2007
della
depositata il
Data pubblicazione: 28/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto il rinvio per produrre cartolina verde;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
7è,’,SETTE
AI SEfi
idAT£RIA TRIDIJIARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La CTR del Lazio, sez.staccata di Latina, con sentenza n.349139107, depositata il 25 giugno
2007, ha confermato la sentenza resa dalla CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso
proposto dalla F.11i Bruno spa avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni ed
interessi per mancato tempestivo versamento di IVA.
2. Il giudice di appello evidenziava che la parte contribuente si era avvalsa del condono
tombale sicchè dovevano ritenersi estinte tutte le sanzioni amministrative tributarie
3. Ragion per cui la cartella doveva ritenersi illegittima.
4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo
mentre la parte contribuente non ha depositato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Manca agli atti l’avviso di ricevimento del ricorso, con conseguente
udgitù della notificazione( 5 ti L4.. lit‘Ze6 9) Nè parte ricorrente si è fatta parte diligente, in un termine ragionevole, per sollecitare la
rinnovazione della notificazione —cfr., ex plurimis, Cass.n.9114/12-.Questa Corte è infatti ferma nel
ritenere che non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente, al fine
di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta
contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art.
111 Cost. Pertanto, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto
dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale
declaratoria-cfr.Cass.n.9453/2011-.
Nulla sulle spese
P.Q.M.
la Corte
Dichiara inammissibile il ricorso
Nulla sulle spese.
Così deciso il 27 gennaio 2014 nella camera di consiglio dell V sezione civile della Corte in Roma.
comprese quelle accessorie.