Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4840 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24264/2018 proposto da:

U.D., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Spadavecchia

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Fermo, Piazzale

Michelangelo n. 3;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 dal Cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Ancona, con il decreto n. 9044/18, pubblicato il 17 luglio 2018, ha rigettato la domanda proposta da U.D., cittadino proveniente dalla Nigeria, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, considerato il carattere episodico ed occasionale dell’aggressione denunciata dal ricorrente, il quale aveva genericamente riferito di aver aiutato il padre, affiliato al partito PDP, ha ritenuto che il timore rappresentato non fosse giustificato, in assenza di atti persecutori personali e diretti, e non potesse dunque essere sussunto nella fattispecie del diritto al rifugio.

Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base del rapporto UNHCR e delle informazioni acquisite dall’EASO, la sussistenza nell’Edo State della Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, lamentando che il tribunale abbia valutato la situazione del richiedente disancorata dal contesto generale del paese di provenienza, omettendo di rilevare il grado di violenza indiscriminata presente anche nella zona sud del paese ed i reiterati attacchi nei confronti degli aderenti alla religione cristiana, cui appartiene il richiedente.

Il motivo è inammissibile in quanto non attinge la ratio della pronuncia impugnata.

Il tribunale ha infatti ritenuto che, in considerazione del carattere episodico ed occasionale dell’aggressione, e la situazione del ricorrente il quale si era limitato ad aiutare il padre, affiliato al PDP, il fatto riferito non potesse qualificarsi come persecutorio e non sussistessero dunque i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla situazione dell’Edo State, il tribunale, sulla base di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, ampiamente riportate in motivazione, ha rilevato che non risultava una situazione di grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente ed in generale che non era ravvisabile una violenza diffusa di tale intensità che la sola presenza di civili nell’area costituisse un pericolo per la loro vita o incolumità.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando che il tribunale abbia minimizzato il progressivo procedimento di integrazione del richiedente, omettendo inoltre di considerare la sua situazione di vulnerabilità, anche alla luce della giovanissima età e delle drammatiche condizioni in forza delle quali aveva dovuto abbandonare il proprio paese e del fatto che egli aveva perso ogni legame con lo stesso a causa dell’assenza da molti anni.

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha infatti effettuato una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, escludendo, con apprezzamento adeguato, che, in assenza di una concreta situazione di fragilità che non risulta specificamente allegata, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale.

Inoltre, il tribunale ha escluso che possa ritenersi provato il raggiungimento di un grado soddisfacente di integrazione del richiedente in Italia risultando all’uopo insufficiente lo svolgimento di attività lavorativa, in assenza di un più ampio livello di inserimento all’interno della collettività.

Il ricorso va dunque respinto e considerato che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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