Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4840 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4840 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
nel procedimento n. 1137 – 2016 R.G. per il regolamento di competenza richiesto
d’ufficio dal giudice di pace di Catanzaro con ordinanza dei 9.9/11.12.2015,
nella causa tra
BARBIERI ANTONINO
e
U.T.G. – Prefettura di Catanzaro;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2017 del
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto dichiararsi la competenza del
giudice di pace di Catanzaro,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice di pace di Pizzo Calabro Antonino Barbieri proponeva
opposizione avverso tre ordinanze con cui gli era stato ingiunto il pagamento di
sanzioni amministrative per violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990.

Data pubblicazione: 01/03/2018

Con sentenza n. 116/2014 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza
per territorio e la competenza del giudice di pace di Catanzaro.
L’opponente riassumeva il giudizio dinanzi giudice di pace Catanzaro.
Con ordinanza dei 9.9/11.12.2015 il giudice di pace di Catanzaro dichiarava a
sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di

Esponeva che gli assegni erano stati, sì, rilasciati dalla filiale di Catanzaro
delle “Poste Italiane” s.p.a., ma dalle ordinanze – ingiunzione risultava che i
luoghi di emissione erano Modugno, Padova e Vibo Marina, sicché ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 689/1981 dovevano reputarsi competenti ratione loci il
giudice di pace di Modugno, il giudice di pace di Padova ed il giudice di pace di
Vibo Marina, atteso che nei rispettivi ambiti territoriali gli illeciti amministrativi
erano stati commessi.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ha
formulato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Catanzaro.
Risulta assolto l’adempimento di cui all’art. 47, u.c., cod. proc. civ., sollecitato
da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria dei 19.7/4.11.2016.
Competente ratione loci ex art. 6 dec. Igs. n. 150/2011 è ovviamente il
giudice del luogo ove è stato commessa la violazione amministrativa.
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Innanzitutto, che gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della legge
15.12.1990, n. 386, sono da reputar commessi non già nel luogo di emissione,
ma nel luogo ove è pagabile l’assegno bancario o postale.
Altresì, che gli assegni – in dipendenza ed a seguito della cui emissione sono
state irrogate le sanzioni amministrative per cui si procede – sono stati tratti sulla
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regolamento di competenza.

filiale di Catanzaro di “Poste Italiane” s.p.a., sicché è Catanzaro che identifica il
luogo di pagamento.
Conseguentemente, che gli illeciti de quibus agitur sono stati commessi in
territorio di Catanzaro, sicché competente per territorio è il giudice di pace di
Catanzaro (cfr. Cass. 17.7.2006, n. 16205, secondo cui il prefetto competente, ai

Igs. 30.12.1999, n. 507), ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’illecito di emissione di assegno
privo della necessaria provvista (art. 2 legge cit.) è quello del luogo di
pagamento del titolo, che, per l’assegno di conto corrente postale, coincide con il
luogo in cui ha sede l’ufficio postale presso il quale il conto è stato acceso, senza
che rilevi la circostanza che il trattamento degli assegni privi di copertura sia
stato dalla società “Poste Italiane” s.p.a. accentrato in luogo eventualmente
diverso).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Catanzaro, dinanzi al
quale rimette le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
II della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

sensi dell’art. 4 della legge 15.12.1990, n. 386 (come modificato dall’art. 30 dec.

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