Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4837 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4837 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 8924 – 2015 R.G. proposto da:
I.L.L. INDUSTRIA LAVORAZIONE LEGNO s.n.c. di D’Agostino Raffaele & C. c.f./p.i.v.a. 00159730670 – in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato
Giovanni Macè e dall’avvocato Fiorella De Laurentiis ed elettivamente domiciliata
in Roma, alla piazza Prati degli Strozzi, n. 26, presso lo studio dell’abogado
Roberta Marzia Santagati.
RICORRENTE
contro
PROFETA GIOVANNI – c.f. PRFGNN37H24A885Y – titolare dell’omonima impresa
edile, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso
dall’avvocato Guido Felice De Luca ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale
Carso, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Sabatelli.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 142 dei 28.1/6.2.2014 della corte d’appello de L’Aquila,

x)(

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al pretore di Atri la “I.L.L. Industria Lavorazione Legno s.n.c. di
D’Agostino Raffaele & C.” chiedeva ingiungersi a Giovanni Profeta, titolare

residuo importo dovuto sulla scorta delle fatture n. 53/1990 e n. 89/1991 per la
fornitura di infissi ed altro materiale.
Con decreto n. 157/1992 il pretore pronunciava l’ingiunzione.
Con atto notificato il 26.10.1992 Giovanni Profeta proponeva opposizione.
Deduceva che il credito ex adverso preteso doveva reputarsi estinto per
compensazione per effetto dei maggiori crediti vantati nei confronti della
ricorrente in dipendenza dei lavori edili eseguiti presso lo stabilimento della
medesima “I.L.L.” “in esecuzione d’un contratto, in data 23/12/1989, che con
successiva scrittura, dell’11/2/1990, era stato integrato con la previsione di
lavori ulteriori” (così sentenza d’appello, pag. 3).
Chiedeva revocarsi il decreto opposto ed, in via riconvenzionale, condannarsi
la ricorrente a pagare la somma di lire 2.812.578, quale differenza a suo favore
residuante.
Si costituiva la “I.L.L. Industria Lavorazione Legno” s.n.c..
Con sentenza n. 44/2007 il tribunale di Teramo – dinanzi al quale la causa
era stata riassunta – rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e
condannava l’opponente alle spese di lite.
Proponeva appello Giovanni Profeta.
Resisteva la “I.L.L. Industria Lavorazione Legno” s.n.c..

9

dell’omonima impresa edile, il pagamento della somma di lire 3.837.422, quale

Con sentenza n. 142 dei 28.1/6.2.2014 la corte d’appello de L’Aquila
accoglieva l’appello, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’appellata s.n.c.
a pagare all’appellante la somma di euro 1.452,57, oltre interessi legali, nonché
a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.
Evidenziava la corte, quanto al contratto in data 23.12.1989, ove era stato

5.000.000, che la “I.L.L.” aveva dimostrato di aver versato unicamente il primo
acconto di lire 1.500.000; che segnatamente la prova del pagamento del residuo
prezzo di lire 3.500.000 – che l’appellata assumeva corrisposto in contanti – non
poteva “trarsi dal semplice rilievo che il Profeta, in sede di interrogatorio formale,
ha riferito di non ricordare se la somma fosse stata pagata o meno”

(così

sentenza d’appello, pag. 6).
Evidenziava, quanto alla scrittura dell’11.2.1990, ove era stato pattuito per
gli ulteriori lavori il corrispettivo di lire 2.850.000 e si era indicato in lire
3.150.000 il costo del cartongesso, che l’appellata aveva dimostrato di aver
versato unicamente l’importo di lire 2.850.000; che in particolare alla stregua del
contenuto della scrittura in data 11.2.1990 doveva escludersi che il costo del
cartongesso fosse già compreso nel corrispettivo pattuito con la scrittura del
23.12.1989.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “I.L.L. Industria Lavorazione
Legno s.n.c. di D’Agostino Raffaele & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi
la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Giovanni Profeta ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di
legittimità, da attribuirsi al difensore anticipatario.

g

pattuito per i lavori da eseguirsi da Giovanni Profeta il corrispettivo di lire

La ricorrente s.n.c. ha depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 232 cod. proc. civ..
Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto intendere la risposta – “non
ricordo” – resa da Giovanni Profeta in sede di interrogatorio formale in guisa di

prova, segnatamente alla missiva in data 22.4.1991 a firma del legale
rappresentante di essa ricorrente, avrebbe dovuto reputare come ammessi i fatti
dedotti nell’interrogatorio; che in particolare avrebbe dovuto ritenere comprovata
e la corresponsione in contanti della somma di lire 3.500.000 e l’ulteriore
circostanza per cui “la realizzazione del divisorio – tramezzo in cartongesso era
ricompresa nel contratto del 23.12.1989” (così ricorso, pag. 9).

Il primo motivo va respinto.
Non si nega che la corte distrettuale avrebbe potuto intendere la risposta
“non ricordo” resa da Giovanni Profeta in sede di interrogatorio formale come
“mancata risposta”, se del caso nel solco dell’insegnamento n. 7783 del
31.3.2010 di questa Corte, a tenor del quale la norma dell’art. 232 cod. proc. civ.
– secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al
giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale – è
applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o
evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.
Tuttavia, seppur la corte territoriale avesse valutato come “mancata risposta”
il “non ricordo” o, addirittura, seppur “mancata risposta” vi fosse stata e la corte
abruzzese avesse poi obliterato tali circostanze ovvero non avesse reputato come
ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, così come in sostanza ha

mancata risposta e, debitamente correlata tale risultanza agli ulteriori elementi di

opinato nella fattispecie, siffatti esiti non sarebbero stati censurabili in questa
sede.
Invero questa Corte spiega che la sentenza nella quale il giudice ometta di
prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è
affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 cod. proc. civ., a differenza

art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi
indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa

ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro
elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del
potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di
legittimità (cfr. Cass. (ord.) 19.9.2014, n. 19833; Cass. 26.2.2003, n. 2864).
Al contempo è innegabile che parte ricorrente, sul presupposto
dell’insegnamento n. 7783/2010 di questo Giudice, sollecita una diversa
valutazione degli esiti istruttori (“a questo punto appare necessario collegare le

anzidette deduzioni a quelle (…) spiegate alle pagg. 8 e 9 del ricorso per
cassazione (…)”: così memoria, pag. 3; “ne deriva che (…) dovrà ritenersi
ugualmente provata l’ulteriore circostanza che la realizzazione del divisorio tramezzo in cartongesso era ricompresa nel contratto del 23.12.1989”: così
memoria, pag. 4).
Nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non
legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con
il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente

5

dell’effetto automatico di “fitta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato

all’anomalia

motivazionale

che

si tramuta

in

violazione

di

legge

costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,
1364, 1366 e 1371 cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116

Deduce che il contenuto delle scritture datate 23.12.1989 e 11.2.1990
contrasta con l’interpretazione che ne ha data la corte d’appello.
Deduce ulteriormente che la fattura n. 8 del 14.5.1990 dell’importo di lire
3.150.000 emessa dalla ditta Paolo D’Angelo non era da addebitare ad essa
ricorrente e comunque che il relativo ammontare, siccome si evince dalla relativa
causale, era già ricompreso nel corrispettivo di cui alla scrittura del 23.12.1989;
che del resto a tal riguardo la corte di merito non ha tenuto conto delle
dichiarazioni rese in qualità di testimone dallo stesso Paolo D’Angelo.
Il secondo motivo del pari va respinto.
E’ ben evidente che le censure che il motivo in disamina veicola, danno corpo,
in primo luogo, ad una “questione” ermeneutica.
E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del
giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“la Corte territoriale, non
tenendo conto degli elementi di fatto concretamente accertati, ha espresso una
valutazione delle prove che non ha realizzato quel che doveva ricavarsi dalle dichiarazioni dei soggetti, fonti di prova diretta”: così
ricorso, pag. 10). In parte qua agitur conseguentemente il motivo in disamina si
qualifica in modo specifico in relazione alla previsione del novello (si ribadisce
che la sentenza della corte de L’Aquila è stata depositata il 6.2.2014) n. 5 del 10

6

cod. proc. civ..

co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360,
1° co.,

n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti

rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008,
n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

di questo Giudice del diritto.
Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti
di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti
contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del
procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n.

4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Ovvero l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n.
5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del
risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera
contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al
sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al
contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in
astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di
una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non
è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal
giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata
l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In relazione al primo profilo esplicano valenza, ovviamente, gli insegnamenti

In questi termini l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello

è in toto

inappuntabile, giacché non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico
legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente.
Segnatamente, da un lato, la corte di merito ha precisato che la dicitura
“resta da controllare misure e prezzi del cartongesso fornito dalla ditta D’Angelo

avessero inteso effettivamente comprendere il costo del cartongesso nel prezzo
complessivo (…) pattuito nel primo contratto” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Viepiù la corte distrettuale ha soggiunto che la scrittura del 23.12.1989
distingueva il manufatto che ne costituiva l’oggetto, dall’opera ulteriore, di
finitura, da realizzare con il cartongesso, il che valeva a confermare che il prezzo
pattuito con la scrittura del 23.12.1989, “si riferiva soltanto al manufatto
principale” (così sentenza d’appello, pag. 6)
Segnatamente, dall’altro, gli assunti della ricorrente si risolvono comunque
nella pura e semplice critica del risultato interpretativo raggiunto dal secondo
giudice (per concludere che “riprende allora forza la decisione del Giudice di
prime cure (…)”: così ricorso, pag. 13).

In relazione al secondo profilo viene in rilievo, ovviamente, la pronuncia n.
8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In quest’ottica si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere senz’altro che taluna delle figure di
“anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della
pronuncia a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle
motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
Dall’altro, che la corte abruzzese ha sicuramente disaminato il fatto decisivo
caratterizzante la res litigiosa.

8

Paolo”, di cui alla scrittura dell’11.2.1990, “non avrebbe alcun senso se le parti

L’iter

motivazionale che sorregge l’impugnato

dictum

risulta dunque

ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e
esaustivo sul piano logico – formale.
D’altronde non può che reiterarsi l’insegnamento n. 11892/2016 in ordine alla
pretesa erronea ovvero omessa valutazione delle risultanze delle dichiarazioni

risultanze delle scritture e della fattura n. 8/1990.
Si tenga conto in pari tempo, che, in tema di ricorso per cassazione, la
violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. (norma che sancisce il principio della libera

valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il
vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito
disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista,
ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o
risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n.

11892).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente s.n.c. va condannata a
rimborsare all’avvocato Guido Felice De Luca, difensore anticipatario del
controricorrente, le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso è datato 23.3.2015.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti perché, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente s.n.c. sia tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.

9

rese in qualità di testimoni da Paolo D’Angelo e da Antonio Barlam nonché delle

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “I.L.L. Industria
Lavorazione Legno s.n.c. di D’Agostino Raffaele & C.”, a rimborsare all’avvocato
Guido Felice De Luca, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del
presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 1.700,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella

quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte della ricorrente s.n.c. dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2017.

misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1

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