Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4839 del 26/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4839 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA

sul ricorso 10531-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE
EMANUELE, STUMPO VINCENZO giusta mandato speciale a
2012

margine del ricorso;
– ricorrente –

9186
contro

SANTILLO ANGELA;
– intimata –

Data pubblicazione: 26/02/2013

avverso la sentenza n. 2146/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. MAURA LA TERZA;

ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO
che si riporta alla relazione.

udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del

10531/2011 Inps c. Santillo Angela
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli condannava l’Inps ad erogare a Santillo
Angela la differenza dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni compresi tra il 1982 ed
della Corte Costituzionale n. 497/88.
Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con due motivi.
La Santillo è rimasta intimata.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
L’Inps infatti aveva eccepito che il diritto si era prescritto poiché la richiesta era stata avanzata solo
con il ricorso giudiziario notificato il 26.11.2001 e quindi oltre il decennio. La sentenza impugnata
ha affermato che la prescrizione era decennale, ma non si è poi avveduta che il decennio era ormai
trascorso tra l’insorgenza del diritto a la richiesta. La fondatezza del primo motivo esonera
dall’esame del secondo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito di rigetto
della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. nel testo anteriore alle modifiche del
2003, non applicabili ratione temporis;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulle per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2012.

/

Il presidente

il 1986, avendo percepito a tal titolo solo lire 800 giornaliere, in contrasto quindi con la sentenza

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