Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4840 del 28/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4840 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 24204-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PARROCCHIA SAN MARCO IN VARANO in persona del Parroco
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo
studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 28/02/2014

- controri corrente avverso la sentenza n. 41/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 03/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VIANELLO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

TRICOMI;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR di Bologna con sentenza n. 41/19/07 depositata il 03.07.2007
ha confermato la decisione con la quale la CTP di Forlì aveva accolto il
ricorso della Parrocchia di San Marco in Varano, avverso l’avviso

osservando che, ai sensi della L. n. 66 del 1992, le concessioni di aree,
loculi cimiteriali ed altri manufatti per la sepoltura costituivano attività non
di natura commerciale agli effetti dell’IVA, anche quando erano effettuate
da organismi di natura non pubblica. In particolare affermava la CTR che
tale conclusione trovava fondamento nella citata legge e nella Sesta
Direttiva CEE, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee, che, senza porre un espresso divieto,
lasciava la disciplina dei principi agli interventi normativi di ciascun Stato
membro.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di tale sentenza con
un unico motivo.
Resiste la Parrocchia di San Marco in Varano con controricorso e
deposita memoritex art.378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con l’unico motivo dedotto, l’Agenzia delle Entrate denuncia la
falsa applicazione del D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, convertito
nella L. n. 66 del 1992; violazione degli artt. 2, 4 e 13 della direttiva 17
maggio 1977 n. 77/388/CEE e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 4 e 10,
in relazione all’art. 360 cpc, comma 1, n. 3.

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d’accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2001,

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La ricorrente rimarca che la CTR ha escluso, in base alla disposizione
di cui al D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, l’assoggettabilità ad IVA
della cessione di loculi cimiteriali effettuata dalla contribuente senza tenere
conto che: a) l’attività economica di cessione a privati di aree cimiteriali

dell’IVA ai sensi degli artt. 2 e 4 della VI Direttiva CEE e non vi sono
elementi testuali da cui desumere una esenzione ai sensi dell’art.13; b) gli
enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico non sono considerati
soggetti passivi per le attività ed operazioni che esercitano in qualità di
autorità pubbliche, anche se percepiscono canoni contributi o retribuzioni, in
applicazione del principio sancito dall’art.4 par. 5 della VI Direttiva CEE;
c) la Corte di Giustizia si era già pronunciata al riguardo, con la sentenza in
causa C – 202/90 del 25.07.1991, enunciando il principio che “un’attività
svolta dal privato non è esentata dall’IVA per il solo fatto che consista nel
compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità”,
dovendo invece essere congiuntamente soddisfatte due condizioni per
l’applicazione della esenzione, vale a dire l’esercizio di attività da parte di
un ente pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubbliche autorità.
La ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto:
“dica l’Ecc.ma Corte se l’attività di cessione a titolo oneroso di loculi
cimiteriali posta in essere da una Parrocchia rientri nel campo di
applicazione dell’IVA e vada pertanto assoggettata a imposta, non ostando
a tale soluzione il disposto dell’art. 1, comma 14 del D. L. n. 417 del 1991,
che costituisce applicazione del principio di non assoggettamento di cui

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esercitata da soggetto “indipendente” rientra nel campo di applicazione

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all’art. 4 par. 5 della VI direttiva CEE e va interpretato alla luce dei
fondamentali principi di cui agli artt. 2 e 4 della direttiva stessa”.
1.2. La intimata con il controricorso e la memoria ex art. 3,

cpc

ribadisce gli argomenti già accolti dalla CTR.

2.2.Come già affermato da questa Corte con le sentenze
n.2606/2607/2608/2609 del 2012, in fattispecie analoghe, in base al D.L. n.
415 del 1989, art. 26 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del
1990, gli impianti cimiteriali, indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54,
sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, e
il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, convertito con modificazioni nella
L. n. 66 del 1992, d’interpretazione autentica del predetto art. 26, dispone
che l’aliquota dell’IVA, prevista per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, “si applica agli immobili indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art.
54 e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura,
nonché le aree destinate alla costruzione ed all’ampliamento dei cimiteri. Le
concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura,
non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto”.
Da tali norme si ritrae la regola dell’assoggettamento ad IVA delle
operazioni relative a detti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di
“concessioni”. Il riferimento ai provvedimenti concessori indica, poi, che
l’eccezione riguarda i manufatti per la sepoltura ed i cimiteri comunali,
soggetti al regime demaniale, ex art. 824, cpv. cc , e che le operazioni esenti

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2.1. Il motivo è fondato.

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sono solo quelle poste in essere, tramite un atto autoritativo – la concessione,
appunto -, dal lato attivo del Comune, titolare di tali beni e perciò unico
possibile concedente, e non anche le convenzioni concluse, come nella
specie, tra soggetti privati. Tale esegesi risulta fedele al canone

“concessioni” sia stato adoperato dal legislatore in modo atecnico.
2.3. Tale interpretazione è confermata altresì dal dettato della VI
Direttiva ed è conforme ai principi enunciati, con la decisione del
17.10.1989 emessa dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C — 231/87 e
129/88.
Con detta decisione la Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
adita in via pregiudiziale in relazione, tra l’altro, a concessioni di loculi
cimiteriali da parte di alcuni Comuni italiani per l’interpretazione dell’art. 4,
n. 5 della sesta direttiva, relativo ai “soggetti passivi”, ha rilevato la natura
di eccezione alla regola dell’ esenzione dell’assoggettamento ad IVA delle
attività di carattere economico (produzione, commercio e prestazione di
servizi), ed ha ribadito che “per l’applicazione dell’esenzione devono essere
congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l’esercizio di attività
da parte di un ente pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubblica
autorità” nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da
essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori
economici privati, rinviando a ciascuno Stato membro di trasporre, nel
modo più consono, nel diritto interno il principio del non assoggettamento
sancito da detta norma. Il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, costituisce

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d’interpretazione letterale, non potendosi ritenersi che il termine

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la trasposizione in ambito nazionale di detto principio, in quanto lascia
esente dall’imposta le sole concessioni, che, per definizione, riguardano un
soggetto di diritto pubblico (ad es. Comune) in veste di pubblica autorità
(emissione di provvedimenti autoritativi), e, per converso, esclude che

consista nel compimento di atti rientranti nelle attribuzioni della P.A. operando, in tal caso, la presunzione di commercialità prevista dal D.P.R. n.
633 del 1972, art. 4; in senso conforme si esprime anche la Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate 29.11.2002 n.376/E.
Dalla pronuncia della Corte di Giustizia e dalla normativa italiana
vigente pertanto non può trarsi alcun argomento a sostegno dell’esenzione
dall’IVA da parte della intimata Parrocchia, soggetto privato.
Ugualmente va osservato che, avendo l’esenzione IVA carattere
eccezionale, la stessa non può essere riconosciuta, come propone la
intimata, sulla scorta di una generica assimilazione degli scopi sociali e non
profit perseguiti dalla Parrocchia con quelli propri dei Comuni e degli altri
enti pubblici non economici.
2.4. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai suddetti principi, va
dunque, cassata e inon essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va
decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo. Si ravvisano giusti
motivi, in considerazione della novità delle questioni trattate al momento
dell’introduzione del giudizio, per compensare, interamente, tra le parti le
spese del giudizio.
P.Q.M.

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un’attività svolta da un privato possa andare esente dall’imposta – pur se

”.;TRAZIONE
986 8
•5

La Corte,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero
giudizio.

Il Co igliere este sore

Così deciso i Roma, camera di consiglio del 14 gennaio 2014

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