Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4843 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4843 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 26558 – 2016 R.G. proposto da:
MAGNANELLI CORRADO – c.f. MGNCRD46T17F641Y – rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Giancarlo Migani ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ulpiano, n. 29, presso lo studio
dell’avvocato Fabrizio Brochiero Magrone.
RICORRENTE
contro
MAGNANELLI MARGHERITA – c.f. MGNMGH38P46F6413 – MONTANARI ROSARIA
– c.f. MNTRSR63T67F6410 – MONTANARI DANIELA – c.f. MNTDNL59A42F641F MONTANARI TIZIANA – c.f. MNTTZN60S42F641E -rappresentate e difese in virtù
di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Stefano Spadoni ed
elettivamente domiciliate in Roma, alla via Salaria, n. 292, presso lo studio
dell’avvocato Francesco Baldi.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 624 dei 5/14.4.2016 della corte d’appello di Bologna,

1

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. notificato in data 19.5.2001 Corrado
Magnanelli, proprietario in Montescudo, alla via Sant’Andrea, n. 1/A, di un

corte contigua alla corte del confinante edificio di proprietà di Valerio Montanari,
adiva il tribunale di Rimini.
Esponeva che, al fine di accedere con mezzi meccanici dalla pubblica via alla
sua proprietà e segnatamente alle autorimesse ubicate al pianterreno, occorreva
percorrere una strada privata e poi transitare necessariamente, in mancanza
dello spazio di manovra sufficiente, attraverso la corte del Montanari; che nel
corso dell’anno 2000 si era provveduto alla individuazione della linea di confine
tra gli adiacenti cortili; che nondimeno a sua insaputa Valerio Montanari aveva
apposto una recinzione lungo la linea confinaria, sicché aveva in tal modo reso
impossibile l’accesso ai garages di sua proprietà.
Chiedeva di essere reintegrato nel possesso, esercitato ininterrottamente,
pacificamente e pubblicamente da oltre un ventennio, della servitù di passaggio
lungo il cortile della confinante proprietà e dunque che la controparte fosse
condannata a rimuovere la recinzione collocata.
Resisteva Valerio Montanari.
All’esito della fase sommaria veniva denegata la tutela interdittale.
Assunte le prove testimoniali, con sentenza n. 266/2008 il tribunale di Rimini
rigettava le domande tutte del ricorrente.
Proponeva appello Corrado Magnanelli.

2

edificio destinato a civile abitazione, con locali gara ges al piano terra e munito di

Resisteva Valerio Montanari.
Con sentenza n. 624/2016 la corte d’appello di Bologna rigettava il gravame e
condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte che doveva reputarsi “raggiunta comunque la prova del
consenso da parte del Magnanelli all’apposizione della recinzione” (così sentenza

riferita concordemente dai testi Piccioni e Rughi.
Evidenziava quindi che siffatto esito istruttorio era destinato a riflettersi
negativamente sull’invocata tutela possessoria; che invero, da un lato, dava
riscontro della rinuncia alla facoltà di avvalersi della tutela possessoria, dall’altro,
“la presenza del consenso dell’appellante (…) era sufficiente ad escludere gli
estremi soggettivi dello spoglio ascrivibile al Montanari” (così sentenza d’appello,

pag. 11).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Corrado Magnanelli; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione
anche in ordine alle spese.
Margherita Magnanelli, Rosaria, Daniela e Tiziana Montanari, eredi di Valerio
Montanari, hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo
oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che ha dimostrato di aver esercitato in modo indisturbato il possesso
della servitù di passaggio attraverso la proprietà del Montanari; che di
conseguenza è assolutamente irragionevole ipotizzare che abbia poi

3

d’appello, pag. 7); che infatti tale circostanza, ammessa dall’appellante, era stata

41110,

volontariamente rinunciato ad accedere alle autorimesse di sua proprietà; che
difatti “non ha mai acconsentito alla installazione di una recinzione sul confine,
ed a maggior ragione una recinzione costituita da paletti e reti” (così ricorso,
pag. 15).
Deduce in particolare che dalle dichiarazioni testimoniali si evince che tra le

recavano alla sua proprietà transitavano attraverso la corte del Montanari senza
alcun ostacolo, per giunta senza avvedersi che i cortili appartenessero a due
diversi proprietari; che l’accesso ai garages di sua proprietà, allorquando Valerio
Montanari parcheggiava il suo autocarro, era difficoltoso ma non impossibile.

Il ricorso è infondato e va respinto.
Si premette che il vizio motivazionale sostanzialmente veicolato dall’esperito
ricorso rileva nel segno della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360
cod. proc. civ. e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa
Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate
ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé
menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha
ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha compiutamente
ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

4

due aree cortilive non vi è mai stata divisione alcuna, sicché coloro che si

Dall’altro, che la corte emiliana ha sicuramente disaminato il fatto storico
caratterizzante la res litigiosa.
Più esattamente – e tra l’altro – la corte d’appello ha avuto cura di specificare
che gli assunti dell’appellante circa la valenza della deposizione del teste Rughi
non potevano essere condivisi “sia perché le dichiarazioni del teste sono

prestato su richiesta del Montanari di poter realizzare la recinzione, sia perché
l’apposizione dei paletti sulla linea di confine non poteva che essere prodromica
alla installazione di una recinzione, sia perché, in ogni caso, siccome può
evincersi chiaramente dalle fotografie in atti, anche la sola presenza dei paletti
avrebbe comportato l’inibizione del transito” (così sentenza d’appello, pag. 9).
Al contempo la prospettazione del ricorrente secondo cui è irragionevole
supporre “che la semplice determinazione della linea di confine conferma la
volontà di procedere all’installazione di una recinzione” (così ricorso, pag. 9), non
esclude che il fatto decisivo per il giudizio sia stato indiscutibilmente esaminato.
Invero la corte di merito ha debitamente soggiunto che “anche il solo accordo
sulla individuazione del confine (…) era significativo di una volontà del Magnanelli
di rinunciare al transito” (così sentenza d’appello, pagg. 9 – 10).

L’iter

motivazionale che sorregge l’impugnato

dictum

risulta dunque

ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, congruo ed esaustivo.
Del resto il ricorrente ha essenzialmente addotto che la Corte d’Appello abbia
omesso di valutare gli elementi emersi dalle dichiarazioni rese dai testimoni
escussi (cfr. ricorso, pag. 9).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,

inequivocabili laddove hanno affermato che il consenso del Magnanelli venne

10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare,

Il ricorso è datato 7.11.2016. Si dà atto della sussistenza dei presupposti
perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del
medesimo d.p.r..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Corrado Magnanelli, a
rimborsare ai controricorrenti, Margherita Magnanelli, Rosaria Montanari, Daniela
Montanari e Tiziana Montanari (eredi di Valerio Montanari), le spese del presente
giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in euro 1.700,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella
misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, Corrado Magnanelli, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

6

come da dispositivo, ai controricorrenti le spese del giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA