Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4844 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4844 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 320 – 2017 R.G. proposto da:
CICI ANTONELLA – c.f. CCINNL71H41G348P – rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso
dall’avvocato Angelo Coppolino e dall’avvocato Antonino Scianna ed
elettivamente domiciliata in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 154, presso
lo studio dell’avvocato Vincenzo Sparano.
RICORRENTE
contro
CASTELTERMINI CATERINA – c.f. CSTCRN66A69G348P INTIMATA
avverso la sentenza n. 1107 dei 24.5/8.6.2016 della corte d’appello di Palermo,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Data pubblicazione: 01/03/2018

Con ricorso al tribunale di Palermo Antonella Cici esponeva che in virtù di
contratto di appalto sottoscritto in data 1.9.2005 aveva eseguito su incarico e per
conto di Caterina Casteltermini i lavori edili di realizzazione di un capannone
industriale; che il saldo, pari ad euro 125.000,00 e di cui alla fattura n. 17 del
10.10.2007, era rimasto insoluto.

anzidetta oltre interessi e spese di procedura.
Con decreto n. 88/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
Caterina Casteltermini proponeva opposizione.
Deduceva che i lavori il cui corrispettivo si asseriva insoluto, erano stati
eseguiti da altre ditte; che con la ricorrente aveva siglato contratto in data
21.6.2005 ed il corrispettivo quivi pattuito – euro 140.000,00 – era stato
integralmente corrisposto.
Chiedeva revocarsi il decreto opposto.
Si costituiva Antonella Cici.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 136/2011 il tribunale adito rigettava l’opposizione,
confermava l’ingiunzione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Proponeva appello Caterina Casteltermini.
Resisteva Antonella Cici.
Con sentenza n. 1107 dei 24.5/8.6.2016 la corte d’appello di Palermo
accoglieva il gravame e, per l’effetto, in accoglimento dell’esperita opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’appellata a rimborsare a
controparte le spese del doppio grado.

Chiedeva ingiungersi a Caterina Casteltermini il pagamento della somma

Evidenziava la corte che l’oggetto del contratto siglato in data 1.9.2005 era
da reputar assolutamente generico, pur a fronte della prospettazione
dell’appellata secondo cui tale scrittura integrava il precedente testo contrattuale
stipulato il 21.6.2005.
Evidenziava altresì che l’appellata neppure aveva assolto l’onere su di essa

commissionati con la scrittura successiva, sia di dar prova di averli eseguiti” (così
sentenza d’appello, pag. 5); che in particolare alla luce degli esiti delle prove
orali all’uopo assunte non era possibile stabilire né quali fossero le opere
effettivamente realizzate da Antonella Cici né, tra queste, quali fossero le opere
ulteriori rispetto a quelle già previste nella scrittura del 21.6.2005.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonella Cici; ne ha chiesto sulla
scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche
in ordine alle spese.
Caterina Casteltermini non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,
cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell’art.
116 cod. proc. civ..
Deduce che controparte, con l’atto di gravame, aveva devoluto alla
cognizione della corte di merito un’unica censura ovvero l’ammissione da parte
del primo giudice in violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. della prova
testimoniale, prova il cui esito, a giudizio della medesima appellante, aveva
avuto valenza decisiva in sede di prima decisione; che tuttavia la corte
distrettuale, in spregio al principio del tantum devolutum quantum appellatum, è

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incombente “sia di allegare in modo specifico gli ulteriori lavori alla stessa

entrata nel merito della controversia, disaminando l’acquisito materiale
probatorio.
Deduce segnatamente che la corte territoriale ha recepito l’argomentazione
difensiva dell’appellante, “anche se non specificamente inserita nei motivi di
appello proposti, secondo cui la decisione del tribunale si sarebbe basata su una

dall’opposto” (così ricorso, pag. 5).
Il ricorso è destituito di fondamento.
Si evidenzia in primo luogo che, contrariamente all’assunto della ricorrente,
non vi è stata violazione del principio del

tantum devolutum quantum

appellatum.
Se ne ha riscontro alla luce delle puntualizzazioni operate dalla stessa
statuizione d’appello in questa sede impugnata.
Difatti con l’atto di appello Caterina Casteltermini aveva “con il primo
articolato motivo di impugnazione” (così sentenza d’appello, pag. 2) censurato il
primo dictum, giacché il tribunale, “erroneamente interpretando le risultanze
probatorie, avrebbe poi, ingiustamente, ritenuto fondata la pretesa creditoria
azionata dalla controparte con il decreto ingiuntivo opposto” (così sentenza
d’appello, pag. 2).
Tanto, ovviamente, a prescindere da un duplice rilievo.
Ovvero, innanzitutto, dal rilievo per cui l’esercizio del potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia
denunciato un error in procedendo – è il caso di specie – presuppone comunque
l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato
dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilítà) il contenuto della

piattaforma probatoria insufficiente a dimostrare l’esistenza del credito vantato

critica mossa alla sentenza impugnata e tale specificazione deve essere
contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di “autosufficienza”
di esso (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405, ove si soggiunge che, ove il ricorrente
censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di
appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea

motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare
all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad
evidenziarne la pretesa specificità).
Ovvero, inoltre, dal rilievo per cui, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il
giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici
motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano,
anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la
propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi
motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate,
le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle
espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel

“thema

decidendum” del giudizio (cfr. Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604).
Si evidenzia in secondo luogo che, ai fini della individuazione del “thema
decidendum” in appello, sebbene l’art. 342 cod. proc. civ. preveda la devoluzione
al giudice d’appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici
motivi di gravame, esso non solo si estende ai punti della sentenza di primo
grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti
censurati, ma importa, in questi termini, evidentemente, la possibilità di riesame
dell’intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in

tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il

primo grado, se i motivi d’appello fanno puntuale riferimento all’impianto logico
letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una
critica completa e radicale

(cfr. Cass. 22.7.2002, n. 10681; Cass. sez. lav.

6.5.1995, n. 4953).
In tal guisa del tutto ingiustificata è la prospettazione della ricorrente secondo

puntualmente enunciato le ragioni della scelta delle prove poste a fondamento
della sua decisione – la corte di Palermo ha atteso ad “un apprezzamento dei fatti
e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla stessa parte appellante”

(così ricorso, pag. 5).
Appieno era legittimata, contrariamente all’assunto della ricorrente, la corte
d’appello ad esprimere “una valutazione sulla scelta discrezionale compiuta dal
Tribunale tra le prove dedotte, basata sulla loro attendibilità e pregnanza ai fini
della dimostrazione dei fatti di causa” (così ricorso, pag. 5).
In questo quadro è appena il caso di soggiungere che i riferimenti
giurisprudenziali di cui alle pagine 6 e 7 del ricorso riguardano il diverso ambito
del giudizio di legittimità in rapporto ai pregressi gradi di merito.
Caterina Casteltermini non ha svolto difese.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta.
Si dà atto che il ricorso è datato 15.12.2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, Antonella Cici, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1
d.p.r. cit..
P.Q.M.
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bis,

cui, a fronte della congrua e logica motivazione del primo giudice – che aveva

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, Antonella Cici, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, cit..

II della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.
p
dott,

,sidente
anna

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

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