Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4839 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4839 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 21718 – 2015 R.G. proposto da:
CARICOLA NICOLA – c.f. CRCNCL72D11A662F – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Emanuele Savoia ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. De Santis, n. 3, pal. Al, presso lo
studio dell’avvocato Cesario Savoia.
RICORRENTE
contro
GIOIOSO ITTICA s.a.s. di Mario Gioioso – c.f./p.i.v.a. 01811230745 – in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura
speciale a margine del controricorso dall’avvocato Giovanni Nardelli ed
elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 388 dei 19.1/13.2.2015 del tribunale di Brindisi,

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al giudice di pace di Fasano la “Gioioso Ittica s.a.s. di Mario
Gioioso” chiedeva ingiungersi a Nicola Caricola, titolare della pescheria “Mare

corrispettivo di una fornitura di prodotti ittici portata da 24 fatture.
Con decreto n. 171/2010 il giudice di pace pronunciava l’ingiunzione.
Con atto notificato il 19.1.2011 Nicola Caricola proponeva opposizione.
Deduceva che aveva provveduto al pagamento di quanto ex adverso preteso
mercé corresponsione dell’importo a Giovanni Iaia, agente dell’accomandita
ricorrente.
Chiedeva revocarsi il decreto opposto.
Si costituiva la “Gioioso Ittica” s.a.s..
Adduceva l’insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1188 e 1189 cod.
civ..
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa di Giovanni Iaia, assunto l’interrogatorio
formale delle parti, con sentenza n. 821/2012 l’adito giudice accoglieva
l’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava la società ricorrente alle
spese di lite.
Proponeva appello la “Gioioso Ittica” s.a.s..
Resisteva Nicola Caricola.
Non si costituiva e veniva dichiarato contumace Giovanni Iaia.

Blu”, il pagamento della somma di euro 4.366,29, oltre interessi legali, quale

Con sentenza n. 388 dei 19.1/13.2.2015 il tribunale di Brindisi accoglieva
l’appello, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava
l’appellato a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Nicola Caricola; ne ha chiesto sulla
scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in

La “Gioioso Ittica s.a.s. di Mario Gioioso” ha depositato controricorso; ha
chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle
spese del giudizio di legittimità.
Con il

primo motivo

il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce che ben quattro elementi danno ragione del suo incolpevole
affidamento, ossia che su tutte le fatture compariva il nome di Giovanni Iaia
quale agente della “Gioioso Ittica”, che quasi tutte le fatture non contestate sono
state quietanzate e siglate da Giovanni Iaia, che a decorrere dall’inizio della
fornitura e per i mesi a seguire la “Gioioso Ittica” non ha mai sollecitato il
pagamento pur di una sola fattura, ancorché egli ricorrente non fosse cliente
abituale della controparte, che le fatture prevedevano il pagamento non già
semplicemente mediante “rimessa diretta”, ma mediante “rimessa diretta vista
fattura”.
Deduce quindi che le riferite circostanze erano senz’altro idonee a fondare il
suo convincimento “di aver effettuato correttamente il pagamento nelle mani (…)
dell’agente (…) Iaia Giovanni” (così ricorso, pag. 6).
Con il

secondo motivo

il ricorrente denuncia la violazione ed errata

applicazione degli artt. 1188 e 1189 cod. civ..

ordine alle spese.

Deduce che nel caso di specie sono evidenti la sua buona fede ed il colpevole
concorso del creditore nell’ingenerare la falsa rappresentazione della realtà.
Si premette che Giovanni Iaia ha veste di litisconsorte “processuale”. Al
contempo, che il ricorso a questa Corte di legittimità non gli risulta notificato.
Tuttavia in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a

provvedimenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del
contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione
del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole
durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima
facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del
tutto ininfluente sull’esito del procedimento).
I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Difatti, pur il secondo motivo si qualifica in relazione alla previsione del n. 5
del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, da un lato, che anche con il secondo motivo Nicola
Caricola censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui il secondo giudice ha
atteso (“in presenza di dati fattuali come quelli esaminati al punto precedente
(…), il Giudice di appello avrebbe dovuto confermare la Sentenza del primo
grado”: così ricorso, pag. 7. Si condivide dunque la prospettazione della
contro ricorrente secondo cui il ricorrente si duole per la valutazione delle
risultanze di causa, sicché “la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui
all’art. 360 n. 3 c.p.c.”: così controricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente
il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne
l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della

questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei

controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n.

15499).
In questi termini ambedue i motivi sono destituiti di fondamento.
Più esattamente si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, che, in relazione alla norma di cui all’art. 1189 cod. civ. – che

appare legittimato a riceverlo – il principio dell’apparenza del diritto, che mira alla
tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due
condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di
diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato
di fatto rispecchi la realtà giuridica; che, pertanto, per l’applicazione di siffatto
principio, occorre procedere all’indagine, da compiersi caso per caso, non solo
sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell’affidamento, il
quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa

(riconducibile alla negligenza)

per aver trascurato l’obbligo, derivante dalla

stessa legge oltre che dall’osservanza delle norme di comune prudenza, di
accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato
alla mera apparenza; che, perciò, la suddetta indagine coinvolge una mera

“quaestio facti”, le cui conclusioni non sono censurabili nel giudizio di legittimità,
ove si fondino su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni (cfr. Cass.

27.10.2005, n. 20906; Cass. 5.4.2016, n. 6563).
In secondo luogo, che, in rapporto, appunto, al discrezionale apprezzamento
delle risultanze di causa rimesso al giudice del merito ed al quale il tribunale ha
certamente atteso, l’asserito vizio motivazionale rileva,

ratione temporis, nei

limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. e

riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi

4114.»

nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053
del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere senza dubbio che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della

motivazioni cui il tribunale di Brindisi ha ancorato il suo dictum.
In particolare il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il
proprio iter a rgomentativo.
Propriamente, nel solco dell’insegnamento n. 20906/2005 dapprima
menzionato, ha posto in risalto che non era stato acquisito alcun riscontro scritto
che Giovanni Iaia avesse veste di rappresentante della “Gioioso Ittica” s.a.s.
ovvero che fosse legittimato a riscuotere i crediti della stessa accomandita; che
non vi era prova che il terzo chiamato, in qualità di agente, fosse abilitato a
riscuotere i crediti della preponente; che la circostanza che Giovanni Iaia avesse
effettivamente ricevuto il pagamento delle fatture, non era opponibile
all’appellante accomandita; che “l’indicazione contenuta nelle
fatture significa che il pagamento del debitore è da effettuarsi in modo diretto,
anche mediante bonifico bancario, in favore del creditore, cioè senza
intermediari, per cui non autorizzava il pagamento nelle mani dello Iaia” (così
sentenza d’appello, pag. 3); che dunque gli elementi raccolti inducevano ad
escludere che Nicola Caricola avesse confidato senza sua colpa in una situazione
di apparenza ovvero che la sua erronea determinazione fosse stata indotta da un
comportamento colposo del creditore.
D’altro canto, che il giudice di Brindisi ha sicuramente disaminato il fatto
decisivo caratterizzante la res litigiosa.

6

pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle

L’iter

motivazionale che sorregge l’impugnato

dictum

risulta quindi

ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e
esaustivo sul piano logico – formale.
Ciò viepiù alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, il ricorrente si duole perché il tribunale ha ritenuto “valida ed

registrata che contrasta, peraltro, con la documentazione prodotta” (così ricorso,
pagg. 4 – 5), perché, “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di secondo

grado, la quasi totalità delle fatture risultano quietanzate dal signor Iaia
Giovanni” (così ricorso, pag. 5), perché “si appalesa assolutamente inverosimile
che una azienda fornitrice continui a fornire per mesi merce ad un cliente
occasionale senza mai sentire il bisogno di chiedere almeno un acconto, un
pagamento parziale (…)” (così ricorso, pag. 6).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892. Si tenga conto che
già nel vigore dell’abrogato n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ. si reputava
inammissibile il motivo di ricorso destinato a risolversi nell’istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed
alle finalità del giudizio di cassazione: cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez.
lav. 7.6.2005, n. 11789).

opponibile al Caricola una scrittura tra il sig. Iaia e la Gioioso Ittica (…) non

Altresì, che ingiustificata è la denuncia di contraddittorietà della motivazione.
Infatti, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza,
atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non

come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare
alla s.a.s. controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è datato 2.9.2015.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti perché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Nicola Caricola, a
rimborsare alla controricorrente, “Gioioso Ittica s.a.s. di Mario Gioioso”, le spese
del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 1.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella
misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

dott.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA