Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4842 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4842 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 29111-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
88

FLAMIGNI DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA R. GRAZIOLI LANTE N. 30, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO LUZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANCONELLI GIORDANO giusta delega in
calce;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 16/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNI CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Ufficio IVA di Forlì notificava a Flamigni Danilo una cartella esattoriale relativa ad IVA non
versata per l’anno 1999 il contribuente presentava dichiarazione integrativa ai sensi dell’art.9 bis
I.n.28912002 per la definizione agevola del versamento, provvedendo ad adempiere tutte le rate
dovute ad eccezione dell’ultima.L’Ufficio riteneva che tale omesso versamento impedisse il
perfezionamento della dichiarazione integrativa
il ricorso.
3.L’appello proposto innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna da parte del contribuente veniva
accolto con sentenza n.78 del 16 ottobre 2007.
4.11 giudice di appello riteneva che il mancato versamento di un’unica rata non poteva impedire, in
assenza di specifica previsione normativa, il perfezionamento della definizione bonaria, dovendosi
anzi estendere quanto espressamente previsto dall’art.16 1.n.289/2002.
5.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
ha resistito con controricorso la parte contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.9 bis
1.n.289/2002. Deduce che, ad onta di quanto ritenuto dalla CTR, il pagamento integrale delle
somme previste per la definizione di cui all’art.9 bis cit. costituiva elemento indefettibile per il
perfezionamento della definizione agevolata.
7.La parte contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziandone l’infondatezza.
8.La censura è fondata.
8.1 Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che il condono previsto dall’art. 9 bis della legge 27
dicembre 2012, n. 289, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle
imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni,
costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le
fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis,
non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in
ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il
condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale

2.11 contribuente impugnava innanzi alla CTP di Forlì il provvedimento di diniego che respingeva

determina la definizione della lite pendente solo tale condizione venga rispettata essendo
insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive-cfr.,
da ultimo, Cass.n.10650/13-.
8.2 Peraltro, v’è da ricordare che questa Corte ha da tempo ritenuto la piena operatività della
sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, causa C-132/06, con la quale è stata dichiarata
l’incompatibilità con il diritto comunitario dell’art. 9 della legge n.289/02 cit., relativamente alla
condono, anche la esclusione di ogni accertamento fiscale e la estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie-cfr., fra le altre, Cass.

n.

22250/2011; Cass.

n.

19546/2011;Cass.n.8110/2012;conf.19546/2011 e Cass. n. 2915 del 2013-.
8.3 Rilevano, in particolare, i principi espressi da Cass. 23 settembre 2011, n. 19546, la quale ha
disapplicato, con riferimento all’Iva, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, che, consentendo di
definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato o omesso
versamento del tributo, comporta una rinuncia alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo oltre
che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo nonché, in
sede di attuazione del principio stabilito dalla Corte di giustizia, Cass. 27 luglio 2012, n. 13505, che
ha disapplicato la L. n. 289 del 2002, art. 8, nella parte in cui consente la definizione in via
agevolata delle violazioni in materia di IVA – in quel caso si trattava di sanzioni irrogate per
l’omessa emissione di autofattura).
8.4 Sulla base di tali argomentazioni, che il Collegio condivide ed alle quali occorre adeguarsi
rilevando l’applicazione del diritto comunitario ex officio quando non occorre svolgere alcun
accertamento di fatto come tale inibito alla Corte, il ricorso va accolto, non essendosi la CTR
uniformata ai principi testè esposti.
9.La sentenza impugnata va quindi cassata e non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in
fatto la causa può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio
di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia come da dispositivo
P. Q.M.
la Corte
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo.

condonabilità dell’IVA, nella parte in cui esso disponeva, come effetto automatico dell’adesione al

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MATERIA TRIBUTARIA

Compensa le spese della fase atmerito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese

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processuali che liquida in favore dell’Agenzia in euro 2000.00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.

Così deciso il 14 gennaio 2014 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

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