Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4843 del 26/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4843 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 18050-2011 proposto da:
DIAMANTE SAS DI ELSA BIANCHI E NORBERTO DIONISI
03713641003 in persona dell’amministratrice unica,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT
62, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA SANDRO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA,
CONDOMINIO VIA TITO OMBONI 65;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2131/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/02/2013

di ROMA del 22.12.06, depositata il 14/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

/

/

Dott. CARMELO SGROI.

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Il Tribunale di Roma, adito (nel 1991) dalla società Diamante per il allagamento attribuito alla rottura della tubazione condominiale, accertava la responsabilità del Condominio convenuto, ma rigettava la domanda per mancata prova dell'entità dei danni lamentati (pari a oltre 170 milioni di lire); rigettava, altresì, la domanda di garanzia del Condominio nei confronti della Assicurazione, per inoperatività della copertura assicurativa. 2. La Corte di appello di Roma, nel decidere l'impugnazione principale proposta dalla Diamante e quella incidentale del Condominio: confermava la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità del Condominio; riconosceva il danneggiamento delle merci nello scantinato e ne quantificava i danni, in via equitativa, per un ammontare di curo 25.000,00 attualizzati, oltre accessori; riteneva l'operatività della polizza assicurativa; condannava il Condominio al pagamento della relativa somma e alla spese dei due gradi di giudizio; condannava l'Assicurazione a rimborsare al Condominio le somme che era stato condannato a pagare alla Diamante, oltre le spese processuali dei due gradi nel rapporto con la società assicurata (sentenza del 14 maggio 2010). 2. Avverso la suddetta sentenza, Diamante sas propone ricorso per cassazione con tre motivi. Le altre parti non svolgono difese. E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di omessa motivazione, quale mancato esame di alcuni documenti decisivi, .3s8 risarcimento dei danni subiti (nel giugno del 1991) a causa di un censurando la statuizione della sentenza che ha limitato il quantum del danno. In particolare, laddove la Corte, riscontrata la "spunta" dei capi di abbigliamento danneggiati, indicata dai testimoni, come coincidente con i capi acquistati, ha ritenuto inverosimile che nell'arco di circa un anno non fosse stato venduto alcun capo di abbigliamento. 1.1. La ricorrente richiama i documenti che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte (verbale di accertamento conclusivo di danno del 10 settembre 1991; bilancio societario del 1991 ed estratti del libro giornale 1990 e 1991, che sarebbero stati prodotti su ordine di esibizione del giudice di primo grado), ma non mette in condizione la Corte di valutarne la decisività rispetto alla decisione. Infatti, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non indica esattamente in quale fascicolo di parte si trovino i documenti, né ne indica l'esatto contenuto, mediante sintesi accompagnata da eventuale riproduzione per la parte di interesse. Consegue l'inammissibilità del motivo. 2. Con il secondo motivo si deduce, sostanzialmente, la violazione dell'art. 1227 cod. civ. (anche se in rubrica si richiamano anche gli ara. 2727 e 2729 cod. civ.), argomentando nel senso che la Corte avrebbe applicato il secondo comma del suddetto articolo, senza che tale eccezione - relativa alla non risarcibilità di danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza — fosse stata mai avanzata dalla controparte. In tal modo, si censura quella parte della sentenza in cui la Corte di merito, al fine di giungere ad una quantificazione <>, richiama le risultanze istruttorie e, all’interno di queste, il
comportamento negligente della società per aver lasciato sul pavimento
del locale scantinato la merce, nonostante un precedente allagamento e
un intervento recente dell’idraulico condominiale.
2.1. Il motivo è inammissibile, stante l’inconferenza rispetto al decisum. Se
è vero che la Corte ha richiamato come negligente il suddetto
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comportamento della società, è altrettanto vero che non ha indicato se e
in che misura tale comportamento ha determinato la riduzione nella
quantificazione del danno, con una decisione, quindi, che avrebbe potuto
essere censurata per tale profilo. Profilo, quest’ultimo, logicamente
preliminare, in considerazione del fatto che, non risultando se tale
valutazione abbia o meno determinato la riduzione del risarcimento, non

è conferente porsi il problema successivo se tale riduzione avrebbe
potuto operare in mancanza di eccezione del danneggiante.
3. Con il terzo motivo di ricorso (deducendo la violazione dell’art. 91
cod. proc. civ., dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942 e della legge n.
1051 del 1957) la ricorrente censura la misura della liquidazione delle
spese di primo e secondo grado, a proprio favore e in danno del
Condominio, per essere stato liquidato, senza alcuna motivazione, un
quantum inferiore agli importi riportati nelle note depositate.
3.1 Se è vero, come sostiene la ricorrente, che <> (Cass. 30 marzo 2011, n. 7293). E’ anche vero che, sulla base
della giurisprudenza consolidata della Corte, <>
(Cass. 8 marzo 2007, n. 5318).
Nella specie, la ricorrente si è limitata alla denuncia della liquidazione
globale delle spese giudiziali in primo grado ed in grado di appello, in
misura inferiore a quella chiesta, ma non ha sviluppato il ricorso in modo
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da far emergere il pregiudizio che quella liquidazione globale in concreto
ha determinato in riferimento alla violazione dei minimi tariffari.
Consegue l’inammissibilità del motivo.
4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che non può essere esaminata l’istanza — proposta dal difensore della
società ricorrente ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ. – di essere rimesso
in termini per il deposito di memorie, essendo incorso nella decadenza
del termine per causa ad esso non imputabile;
che, infatti, la disposizione invocata, come novellata dalla legge 18
giugno 2009, n. 69, è applicabile ai giudizi instaurati dopo la data di
entrata in vigore della suddetta legge, secondo quanto disposto dall’art.
58, comma 1, della stessa, e non a giudizio iniziato precedentemente
(nella specie nel 1991);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in
correlazione alla sussistenza di precedenti conformi;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 16 gennaio 2013.

CONSIDERATO

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