Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4842 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/02/2017, (ud. 07/07/2016, dep.24/02/2017),  n. 4842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6555-2015 proposto da:

M.G., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA DELIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARINARO;

– ricorrente –

contro

B.F., (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO

MIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGINO MARIA

MARTELLATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 474/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO MARINARO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO, difensore dei

controricorrenti, che si è riportato agli scritti difensivi in

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) In esito al giudizio di rinvio disposto nel 2012 dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 18 luglio 2014 la Corte di appello di Cagliari ha condannato M.G. a rilasciare in favore del Condominio (OMISSIS) le stanze oggetto dei contratti di comodato, ormai cessati, n. (OMISSIS).

Ha dichiarato il diritto del Condominio di restituire al M. i beni indicati nel contratto n. (OMISSIS). Ha condannato l’odierno ricorrente al risarcimento del danno in favore del Condominio, liquidandolo in circa 155.000 Euro.

M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 marzo 2015, resistito da controricorso congiunto del Condominio e dell’altro intimato, il condomino B..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 2697 e 2729 c.c. e art. 75 – 182 c.p.c. e concerne il “difetto di legittimazione attiva, rappresentanza, assistenza, autorizzazione ad agire e/o resistere in giudizio dell’amministratore del Condominio.

Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello di Cagliari abbia ritenuto che la produzione della ratifica assembleare dell’operato dell’amministratore condominiale avesse sanato l’insufficienza del conferimento di incarico con il verbale di assemblea dell’ottobre 1993.

Rileva che davanti ai giudici di legittimità, i quali avevano deciso la causa con la sentenza 4988/12, il Condominio aveva prodotto il verbale di assemblea straordinaria dell’11.11.2010; che la Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza di appello (del 6 novembre 2009) per mancanza di autorizzazione a stare in giudizio, “sancendo in via definitiva il difetto di legittimazione dell’ente di gestione”; che il giudice di rinvio avrebbe dovuto ritenere non più consentita una ratifica dell’operato dell’amministratore e ritenere quindi inammissibile il successivo verbale di assemblea del 5 maggio 2012, anteriore alla riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificata il 25 giugno 2012.

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 4248 del 2016 hanno ribadito che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione con la precedente sentenza (4988/12) non ha rilevato la inammissibilità del ricorso, perchè ha evidentemente ritenuto che l’impugnazione in sede di legittimità fosse stata autorizzata con il verbale del 2010; ha poi cassato la sentenza di appello, perchè l’amministratore aveva agito inizialmente senza preventiva autorizzazione assembleare.

La Corte ha però cassato con rinvio la sentenza di appello; in tal modo ha ritenuto possibile ex art. 182 c.p.c. la valutazione della avvenuta sanatoria del vizio o comunque la possibilità di provvedervi in sede di appello.

In caso contrario avrebbe cassato senza rinvio.

La scelta processuale fatta, risalente allo specifico insegnamento di Cass. SU 18331/2010, relativa alla materia condominiale, non è rivedibile in sede di nuovo giudizio di legittimità.

Essa ha consentito l’esplicarsi del nuovo giudizio di appello, favorevole al Condominio, nel corso del quale quest’ultimo ben poteva far constare la sanatoria dei vizi di rappresentanza da cui era stata affetta la propria difesa nelle precedenti fasi o provvedervi.

Se infatti il giudizio pende, corrisponde ai valori dell’ordinamento che non vi sia spreco di attività processuale, qualora possa risultare in giudizio che l’amministratore del Condominio (il rappresentante) aveva agito con il consenso dell’assemblea dei condòmini, che a tal fine ne abbia ratificato ex tunc l’operato.

2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli art. 75, 112, 1126, 194 e 329 c.p.c. in relazione alla condanna alla restituzione dei beni e al risarcimento danni disposti dalla Corte sarda.

Parte ricorrente si duole che sia stato disposto il rilascio dei beni, ancorchè non si sia in presenza di un contratto di comodato regolare, perchè gli immobili oggetto del contratto non sarebbero individuabili con dati sufficienti. La individuazione indicata dal consulente sarebbe risalente a un progetto predisposto dal difensore del condominio, che non offrirebbe garanzia di “attendibilità e imparzialità”.

La censura è inammissibile, giacchè, sebbene rubricata diversamente, essa consiste in una richiesta di revisione della motivazione sulla base di elementi già valutati dalla Corte di appello. Ciò non è più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

3) Un secondo profilo del motivo concerne un’asserita ultrapetizione, con riferimento alla declaratoria di cessazione del contratto (OMISSIS), domanda che non sarebbe stata riproposta in appello.

La censura, neppure enunciata in rubrica, è formulata in modo approssimativo, senza ripercorrere i passaggi processuali della vicenda, che vedono la domanda esser stata ritualmente proposta in citazione dal Condominio (lo riferisce il ricorso); accolta in sede di appello dalla Corte di Sassari (lo si legge nella sentenza di cassazione 4988, riportata a pag. 5 della sentenza cagliaritana qui impugnata); riproposta (cfr conclusioni a pag. 2 punto 4) in sede di rinvio, a seguito della cassazione della prima sentenza di appello, cassazione disposta in accoglimento del motivo sulla rappresentanza, dichiarando assorbiti gli altri.

E’ dunque vano eccepire in questa sede che si sarebbe formato un giudicato al termine del primo grado di giudizio. La eccezione avrebbe dovuto essere posta davanti ai giudici dei due giudizi di appello, che invece si sono pronunciati senza dar conto di essa; nè il ricorso riferisce che sia stata posta nel ricorso 205/2011 alla Corte di Cassazione, la quale certo non ha deciso sul punto.

Vi è quindi difetto di specificità della censura che, anche quando sia di natura processuale, deve essere proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr SU 8077/12).

4) Inammissibile è anche la breve censura che si legge al termine del secondo motivo e riguarda la “valutazione del c.d. danno locativo”.

Anche qui si è in presenza di censura motivazionale, che non può fermarsi a denunciare l’insufficienza o contraddittorietà delle argomentazioni, ma deve riguardare un omesso esame di un fatto controverso che sia decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5 riformato).

Il ricorso non spiega in alcun modo per qual motivo sia decisiva la circostanza che il M. avesse già smesso, prima dello spirare dei contratti di comodato, di essere imprenditore alberghiero.

Ciò che rilevava, ai fini del computo di un risarcimento da tardivo rilascio, era infatti la potenziale destinazione delle stanze di albergo cedute in comodato tra le parti e la finalità lucrativa dei contratti.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite in favore della controparte unitariamente costituita, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese forfettarie (15%).

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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