Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4842 del 26/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4842 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA

sul ricorso 20924-2011 proposto da:
LIGESTRA SRL 0888180104, Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento della Fintecna Spa, socio unico, facente già capo
all’EFIM, in persona del Consigliere delegato, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato
CAPPELLO LAURA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAROLEO FRANCESCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
IANNOTTA GREGORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso il proprio studio, rappresentato
e difeso da se stesso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/02/2013

c _L

nonchè contro
BISOGNO MARIA TERESA, ALBINATI BIANCA;

– intimate avverso l’ordinanza n. 20531/2011 R.G.A.C. del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Parrotta Matteo (delega Iannotta Gregorio) difensore
di se stesso (controricorrente) che si riporta ai motivi e chiede
l’inammissibilità del ricorso con condanna alle spese;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla
osserva.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“il primo ricorso, notificato il 30 agosto 2011, è inammissibile poiché
proposto avverso un’ordinanza emessa a conclusione della fase svoltasi dinanzi
al Tribunale in composizione collegiale, relativa al reclamo proposto, ai sensi
degli artt. 624 e 669 terdecies cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di
sospensione del processo esecutivo, emessa dal giudice dell’esecuzione in data
14— 16 marzo 2011;
con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha correttamente qualificato il
rimedio ed ha accolto il reclamo, revocando l’ordinanza di sospensione; ha
quindi condannato la parte reclamata a rifondere le spese in favore della parte
reclamante;
il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi
suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. ;
infatti, il provvedimento oggetto del reclamo deciso con l’ordinanza
impugnata è un’ ordinanza di sospensione, soggetta a reclamo ex art. 624, co.
2°, c.p.c.; l’ordinanza oggetto del ricorso per Cassazione è il provvedimento
che tipicamente chiude la fase cautelare disciplinata da tale ultima norma;
in proposito, è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso
da questa Corte per il quale <>
(così Cass. n. 17266/09, nonché n. 22486/09 e n. 22488/09, ed, ancora, tra le
tante, Cass. n. 11243/10);
le ragioni di inammissibilità che precedono ben possono essere estese al
secondo ricorso, notificato il 4 novembre 2011, proposto sia avverso il
provvedimento di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di cui sopra,
adottato con decreto del 29 settembre 2011, sia avverso l’ordinanza come
corretta con tale decreto, annotato in calce alla medesima in data 30 settembre
2011; ed, invero, mentre il provvedimento di correzione è, in sé, insuscettibile
di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 8543/04, n. 12034/10),
il provvedimento corretto è, a sua volta, come detto, insuscettibile di ricorso
straordinario per le ragioni di cui sopra, sicché nemmeno si pone, nel caso di
specie, la questione dell’applicabilità dell’art. 288, co. 4°, cod. proc. civ.”.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione che liquida, in favore dell’avv. Gregorio Iannotta, nella
somma di € 20.000,00 (ventimila/00), di cui € 200,00 per esborsi, oltre

Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

accessori come per legge.

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