Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4839 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24112/2018 proposto da:

M.M.J., rappresenato e difeso dall’avv. Andrea Di Rioma,

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste, via

Cesare Battisti n. 4;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno elettivamente domiciliato in Roma via Dei

Portoghesi, 12 Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Ancona, con il decreto n. 768418, pubblicato il 19 giugno 2018, ha rigettato la domanda proposta da M.M.J., cittadino proveniente dal Bangladesh, escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, considerato il carattere episodico ed occasionale dell’aggressione denunciata dal ricorrente in relazione alla sua affiliazione al partito (OMISSIS), ha ritenuto che il timore da costui rappresentato non fosse giustificato e non potesse essere sussunto nella fattispecie del diritto al rifugio.

Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base del rapporto UNHCR e delle informazioni acquisite dall’EASO, la sussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, in forza della quale il tribunale, nel provvedere alla liquidazione delle spese D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, debba sempre indicare le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini dell’art. 74, comma 2, del predetto decreto, per difetto di rilevanza, atteso che com’è noto la competenza in ordine al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al giudizio di cassazione, appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (Cass. 16940/2019).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, lamentando che la Commissione territoriale di Ancona non ha reso disponibile il verbale dell’audizione amministrativa, nè la memoria espressamente indicata, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente.

Il motivo è infondato.

Considerata la natura del giudizio di protezione internazionale quale delineato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, che, comè noto, ha ad oggetto non già il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata (Cass. 26480/2011), la mancata trasmissione del verbale e della documentazione presentata innanzi alla commissione territoriale, non appare idoneo ad inficiare il successivo giudizio sul “diritto” innanzi al tribunale, salvo che tale omissione abbia cagionato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, pregiudizio che peraltro nel caso di specie non risulta dedotto.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, per avere il tribunale di Ancona omesso di acquisire ed esaminare le COI più recenti ad attinenti al caso di specie, essendosi limitato, in relazione alla situazione del Bangladesh, ad un richiamo al rapporto EASO.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha infatti fatto specifico riferimento al rapporto EASO del 21 marzo 2017 che costituisce una fonte internazionale affidabile ed aggiornata, mentre il ricorrente non indica alcun contrario e specifico elemento idoneo ad inficiare il suddetto accertamento sulla base di fonti diverse.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla statuizione del tribunale che ha ritenuto non attendibile la narrazione del richiedente.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la autonoma ratio della pronuncia impugnata.

Nel caso di specie, il tribunale ha infatti affermato che, pur ritenendo credibile la narrazione del richiedente, il carattere episodico ed occasionale dell’evento portava ad escludere la reiterazione dello stesso da parte degli aggressori ed ha dunque da un lato ritenuto non giustificato il timore del richiedente, dall’altro, qualificato i fatti riferiti come non persecutori e non riconducibili allo status di rifugiato.

Il quarto motivo (erroneamente rubricato come n. 5) denuncia la violazione dell’art. 14, lett. c), lamentando che il tribunale abbia operato una lettura superficiale del rapporto EASO del 21 marzo 2017.

Il motivo è inammissibile, sostanziandosi, quanto alla situazione del Bangladesh, in una censura di merito sull’apprezzamento, da parte del tribunale di Ancona, delle fonti internazionali consultate.

Il quinto motivo(rubricato come n. 6) denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, lamentando che il tribunale di Ancona non abbia dato atto del fatto che il ricorrente mancava dal proprio paese da oltre quattro anni, omettendo di approfondire la sussistenza degli elementi alla base della concessione del rilascio del permesso di soggiorno, avuto riguardo alla situazione del Bangladesh ed alla situazione di grave compromissione dei diritti fondamentali del richiedente.

Il motivo è infondato.

Il tribunale, con apprezzamento adeguato, ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilevando, da un lato che non risultava provata l’integrazione del ricorrente, dall’altro che non era ravvisabile una situazione di vulnerabilità del medesimo, non risultando la compromissione nel paese di origine dei diritti umani fondamentali: a fronte di tale statuizione, il mezzo è del tutto generico e non viene allegata una specifica situazione di fragilità del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA