Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4843 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4843 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 16796-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DALLA POZZA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO
GIANFRANCO giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso la sentenza n. 20/2007 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata 1’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;

riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine
accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n.20131107, depositata in data 11.3.2008 e notificata all’Agenzia delle Entrate in
data 15.4.2008, la CTR di Venezia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso
la sentenza della CTP di Padova che aveva annullato l’avviso di liquidazione relativo alla ripresa a
tassazione di IVA per l’anno 2002, ritenendo non dovuta l’agevolazione del tributo in misura del
4% che Dalla Pozza Nicola aveva computato in relazione all’acquisto di un immobile in fase di

2.Secondo il giudice di appello non poteva condividersi la dedotta extrapetizione del giudice di
primo grado, avendo questi deciso sulla base della documentazione consegnata dal contribuente
all’Ufficio ben prima del contenzioso ed avendo il primo giudice constatato che ricorrevano tutti i
presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.
2.1 L’Agenzia, d’altra parte, non aveva indicato in base a quale norma di legge l’agevolazione
presupponesse l’ultimazione delle opere nel triennio.
La sentenza di annullamento di primo grado dell’accertamento, pur tempestivo in relazione alla
proroga introdotta dalla 1.n.289/2002 per i casi di soggetti che non avevano aderito al condono,
doveva essere confermata.
3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale
ha resistito la Dalla Pozza Nicola, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso
per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.Fondata risulta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
5.Ed invero, la sentenza impugnata, depositata in data 11.3.2008, è stata notificata all’Agenzia delle
Entrate, come è incontroverso tra le parti, in data 15.4.2008.
6.0rbene, risulta documentalmente che il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia è stato
consegnato all’Ufficiale postale per la notifica alla parte contribuente il 17 giugno 2008 e, dunque,
oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art.325 c.2 c.p.c. che andava a scadere il giorno
14.6.2008.
7. Pertanto, anche considerando che in caso di scadenza del termine nel giorno di sabato deve
considerarsi che lo stesso sia prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155,
quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall’art. 2, lett. t), legge 28
dicembre 2005, n. 263 —applicabile,/ae

o ai procedimenti instaurati successivamente alla

data del 10 marzo 2005 (Cass.S.U. n. 1418 del 01/02/2012)- la notifica del ricorso consegnata il
17.6.2006- coincidente con un martedì- è da ritenere tardiva.

costruzione, non ultimato nel termine di tre anni dall’acquisto.

SENTE DA MEG5STRAZIONE
AI SENSI DEL
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N. 131 “Pd-15. ALL t — N. 5

TRIBUTARIA

7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali che si liquidano in favore della parte contribuente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico dell’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00, oltre

Così deciso il 27 gennaio 2014 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

euro 200 per esborsi ed oltre accessori come per legge.

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