Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4844 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22954/2018 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio D’Angelo,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 7680 depositato in data 19.6.2018 nella controversia iscritta all’RGN 8264/2017 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da K.M., nato in Senegal, in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 22.11.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007, o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 17.7.2018 ricorso, affidato ad un unico motivo, e il Ministero dell’Interno ha resistito depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per contenere la richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali esposti nella motivazione del decreto. La disamina della stessa è possibile solo unitamente allo scrutinio dell’unico motivo, relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, lett. c) ter, oltre che degli artt. 1,32 e 35 Cost., per l’asserita assenza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, di profili di vulnerabilità personale denunciati con le dichiarazioni rese dall’istante. In particolare la doglianza si incentra sulla svalutazione da parte del Tribunale della patologia di “disfunzione erettile” riscontrata nel richiedente e meritevole di tutela umanitaria;

Il motivo è inammissibile. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01). Nel caso di specie con il suo unico mezzo il richiedente contesta chiaramente l’accertamento in fatto compito dal Tribunale nel decreto ai fini della negazione della protezione umanitaria per assenza di profili di vulnerabilità personale, secondo il quale “Quanto al problema di salute, i certificati in atti escludono una causa organica connessa alla disfunzione erettile, bensì essa viene ricollegata all’assenza di rapporti sessuali”.

Anche riqualificando il motivo quale vizio motivazionale, la censura sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). Alla luce del principio giurisprudenziale che precede non vi è dubbio che la motivazione del Tribunale non possa in alcun modo considerarsi al di sotto del minimo costituzionale in quanto contiene chiari riferimenti alla documentazione in atti e compie una motivata valutazione che si traduce in un logico accertamento di fatto, non revocato in dubbio con la produzione di elementi di fatto contrari e decisivi ritualmente acquisiti al processo e non valutati dal giudice del merito;

In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 oltre Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ove dovuto, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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