Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 484 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 08/03/2016, dep.11/01/2017),  n. 484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriano – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28021-2011 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

L.GO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ ETTORE ZITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER FRANCESCO ANGELINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) LIVORNO, C.F. (OMISSIS),

in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE VITTORIO BIOLATO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIANO BARSOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/06/2011 R.G.N. 1273/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS RAFFAELE per delega orale Avvocato

ANGELINI PIER FRANCESCO;

udito l’Avvocato BIOLATO GIUSEPPE VITTORIO per delega Avvocato

BARSOTTI LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 9 giugno 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno respingeva la domanda di F.S. diretta ad ottenere il rimborso, in proprio favore, da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Livorno, dell’intervento di autotrapianto di cellule della mucosa olfattiva eseguito in (OMISSIS), oltre alle spese di viaggio e di lite.

Per la cassazione della sentenza ricorre il F. articolando quattro motivi. La AUSL (OMISSIS) di Livorno resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi il F. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte di merito ha ritenuto di accogliere l’appello e di respingere le domande formulate dal F. sostanzialmente sul presupposto che il giudice di prima istanza non aveva condiviso le conclusioni del C.t.u., discostandosene ed accordando maggior credito a considerazioni del C.t. di parte; deduce, quindi, che i giudici di seconda istanza non hanno tenuto conto del fatto che il parere del C.t.u. non vincola il convincimento del giudice, che può, appunto, motivatamente discostarsene.

1.1 I motivi non sono da accogliere, perchè tendono palesemente ad un riesame del merito.

Anche prescindendo dalla genericità (che condurrebbe inesorabilmente ad una pronunzia di inammissibilità) della contestazione formulata con i predetti motivi, deve osservarsi che, nella specie, considerato che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, il procedimento logico-giuridico della Corte di merito non è inciso dalle censure del ricorrente, posto che la detta Corte ha motivato congruamente la non condivisione delle conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure.

E, comunque, al riguardo, va ribadito quanto questa Corte ha affermato, in più occasioni, in merito al fatto che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione, in qualunque modo sollevati dalla parte ricorrente, sia pure in connessione con la pretesa violazione di norme di legge, sono configurabili solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla ricorrente, in via principale, sotto il profilo di errores in iudicando e, subordinatamente, come generico vizio di motivazione appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico-giuridico.

2. Con il terzo ed il quarto motivo (indicati, probabilmente per mero errore di memorizzazione del computer, come quarto e quinto) il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 502 del 1992, art. 1 e degli artt. 3, 32 e 97 Cost. e lamenta che la Corte di merito abbia male interpretato la c.t.u., nella quale, invece, si sosteneva, in parte, la conclusione opposta a quella cui era giunta la Corte che, peraltro, non si era soffermata ad analizzare se vi fossero stati dei benefici a seguito del trattamento di cui si chiede il rimborso. Deduce, altresì, che, nella sentenza di secondo grado si sia del tutto omesso, in palese violazione dell’art. 32 della Carta costituzionale che numerose ASL di varie regioni hanno ritenuto la legittimità del rimborso ed in ogni caso hanno pagato le spese per lo stesso tipo di intervento cui si è sottoposto il F..

2.1 I motivi sono inammissibili.

Quanto al vizio di motivazione, è da osservare che lo stesso è stato dedotto in modo del tutto generico senza alcuna specificazione circa le parti della sentenza che debbano ritenersi colpite dal vizio che si denuncia.

Inoltre, tali motivi appaiono nuovamente tesi ad un riesame del fatto, non consentito in questa sede e ad una reinterpretazione della c.t.u. che sarebbe stata, a parere del ricorrente, non del tutto compresa ed analizzata dai giudici di seconda istanza.

Del tutto improprio appare poi il richiamo all’art. 32 Cost., anche alla luce del fatto che, come ribadito anche da questa Suprema Corte (cfr, Cass. n. 10692/08), tale principio deve poi essere sottoposto ad una specificazione ulteriore laddove vada verificata la sussistenza, in concreto, del diritto alla erogazione della prestazione richiesta, dovendosi compiere tale accertamento in relazione ai presupposti stabiliti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1 e successive modificazioni, sui quali, motivatamente la Corte di merito ha basato il proprio giudizio.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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