Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4836 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4836 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 7336 – 2015 R.G. proposto da:
BERRUTI DELIA MARIA – c.f. BRRDMR70P57A783H – elettivamente domiciliata in
Benevento, alla via S. Rosa, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Alberto Mazzeo
che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
MELILLO ANNA – c.f. MLLNNA63P55A330M INTIMATA
e
DE LUCA ANNA MARIA – c.f. DLCNMR66P52A783H INTIMATA
avverso l’ordinanza del 17.2.2015 del tribunale di Benevento,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Data pubblicazione: 01/03/2018

Anna Maria De Luca richiedeva al tribunale di Benevento farsi luogo ad
accertamento tecnico preventivo nei confronti di Anna Melillo.
All’esito veniva liquidata in favore dell’architetto Delia Maria Berruti, officiato
nell’ambito del procedimento di a.t.p., la somma di euro 1.310,00, oltre oneri
accessori, e l’onere del relativo pagamento veniva posto a solidale carico di

Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 170 d.p.r. m. 115/2002 Anna
Melillo proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione.
Chiedeva che l’onere del pagamento fosse posto ad esclusivo carico
dell’istante, Anna Maria De Luca, ed in ogni caso che l’importo liquidato fosse
ridotto in considerazione della non complessità dell’incarico demandato
all’architetto Berruti.
Resisteva Anna Maria De Luca.
Resisteva Delia Maria Berruti.
Con ordinanza del 17.2.2015 il tribunale di Benevento accoglieva
l’opposizione e per l’effetto rideterminava il compenso dovuto all’architetto
Berruti nel minor ammontare di euro 650,00, oltre accessori, poneva l’onere del
pagamento ad esclusivo carico di Anna Maria De Luca e condannava in solido le
parti resistenti al pagamento delle spese del procedimento.
Reputava, tra l’altro, il tribunale che l’accertamento demandato al c.t.u. era
senz’altro semplice e per nulla complesso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Delia Maria Berruti; ne ha chiesto
sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche
in ordine alle spese.
Anna Maria De Luca non ha svolto difese.

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ambedue le parti.

Anna Melillo del pari non ha svolto difese.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione dell’art. 4 della legge n. 319/1980 così come
modificato dall’art. 1 d.m. 30.5.2002, dell’art. 114 cod. proc. civ. e dell’art. 111
Cost..
a quo complesso ed

articolato è stato l’incarico affidatole; che del resto il termine di sessanta giorni
inizialmente accordatole ai fini dell’espletamento del mandato era “stato stabilito
(..) in misura proporzionale alla difficoltà e complessità dell’incarico”

(così

ricorso, pag. 6).
Deduce inoltre che l’impugnato dictum non è supportato da alcuna specifica
motivazione a riscontro dell’affermata modestia dell’incarico.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ..
Deduce che ingiustificata è la sua condanna alle spese; che invero “si è
limitata solo ed esclusivamente a (…) difendere la legittima liquidazione delle
spettanze professionali” (così ricorso, pag. 8), sicché non vi è margine perché
possa essere considerata soccombente.
Deduce ancora che l’ordinanza impugnata è stata emessa da un giudice non
legittimato; che infatti competente a pronunciarsi in ordine all’opposizione

ex

artt. 702 bis cod. proc. civ. e 170 d.p.r. m. 115/2002 sarebbe stato il capo
dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha provveduto all’iniziale
liquidazione ossia il presidente del tribunale di Benevento.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.

Deduce che contrariamente all’assunto del giudice

Si rappresenta innanzitutto che tale motivo si qualifica in relazione alla
previsione del n. 5 del 10 co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, per un verso, che con siffatto mezzo di impugnazione la
ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui il tribunale di
Benevento ha atteso in ordine all’entità, alla rilevanza dell’incarico conferitole

ricorso, pag. 5); per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art.

360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei
fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia

(cfr. Cass. sez. un.

25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si rappresenta altresì che il preteso vizio motivazionale in tal guisa addotto
rileva nel segno della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod.
proc. civ.

(l’ordinanza impugnata è datata 17.2.2015)

e nei limiti di cui

all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate
ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé
menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il
suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita
disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice a quo ha compiutamente ed
intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Dall’altro, che il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante in
parte qua agitur la res litigiosa.

(“pare necessario sottolineare la complessità dell’operato del Professionista”: così

Più esattamente il giudice a quo ha dato in modo compiuto ragione della
ritenuta modestia e semplicità dell’incarico, allorché ha chiarito che il suo
espletamento postulava al più venti giorni lavorativi, sicché in considerazione del
numero complessivo – 80 – delle vacazioni (quattro vacazioni per ciascun giorno

di lavoro) l’onorario si specificava in euro 650,00.

il tribunale “non (…) ha esplicitato le modalità utilizzate per il computo del
compenso” (così ricorso, pag. 7).

L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, risulta quindi in toto
ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed
esaustivo.
Si rappresenta infine che la ricorrente non ha impugnato la liquidazione
operata dal primo giudice; cosicché non rileva in questa sede la deduzione
secondo cui il primo giudice “aveva già operato una riduzione delle giornate
destinate all’espletamento dell’incarico a 40 giorni” (così ricorso, pag. 5).

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo di ricorso.
E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la
parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sulla
quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando
insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero
con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi
ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese
processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la
conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui
dette spese anche solo parzialmente siano state poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; Cass. 16.6.2011, n. 13229,

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Del tutto ingiustificata è perciò la prospettazione della ricorrente secondo cui

secondo cui, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte
soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile
in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese
non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa).
Da ultimo si rappresenta che nessun rilievo riveste in questa sede la

giudice “non legittimato”.
Trattasi di questione “nuova”.
La Berruti invero non ha provveduto a dar ragione in forma “autosufficiente”
di averla debitamente prospettata nella pregressa fase di merito (l’esercizio del

potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di
legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque
l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli
oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza”: cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405).
Anna Maria De Luca ed Anna Melillo non hanno svolto difese.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta.
Si dà atto che il ricorso è datato 6.3.2015.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, Delia Maria Berruti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, d.p.r. cit..

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

deduzione secondo cui il provvedimento impugnato è stato pronunciato da

della ricorrente, Delia Maria Berruti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,

comma 1 bis, cit..

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