Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4837 del 11/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4837 Anno 2016
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 11/03/2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Immobiliare Europa s.r.1., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Giuseppe
Bernardi, elett. dom. presso lo studio del medesimo, in Roma, via Monte Zebio n.
28, come da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

N/S
295

Pagina 1 di 6 – RGN 2666/2010

estensore

ferro

Fallimento Immobiliare Europa sai., in persona del curatore fallimentare p.t.,
rappr. e dif. dall’avv. Floriano d’Alessandro, elett. dom. presso lo studio di questi in
Roma, via Lisbona n. 3, come da procura a margine dell’amo
-controricorrente-

-controricorrenti-

Veneto Banca s.p.a. (quale successore di Banca del Garda – Garda Bank s.p.a. in
veneto Banca s.c.p.a. e poi conferimento di ramo d’azienda), rappr. e dif. dall’avv.
Arrigo Tiziano Zorzan, elett. do. presso Io studiod ell’avv. Stefano Peconi, in Roma,
via Gregorio VII, n.474
-controricorrente-

Fallimento Euro Pool s.r.1., in persona del curatore fall. p.t.
-intimatoper la cassazione della sentenza App. Roma 2.2.2009, n. 469/2009, R.G. 7823/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 18 dicembre
2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati G. Bernardi per il ricorrente, F. D’Alessandro per Fallimento
Immobiliare Europa s.r.1., M. Dell’Unto per Partito Popolare italiano ex D.C. e
Partito Popolare italiano/Gonfalone, S. Peconi per Veneto banca s.p.a.;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO
La società Immobiliare Europa s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 2.2.2009 n.
469/2009 (RG. 7823/04) che, nel rigettare il proprio appello avverso la sentenza
Trib. Roma 23227/04 (30.7.2004), ebbe a ribadire i presupposti della pronuncia
dichiarativa del fallimento della società stessa, resa dal medesimo tribunale di merito
al n. 1038/02 (9.10.2002) ed impugnata ex art.181.f., nel testo ralione temporis vigente.
Ritenne in particolare la sentenza qui avversata che: a) nessuna violazione
dell’art.111 Cost. poteva rinvenirsi nella partecipazione al collegio della dichiarazione
di fallimento di un giudice che aveva autorizzato – nella veste di giudice delegato – il
curatore di altro fallimento (della società Euro Pool s.r.1.) e per la natura di creditore
di tale procedura ad instare per la dichiarazione di fallimento di Immobiliare Europa
s.r.1., data la potestà svolta con quell’atto e meramente diretta a rimuovere un
ostacolo all’esercizio dei poteri propri del curatore; 19) in Roma, alla via Nizza n.56,
doveva presumersi la sede effettiva della società, di contro al mero rinvenimento di

Pagina 2 di 6 – RGN 2666/2010

estensore

n m.ferro

Partito Popolare Italiano ex D.C. e Partito Popolare Italiano/Gonfalone, in
persona dei comuni 1.r.p.t. Luigi Gilli e Nicodemo Nazzareno Oliverio (entrambi
con sede in Roma, via del Gesù n.72), •rappr. e dif. dagli avv. Massimiliano
Brugnoletti e Maurizio Dell’Unto, con elezione di dom. presso lo studio del secondo,
in Roma, via Dora n.1, come da procura a margine dell’atto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 112
e 345 cod.proc.civ., ove essa non ha considerato un documento sopravvenuto,
pertinente alla censura di incompatibilità del giudice componente il collegio della
dichiarazione di fallimento, prodotto a seguito di nuova vicenda penale (e
disciplinare) relativa al medesimo giudice, rinviato a giudizio per aver determinato
quella stessa partecipazione per ragioni e interessi personali e dunque con
integrazione di un vizio insanabile di costituzione del giudice ex art.158 cod.proc.civ.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta, ex artt.9 1.f. e 360 coi n.2 cod.proc.civ, la
correttezza della individuazione della competenza di fatto in Roma, con
superamento della presunzione di corrispondenza della sede legale, in Verona,
affidato ad elementi generici.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione sul giudizio espresso
nella impugnata decisione quanto allo stato d’insolvenza, trattandosi di situazione
esclusa dalla inesigibilità dei crediti degli istanti ovvero dal fatto che essi fossero
garantiti.
1. Il primo motivo è infondato. Dalla lettura dello svolgimento del processo quale
riportato nella sentenza impugnata (ricostruzione che non pare essere stata fatta
oggetto di autonome e puntuali censure), si evince che il principale vizio coltivato
dalla ricorrente nei gradi di merito ed attinente alla pretesa situazione di
incompatibilità in cui si sarebbe trovato il giudice relatore-estensore della sentenza di
fallimento (per aver autorizzato il curatore di altro f2llimento, di cui era giudice
delegato, a promuovere istanza di fallimento contro Immobiliare Europa s.r.1.), non
ha più rinvenuto alcuna puntuale impugnazione. Alla stregua della ricostruzione
della fattispecie e della regola assaitamente violata, oltre che della necessaria regola
diversa invocata, così come di doveroso riassunto nel pertinente quesito di diritto,
emerge, da un lato, che tale parte della sentenza non risulta essere stata gravata di
ricorso e, dall’altro, che il fatto processuale appuntato di critica è del tutto diverso,
essendo stato fatto coincidere con la presa d’interesse del predett giudice estensore
Pagina 3 di 6 – RGN 2666/2010

estens

s. m.ferro

un “gabbiotto” in un centro sportivo abbandonato all’indirizzo della sede legale in
Verona (adibita al recapito delle corrispondenze), senza alcun allaccio di utenze,
tenuto conto della concentrazione delle attività economiche dirette e della gestione,
appunto in Roma, delle quote delle società finanziarie e della ricezione effettiva
dell’istanza di fallimento; c) l’insolvenza doveva infine desumersi dall’esposizione
ammessa verso i creditori istanti ed intervenuti, nonostante l’offerta verso il P.P.I. e
il difetto di azioni esecutive, in relazione alla cessazione dei pagamenti e all’oggettiva
incapacità di liquidare il patrimonio immobiliare pur vantato, nonché all’indimostrata
inesigibilità del credito in capo al fallimento Euro Pool s.r.l.
Il ricorso è affidato a tre motivi ed è resistito da Partito Popolare Italiano ex
D.C. e Partito Popolare Italiano/Gonfalone, Veneto Banca s.p.a. e Fallimento
Immobiliare Europa s.r.L con controricorsi. Hanno depositato memorie ex art.378
cod.proc.civ. Veneto Banca s.p.a. e fallimento Immobiliare Europa s.r.l.

2.0sserva il Collegio, quanto al primo punto, che il motivo, non contemplando la
prima ragione di nullità e già di per sé per tale causa rendendo inammissibile
l’impugnazione, nemmeno trova un diverso esito anche a volerlo riprendere come
circostanza comunque ricompresa nella più ampia situazione di incompatibilità del
giudice quale diversamente articolata nelle difese finali. Senza rilevare che l’esercizio
del potere autorizzatodo ad un’attività propria della gestione affidata al curatore, e
dunque sotto la responsabilità di questi, non è espressione di una potestà
giurisdizionale omogenea a quella propria della decisione di fallimento ovvero della
stessa condizionante, tanto più che la delibazione di plausibilità ovvero utilità
dell’azione autorizzata è giudizio diverso dalla cognizione dei presupposti del
fallimento, oltre tutto deciso da giudice collegiale (e con rimando, semmai, alle “gravi
ragioni di convenienzd’ anche per Cass. 13881/2015), va invero preso atto che nessuna
ricusazione tempestiva vi è stata del magistrato che ebbe a comporre il tribunale
fallimentare, applicandosi allora il principio per cui il potere di ricusnione costituisce un
onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall’art. 52 cod. proc. civ., non
ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di
ricusazione, la violnione da parte de/giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in
sede di impugnazione come motivo di nullità della sentena (Cass. s.u. 3527/2002; Cass.

702/2003, 2664/2004, 12948/2004,11187/2007, 26223/2014).
3. Quanto al secondo punto del motivo, la censura è parimenti infondata, posto che
la corte d’appello, pur non trattando in modo espresso della questione della
affermata presa d’interesse diretto del magistrato predetto nella sentenza di
fallimento, ne ha tuttavia implicitamente ritenuto la non esaminabilità, già per via
della tardiva produzione dei rispettivi documenti, preclusi dallo sbarramento posto
dall’art.345 cod.proc.dv. nel giudizio d’appello e contestati dalle altre parti. In questo
senso, il giudice di merito si è attenuto al principio, già affermato con riguardo al
regime anteriore alle modifiche della 1. n. 353 del 1990, per cui l’appellante,
diversamente dall’appellato che sia anche appellante incidentale, è tenuto a
prospettare tutte le censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l’atto di
appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si
consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in
sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello:
l’art. 345 cod. proc. civ., che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in
appello, deve infatti essere interpretato in collegamento con l’art. 342 cod. proc. civ.,
che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la
funzione di delimitare l’estensione del riesame e di indicarne le ragioni. Ne consegue
che l’eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella
esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta solo nell’atto di appello
e non anche nell’ulteriore corso del giudizio di gravame (Cass. 12976/2002, conf.
3286/2003). La eccezionale riapertura di una finestra nella produzione di un
Pagina 4 di 6 – RGN 2666/2010

estensore

m.ferro

e nel diniego di prova della circostanza per omesso esame del decreto di rinvio a
giudizio del magistrato (e dell’incolpazione disciplinare), comprovante il suo
interesse diretto nella causa e dunque viziante la sentenza di fallimento.

4. Ancora con riguardo alla dedotta ragione di nullità, si osserva infine che, in via di
fatto, il predetto magistrato – sulla scorta di documento allegato in controricorso dal
Fallimento Immobiliare Europa s.r.l. – in realtà sarebbe stato assolto quanto ai capi
di imputazione per i quali la ricorrente si era limitata al richiamo di atti privi di
definitivo valore accertativo e, in via di prospettazione del mezzo di censura più
idoneo, che anche per il ricorso all’eventuale “dolo de/giudice”, quale presupposto dalla
revocazione di cui all’art.395 n.6 cod.proc.civ. (istituto nemmeno accennato dalla
ricorrente), comunque si richiede il passaggio in giudicato del relativo accertamento,
circostanza appunto assente.
5. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il primo limite consegue
dalla constatazione che la censura, articolata come violazione ex art.360 co.1 n.2
cod.proc.civ., in realtà ha mostrato di voler criticare il giudizio di fatto espresso dal
giudice di merito, e non i principi di diritto applicati, e tuttavia non si è strutturata
idoneamente come vizio della motivazione, laddove in tema è pacifico che “la
competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società ,oetta al tribunale del luogo
in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività
direttiva ed amministrativa, che, secondo una presunzione iuris tantum coincide, con quella legale,
salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo
fittizia” (Cass. 23719/2014; Cass. s.u. 15872/2013). Inoltre, il superamento della
presunzione di corrispondenza della sede legale a quella effettiva, ed il rinvenimento
di quest’ultima in Roma, come “sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui
vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito” (Cass. s.u. 15872/2013), è
stato congruamente giustificato dalla corte d’appello, sulla base di un apprezzamento
di fatto che appare scevro da illogicità manifeste ove esso ha raccolto e coordinato
sia gli elementi maturati nel corso dell’istruttoria prefallimentare (l’assenza di utenze
e persone preposte nella sede legale, la concentrazione nella Capitale delle attività
economiche delle partecipate, la cui gestione era l’oggetto principale della società
fallita, l’indirizzo veronese come riferimento per la sola corrispondenza, la stessa
notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo romano delle due società partecipate, a
loro volta holding dell’intero capitale di due società proprietarie di numerosi immobili
costituenti il patrimonio del disciolto partito Democrazia Cristiana), sia talune
circostanze accertate dal curatore (l’inconferenza di un mero “gabbiotto” in un
centro sportivo abbandonato a fungere da sede sociale effettiva).
6. Il terzo motivo è infondato, avendo efficacemente la corte d’appello sintetizzato il
proprio apprezzamento di fatto su plurime e convergenti circostanze conducenti ai
fini della decozione di cui all’art.5 1.f., quali l’esigibilità del credito vantato dal
Pagina 5 di 6 – RGN 2666/2010

documento (all’insegna della indispensabilità e decisività, ratione temporis) tanto più
dopo la citata riforma non equivale infatti ad ammettere in appello eccezioni nuove
che non siano rilevabili d’ufficio: nella specie, la tardività ha infatti riguardato non
tanto dei documenti in sé, ma dei fatti completamente diversi, e pur se ascritti al
giudice della impugnata sentenza di fallimento, rispetto a quelli fatti valere con i
motivi di ricorso.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese secondo le regole della
soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate – in favore dei ciascuno dei controricorrenti – in euro
7.200 quanto ai compensi (inclusi 200 euro per esborsi), nonché il rimborso a forfait
del 15% e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dice re 2015.

fallimento Euro Pool s.r.l. (al quale secondo l’accertamento di merito era
inopponibile una supposta clausola pattizia di differimento della scadenza), l’offerta
al P.P.I del saldo del prezzo delle società vendute (circostanza che non è inficiata,
agli scopi considerati, dalla riserva dell’eccezione di inadempimento mantenuta verso
il creditore), la valida (ed ammessa) costituzione in mora ricevuta dalla Banca del
Garda (ora Veneto Banca s.p.a.), la complessiva cessazione dei pagamenti, tutte
evenienze cui la ricorrente ha genericamente opposto una solvibilità superficialmente
rinviando alla consistenza del proprio patrimonio immobiliare, tuttavia non
prospettato né per le opportunità liquidatorie né per il valore di eventuale esitazione
di mercato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA