Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4841 del 24/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 24/02/2017, (ud. 21/06/2016, dep.24/02/2017),  n. 4841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5536-2012 proposto da:

FLLI S. SPA, (OMISSIS), in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso

lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FLAVIO BARIGELLETTI;

– ricorrente –

contro

F.A., C.F. (OMISSIS), F.D. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO BORTOLUZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 989/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Patrizia Gambini con delega depositata in udienza

dell’Avv. Barigelletti Flavio difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avv. Contestabile Giovanni con delega depositata in udienza

dell’Avv. Valensise Carolina difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con sentenza 26 novembre 2011 la Corte di appello di Ancona, capovolgendo la decisione resa nel 2007 dal locale tribunale, ha rigettato la domanda proposte dalla S. spa nei confronti dei signori D. e F.A., volta al pagamento di forniture di materiali per la ristrutturazione di una loro abitazione.

Parte attrice aveva premesso che i F. avevano inizialmente chiesto di intestare le fatture della merce alla società Nuova edilizia Anconetana srl.

La Corte di appello ha rilevato che la spa S., per agire nei confronti di soggetto diverso dal soggetto formale intestario delle fatture Nuova edilizia Anconetana srl, avrebbe dovuto chiedere l’accertamento della interposizione fittizia della società, meccanismo mai dedotto; che l’essersi i convenuti qualificati come utilizzatori finali della merce non valeva a configurare l’ipotesi di interposizione fittizia; che la merce rientrava tra gli ordinativi e gli acquisti effettuati dalla Nuova anconetana nel corso del 2003, rispetto ai quali la società S. aveva emesso regolari fatture verso di essa; che la merce era stata consegnata in gran parte presso i cantieri della società; che alla scadenza delle fatture, la S. aveva preteso i pagamenti nei confronti della società e non dei F.. La Corte di appello pertanto ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della pretesa.

Dopo aver accolto anche altri motivi di appello spiegati dai F., la Corte di appello ha respinto la domanda basata sull’arricchimento senza causa dei convenuti.

S. spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente il 21 febbraio 2012 e illustrato da memoria.

I signori F. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2969 c.c..

La censura si riferisce a quell’inciso della sentenza impugnata (fine pag. 4) in cui la Corte ha rilevato che l’azione relativa alla interposizione fittizia non era stata dedotta chiaramente e che la relativa prova non era stata dedotta tempestivamente.

La tesi sostenuta è che il rilievo di tardività non è proponibile ex officio.

Il motivo è infondato, perchè urta contro la pacifica giurisprudenza di legittimità circa la rilevabilità di ufficio della violazione delle preclusioni (cfr tra le tante Cass. 20859/09; 4901/07; 28302/05).

Inoltre la censura non coglie la vera ratio decidendi sul punto, che attiene alla mancata proposizione della azione volta a far valere l’interposizione fittizia di persona, azione che sarebbe stata necessaria, ha osservato la Corte, per “agire nei confronti di soggetti diversi dal formale contraente”.

3) Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa l’inesistenza del rapporto contrattuale S.- F..

Parte ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto sia intervenuto tra S. e Nuova Anconetana e non tra S. e F.e lamenta che non siano state ammesse le relative prove (di cui si è detto al capo 1) e che non siano stati valorizzate alcune circostanze, come la presenza di tutte le parti all’accordo, la consegna della merce di cui a due fatture presso l’abitazione F., l’addebito della merce ai F. in base a loro indicazioni.

La censura è infondata per più motivi. In primo luogo essa non si misura con la ratio decidendi fondamentale: la conclusione del contratto S.-Nuova Anconetana è stata ritenuta provata sulla base di documentazione scritta proveniente dalla stessa parte attrice, quale l’intestazione delle fatture alla società acquirente e la sua indicazione come destinatario della merce.

Da ciò la affermazione, ineccepibile, secondo cui solo la deduzione e prova (che, si badi, avrebbe dovuto essere necessariamente scritta) di un’interposizione fittizia avrebbe potuto superare il rilievo relativo all’individuazione del contraente apparente. A fronte di questa motivazione, non vale contrapporre argomenti presuntivi infinitamente più deboli, quali quelli addotti.

Non si può infatti dare la prova orale dell’interposizione fittizia, nè si può scalfire per questa via i riscontri documentali circa la relazione contrattuale con il soggetto al quale furono intestate le fatture e al quale, coerentemente, venne richiesto inizialmente il pagamento. La Corte di appello non solo ha rilevato anche questa circostanza, ma ha messo in evidenza, a chiusura di ogni altra illazione, che solo dopo il lungo protrarsi dell’inadempimento di quest’ultima, poi fallita, parte attrice ha rivolto le sue pretese contro i F..

4) Il terzo motivo espone violazione dell’art. 2041 c.c. e vizi di motivazione relativamente alla domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata.

La tesi, alquanto complessa, è la seguente: il rigetto della domanda di S. è stato sancito perchè la merce di cui alle fatture n. (OMISSIS) è stata trasferita dalla Società Nuova edilizia ai convenuti con autonomo contratto di compravendita di cui alla fattura (OMISSIS). Poichè non vi sarebbe prova che la fattura sia stata pagata, l’azione potrebbe essere proposta nei confronti di un terzo che abbia avuto vantaggio dal mancato pagamento.

La censura non ha alcun fondamento. La Corte di appello ha chiaramente detto che i rapporti sono stati ben distinti: il primo tra S. e la Nuova Anconetana, il secondo autonomo rapporto tra quest’ultima e i F.. Non v’è quindi margine per ipotizzare un arricchimento senza causa di alcuno dei F., l’uno o l’altro che fosse l’acquirente, verso S. spa.

Quest’ultima ha un credito nei confronti di una società fallita e contro di essa deve farlo valere. Se la società fallita dovesse vantare un credito, per la rivendita della stessa merce, nei confronti degli acquirenti successivi, solo la curatela potrebbe giovarsene, non S. ex art. 2041 c.c..

Resta così respinto anche il quarto motivo, che concerne sempre l’arricchimento senza causa e in particolare la posizione di Ambra F. che, in quanto non contemplata nella fattura (OMISSIS) di Nuova Anconetana, sarebbe estranea all’autonomo rapporto contrattuale con tale società.

Parte ricorrente, prima ancora di dar rilievo a questa parziale indicazione dei committenti F. nell’intestazione delle fatture relative all’unitario ordinativo (circostanza implicita in tutta la difesa svolta e in tutto il tessuto della sentenza di appello), doveva dimostrare che era fittizia la contrattazione principale da essa avuta con la società cui ella aveva fatturato la merce e chiesto il pagamento.

Mancata questa ipotesi, non idoneamente fatta valere, tutte le vicende a valle non le possono giovare.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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