Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 484 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18578-2009 proposto da:

JUNIOR GLASS SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del suo

Liquidatore legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato

LAUTERI ANNALISA, rappresentata e difesa dall’avvocato AMORUSO

DOMENICO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato MATRONOLA ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato QUAGLIATO VIRGILIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

15.5.09, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dalla Junior Glass in liquidazione nei confronti di C.S. avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 240 del 2009;

Visto il controricorso di C.S.;

Vista la dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perchè, pur non risultando che il proc. del ricorrente sia munito dei poteri per effettuare la rinuncia, detta dichiarazione congiunta evidenzia la carenza di interesse sopravvenuta al ricorso per cassazione, di talchè questo dovrebbe essere dichiarato inammissibile;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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