Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4838 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.24/02/2017),  n. 4838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27797/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.B.R., S.M.,

M.F.B., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DELLA BALDUINA 59,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO BENEDETTO MARROCCO, ANTONIO GALARDO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6128/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha liquidato un’imposta di successione agli eredi di M.R., i quali hanno impugnato l’avviso ritenendo illegittima l’aliquota (10%) applicata dal Fisco.

La CTR, adita in appello dall’Agenzia, ha dichiarato inammissibile l’appello, per essere stato notificato a mezzo posta, e per via dell’omesso deposito della copia notificata, presso la segreteria della Commissione che aveva emesso la sentenza impugnata.

L’Agenzia propone ricorso avverso tale decisione con due motivi, contestualmente alla revocazione della sentenza. Si oppongono con controricorso i contribuenti.

Va rilevato che, contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti, il ricorso per cassazione non è inammissibile se fatto contemporaneamente alla revocazione della medesima sentenza, anche se fondato sui medesimi motivi (Cass. n. 23445 del 2014).

Nel caso di specie, i motivi sono, comunque, diversi.

Infatti, la proposta revocazione mira a far valere la circostanza che l’appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, è stato depositato in cancelleria. Mentre il presente ricorso per cassazione mira a far affermare che comunque il deposito non fosse necessario.

Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, si censura sia il difetto di motivazione della sentenza della CTR che non avrebbe dato conto del criterio logico che l’avrebbe condotta alla formazione del proprio convincimento, sia si denuncia il vizio di violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2, 3 e 4 e della L. n. 890 del 1982, nonchè del cit. D.Lgs. n. 546, art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR avrebbero ritenuto l’appello inammissibile perchè non era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e perchè non era stato depositata copia del medesimo appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato.

E’, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “in tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello, la notifica tramite il messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicchè, in caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d’inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, in virtù della quale l’ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata” (Cass. n. 14273 del 2016; Cass. n. 22639 del 2014). Nel caso di specie, l’ufficio si è correttamente avvalso del messo notificatore, per la notifica dell’appello, che risulta, altresì, ritualmente depositato presso la CTP.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, per l’esame del merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA