Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4842 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4842 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 16982 – 2016 R.G. proposto da:
OLIVO ONORATO – c.f. LVONRT48M19C743H – titolare della ditta individuale
“L’Antico di Olivo Onorato”, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere
dei Sangallo, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Andrea Voltaggio che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Ferruccio Pezzàngora lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della “Lavorazioni Marmi e Graniti di Baron Oscar & C.”
s.n.c., in persona del dottor Claudio Della Valle.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1445 dei 18.5/5.6.2015 della corte d’appello di Venezia,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1

Data pubblicazione: 01/03/2018

Con ricorso al tribunale di Bassano del Grappa il curatore del fallimento della
“Lavorazioni Marmi e Graniti di Baron Oscar & C.” s.n.c. chiedeva ingiungersi ad
Onorato Olivo, titolare della ditta individuale “L’Antico di Olivo Onorato”, il
pagamento della somma di euro 2.633,93, oltre interessi, a saldo della fattura n.
4 del 31.1.2002.

Con atto notificato in data 21.6.2007 Onorato Olivo proponeva opposizione.
Deduceva che il marmo fornito e l’opera eseguita erano affetti da numerosi
vizi e difetti; che aveva provveduto al versamento di acconti per euro 1.807,60.
Chiedeva revocarsi il decreto opposto ed in ogni caso ridursi l’importo
asseritamente dovuto e condannarsi controparte al risarcimento del danno.
Si costituiva il curatore del fallimento della “Lavorazioni Marmi e Graniti”.
Eccepiva tra l’altro l’inopponibilità alla curatela della avversa documentazione.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 691/2010 il tribunale di Bassano
del Grappa rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e
condannava l’opponente alle spese di lite.
Proponeva appello Onorato Olivo.
Resisteva il curatore del fallimento della “Lavorazioni Marmi e Graniti” s.n.c..
Con sentenza n. 1445 dei 18.5/5.6.2015 la corte d’appello di Venezia
rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare a controparte le
spese del grado.
Evidenziava, tra l’altro, la corte che, quantunque il curatore del fallimento non
fosse da considerare terzo rispetto al rapporto dedotto in lite, doveva negarsi
seguito all’eccezione di parziale pagamento sollevata dall’appellante, iniziale

Con decreto n. 329/2007 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

opponente, in dipendenza dell’omessa tenuta delle scritture contabili in forma
idonea a renderle opponibili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Onorato Olivo; ne ha chiesto sulla
scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche
in ordine alle spese.

C.” s.n.c. non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2710 cod. civ., la
violazione degli artt. 2702 e 2729 cod. civ. e degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ.;
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce che le scritture contabili non costituiscono l’unica prova documentale
opponibile alla curatela fallimentare, tanto più ché nella fattispecie non si è al
cospetto di una vertenza tra imprenditori.
Deduce segnatamente che nulla ostava all’istanza di verificazione all’uopo
formulata; che una volta accertata l’autenticità della sottoscrizione del fallito in
calce ai due documenti prodotti con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo,
“l’intero contenuto degli stessi non è più in discussione” (così ricorso, pag. 7).
Deduce quindi che nella fattispecie si ha riscontro della sussistenza di elementi
presuntivi sufficienti a dar ragione dell’avvenuto pagamento degli acconti.
Il ricorso va respinto.
Spiega questa Corte che gli effetti di una dichiarazione avente valore di
confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere

Il curatore del fallimento della “Lavorazioni Marmi e Graniti di Baron Oscar &

nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi
soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione; pertanto, nel
giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l’adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza,
che il debitore assuma essergli stata rilasciata all’atto del pagamento del

gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal
fallito, è una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che
l’indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento
probatorio dell’avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del
merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 2.4.1996, n.
3055; altresì Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690; Cass. 1.3.2005, n. 4288).
E spiega inoltre che le scritture private, in quanto provenienti da terzi
estranei alle parti in causa, non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di
cui all’art. 2702 cod. civ. ed a quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc.
civ., sicché per contestarne la veridicità non è necessario impugnarle per falsità;
esse pertanto possono assumere soltanto valore indiziario ed, in difetto di
contestazione della parte contro cui sono prodotte in concorso di altri elementi di
prova, possono essere poste a fondamento di una decisione

(cfr. Cass.

27.11.1998, n. 12066).
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Per un verso, che per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente
secondo cui l’istanza di verificazione, volta al riscontro dell’autenticità della
sottoscrizione del fallito in calce ai due documenti, “doveva (…) trovare
accoglimento, nulla ostando alla sua ammissione” (così ricorso, pag. 7).
4

creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore,

Per altro verso, che nel solco della libera valutazione da parte dei giudici del
merito dei due documenti e di ogni altro elemento di prova acquisito al processo,
il motivo di censura esperito in questa sede rileva essenzialmente in relazione al
giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso e quindi nel segno della
previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente il
10 co., n. 5, cod. proc. cív. che concerne

l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della
controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Per altro verso ancora, che l’asserito vizio motivazionale rileva,

ratione

temporis, nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360

cod. proc. civ. e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la
pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere senz’altro che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della
pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
In particolare la corte di Venezia ha comunque, nel segno della libera
valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, legittimamente
valorizzato il profilo dell’irregolare tenuta delle scritture contabili.
Dall’altro, che la corte lagunare ha sicuramente disaminato il fatto decisivo
caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.
L’iter

motivazionale che sorregge l’impugnato

dictum

risulta dunque

ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e
esaustivo sul piano logico – formale.
Ciò viepiù alla luce dei seguenti rilievi.

5

motivo di ricorso ex art. 360,

In primo luogo, il ricorrente si duole per l’omessa valutazione di asseriti sicuri
riscontri della “riferibilità dei due documenti, attestanti il pagamento degli
acconti, al rapporto contrattuale di cui è causa” (così ricorso, pag. 7) e perciò per
l’omessa valutazione di “adeguate presunzioni aventi gli elementi richiesti
dall’art. 2729 c.c.” (così ricorso, pag. 8).

legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In secondo luogo, ingiustificata è la denuncia di contraddittorietà della
motivazione.
Infatti, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza,
atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non
potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva
come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
Il curatore del fallimento della “Lavorazioni Marmi e Graniti di Baron Oscar &
C.” s.n.c. non ha svolto difese.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta.
Si dà atto che il ricorso è datato 4.7.2016.

6

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, Onorato Olivo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1
bis, d.p.r. cit..

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, Onorato Olivo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma

1

bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

P.Q.M.

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