Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4837 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23834/2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Stoppani

349 presso lo studio dell’avvocato Silvagni Luca che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Colavincenzo Danilo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il tribunale di Ancona, con il decreto n. 8254/18, pubblicato il 29 giugno 2018, ha rigettato la domanda proposta da E.S., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), escludendo il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il ricorrente, pur riferendo di svolgere attività politica e di aver preso parte ad attività anche di associazioni per i diritti civili, ha rappresentato un solo evento talmente grave da suscitare timore per la propria vita o incolumità: il carattere episodico ed occasionale dell’evento, ad avviso del tribunale, escludeva il rischio di reiterazione e non consentiva di ritenere che potesse riconoscersi lo status di rifugiato.

Il tribunale ha inoltre escluso, sulla base del rapporto UNHCR e delle informazioni acquisite dall’EASO, la sussistenza, nell’area di provenienza del rifugiato, la zona sud della (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata, come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione alla mancata valutazione della documentazione fotografica, ai fini dell’esame della domanda rispetto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per avere il tribunale omesso di dare rilevanza alla morte del fratello del richiedente che ben può qualificarsi come atto persecutorio diretto e personale di carattere politico.

Il ricorrente lamenta inoltre che il giudice abbia omesso ogni accertamento sulla situazione sociale e politica della (OMISSIS), avuto riguardo in particolare alla effettiva capacità delle forze dell’ordine di tutelare effettivamente i cittadini da minacce alla libertà personale; il tribunale di Ancona, in particolare, avrebbe omesso ogni approfondimento istruttorio in ordine alla capacità della (OMISSIS) di fornire protezione e tutela effettiva, a fronte del grave episodio di violenza narrato dal richiedente.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ed omessa motivazione sulla documentazione fotografica prodotta, quale fonte di prova e la mancata considerazione di elementi individuali ed oggettivi in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

I motivi, che in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, appaiono riconducibili al vizio di omessa motivazione o motivazione apparente di cui all’art. 132 c.p.c., n. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e sono fondati.

Ed invero, a parte la stereotipata motivazione, del tutto generica e priva di specifici riferimenti al fatto concreto, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, di minacce gravi provenienti da esponenti del partito di opposizione, il tribunale ha apoditticamente affermato che il carattere episodico ed occasionale induceva ad escludere una reiterazione dell’evento e che nello Stato di provenienza, erano presenti istituzioni comunque in grado di proteggere il richiedente, senza peraltro indicare alcun concreto elemento idoneo a suffragare tale generica statuizione.

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe l’esame del quarto mezzo con il quale si censura la statuizione di mancata concessione della protezione umanitaria.

In conclusione, accolti i primi tre motivi, assorbito il quarto, la causa va rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso. Assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA