Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4837 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28397-2016 proposto da:

D.C.S., D.C.C., T.I., D.C.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

D.C.M., D.C.D., ALBALONGA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5966/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

– con atto depositato il 13 novembre 2000 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;

– l’atto è stato sottoscritto per adesione dalla controricorrente;

che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione quanto al ricorso principale; che la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso principale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale, perchè, essendo quest’ultimo condizionato, la decisione su di esso presupponeva l’accoglimento del ricorso principale, escluso dall’estinzione del giudizio su di esso;

che, pertanto, il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile sotto il detto profilo (Cass. n. 19295/2005);

– che non si applica il disposto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

visti gli art. 390, 391 c.p.c.;

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione riguardo al ricorso principale e consequenzialmente dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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